AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2024.39
Data decisione, Autorità: 27.05.2024, TCA
Titolo: Ricorso (accolto per adesione): la mancata notifica del preavviso costituisce una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito. Decisione annullata con retrocessione atti per procedere conformemente all’art. 57a LAI
Raccomandata
Incarto n. 32.2024.39
jv/gm
Lugano 27 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1. RI 1, nata nel 2012, il 4/7 febbraio 2020 ha presentato – per il tramite della madre – una domanda di prestazioni AI per minorenni, adducendo diverse affezioni presenti fin dai primi mesi di vita e riconducibili ad una malattia non ancora diagnosticata (docc. 1-3 incarto AI).
1.2. Al termine dell’istruttoria di rito, con scritti dell’11 agosto 2020 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la garanzia per la copertura dei costi relativi all’ergoterapia ambulatoriale e alla psicoterapia ambulatoriale (docc. 18 e 19 incarto AI).
1.3. Con scritto dell’11 novembre 2023 l’assicurata, per il tramite del signor __________ (psicologo e psicoterapeuta), ha chiesto il rinnovo della garanzia per la psicoterapia ambulatoriale (doc. 44 incarto AI).
Con progetto di decisione del 26 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto del rinnovo della garanzia per la psicoterapia ambulatoriale (doc. 49 incarto AI), preavviso confermato con decisione del 12 marzo 2024 (doc. 52 incarto AI);
1.4. Con scritto del 25 aprile 2024 il padre dell’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI che né lui, né gli altri destinatari indicati in copia per conoscenza sul progetto di decisione del 26 gennaio 2024 hanno ricevuto detto preavviso, censurando una violazione del diritto di essere sentiti e chiedendo all’amministrazione di annullare la decisione del 12 marzo 2024 e di rivalutare il caso (doc. 61 incarto AI);
1.5. L’assicurata, rappresentata dal padre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 marzo 2024, postulandone l’annullamento.
Censura una violazione del diritto di essere sentiti, poiché a seguito della mancata ricezione del preavviso del 26 gennaio 2024, non gli è stato possibile presentare le osservazioni al progetto prima dell’emanazione della decisione impugnata. Allega al ricorso le prese di posizione degli ulteriori destinatari del preavviso che confermano di non averlo mai ricevuto.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso “di non essere in grado di poter dimostrare l’invio del progetto di decisione del 26 gennaio 2024 […].e che “Per questa ragione, il ricorso interposto merita accoglimento”.
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2.
2.2.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Per costante giurisprudenza, confermata ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Con la 5a revisione dell’AI, in luogo dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3.): ex art. 57a cpv. 1 LAI l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito circa la prospettata decisione, conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta l’art. 73bis OAI, il preavviso concerne unicamente questioni che secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI. Per l’art. 73bis lett. a OAI, il preavviso è notificato all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.
Qualora all’assicurato venga preclusa la possibilità di prendere posizione sul preavviso, ad esempio a causa di una mancata (o non comprovata) notifica dello stesso o perché l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione formale prima della decorrenza del termine per presentare osservazioni o ancora se l’amministrazione non si è neppure confrontata con le osservazioni, si è in presenza di una grave (e di principio non sanabile) violazione del diritto di essere sentito (cfr. pro multis DTF 134 V 97 con molteplici riferimenti e la recente STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2. e 5.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017 consid. 4 e segg., 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 consid. 5, 32.2008.167 del 18 maggio 2009 consid. 2.3. con riferimenti; Sentenza IV.2020.00710 del 17 dicembre 2020 e IV.2018.00784 del 17 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo).
2.2.2. In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente e dall’amministrazione medesima secondo la proposta formulata nella risposta di causa.
In effetti, da una parte l’Ufficio AI ha ammesso di non poter provare che il preavviso del 26 gennaio 2024 sia stato effettivamente inviato e, dall’altra, sia il padre dell’assicurata che gli ulteriori destinatari indicati nel progetto di decisione e nella decisione impugnata hanno affermato di non aver mai ricevuto il preavviso (cfr. supra consid. 1.4.-1.6.).
Accertata quindi la mancata notifica del preavviso, si deve concludere che l’assicurata si è vista preclusa la possibilità di prendere posizione sullo stesso prima dell’emanazione della decisione formale da parte dell’Ufficio AI, circostanza che, come illustrato al precedente considerando, costituisce una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito.
Per il che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente a quanto previsto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso.
2.3. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 12 marzo 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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