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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.64
Data decisione, Autorità: 04.06.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2024.64
Lugano 4 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.302 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 marzo 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 5 marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'224.55 oltre a interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza né il convenuto ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 2 maggio 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 13 maggio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2024 contestualmente alla sua convocazione all’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 maggio. Presentato già l’8 maggio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca dello Stato (doc. C) relativo all’addebito di fr. 8'701.95 il 29 aprile 2024 a favore della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, sufficiente a saldare l’esecuzione promossa dall’istante (cfr. doc. B). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale somma è stata accreditata sul conto dell’Ufficio lo stesso 29 aprile, ovvero ancor prima della dichiarazione del fallimento del 2 maggio 2024. Se il reclamante gliel’avesse comunicato, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 aprile 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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