AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.150
Data decisione, Autorità: 05.06.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di concessione di un diritto di compera che pone a carico del beneficiario “eventuali” contributi di costruzione per canalizzazioni e di migliorie. Pagamenti parziali
Incarti n. 14.2023.150 14.2023.151 14.2024.8
Lugano 5 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle quattro cause SO.2023.111/112/113/114 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promosse con istanze 31 luglio 2023 (le due prime) e 4 agosto 2023 (le due ultime) dalla
RE 1
contro
CO 3, __________ (SO.2023.111) CO 4, __________ (SO.2023.112)
CO 1 (SO.2023.113) CO 2 __________ (SO.2023.114)
giudicando sui due reclami del 14 dicembre 2023 (14. 2023.150/151) presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 1° dicembre 2023 (SO.2023.113/114) dal Giudice di pace e sui suoi due reclami del 16 gennaio 2024 (14.2024.8) contro le decisioni del 28 dicembre 2023 (SO.2023.111/112);
ritenuto
in fatto: A. Con rogiti n. 1010 e n. 1011 del 22 novembre 2018 redatti dal notaio avv. __________, la RE 1 ha concesso ad CO 1 e CO 2 da una parte, e a CO 3 e CO 4 dall’altra, un diritto di compera sulle parti-celle n. __________, rispettivamente n. __________ RFD __________. Il punto n. 17 di entrambi i rogiti prevedeva che "Eventuali contributi di costruzione per canalizzazioni e di miglioria per ogni altro titolo sono a carico della parte beneficiaria indipendentemente dal fatto che vengono emessi prima o dopo il trapasso della proprietà, in quanto correlati con la proprietà iniziale e/o con l’edificazione dell’immobile. Eventuali e futuri contributi supplementari saranno pure a carico della parte beneficiarla".
B. Con precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi il 13 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 per l’incasso da ognuno di fr. 2'460.–, indicando in ogni atto come motivo del credito il “Pagamento quota parte dell’importo ancora scoperto verso __________, che riguarda le spese di allacciamento, essendo il costo a carico dei debitori (come da rogito)” e il nesso di solidarietà tra i due primi escussi da una parte, e tra i due ultimi dall’altra.
C. Avendo tutti gli escussi interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con separate istanze del 31 luglio (per i due primi) e del 4 agosto 2023 (per i due ultimi) la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, nelle cause promosse nei loro confronti (SO.2023.113/114) CO 1 e CO 2 si sono opposti alle istanze con osservazioni scritte dell’11 settembre 2023 (indicando però solo il numero della prima). Mediante replica del 28 settembre 2023 e duplica del 19 ottobre 2023, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. Anche CO 3 e CO 4 si sono opposti alle rispettive istanze con osservazioni dell’11 settembre 2023. Tramite replica del 28 settembre 2023 e dupliche del 19 ottobre 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
D. Statuendo con quattro separate decisioni, due del 1° dicembre (SO.2023.113/114) e due del 28 dicembre 2023 (SO.2023.111/112), il Giudice di pace ha respinto tutte le istanze, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 180.– nella causa promossa contro CO 1, di fr. 150.– in quella contro CO 2 e di fr. 180.– nelle ultime due.
E. Contro le sentenze appena citate del 1° dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023 la RE 1 è insorta a questa Camera con quattro distinti reclami, due del 14 dicembre 2023 (14.2023.150 e 151) e due del 16 gennaio 2024 (14.2024.8) per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate tasse e spese. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica delle decisioni del 1° dicembre 2023 è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 dicembre 2023 (come da essa dichiarato nei reclami), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 15 dicembre. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i primi due reclami sono dunque tempestivi. Lo sono pure gli ultimi due reclami, presentati il 17 gennaio 2024 (data del timbro postale), poiché la notifica delle decisioni del 28 dicembre 2023 è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 gennaio 2024, sicché il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 18 gennaio.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che i rogiti di costituzione del diritto di compera di cui si è avvalso l’istante non costituiscono validi titoli di rigetto delle opposizioni poiché, anche se i convenuti vi hanno apposto la loro firma, i documenti non indicano gl’importi dovuti. D’altronde, ha evidenziato il primo giudice, nemmeno in sede di replica tale lacuna è stata sanata, onde la reiezione delle istanze.
Nei reclami la RE 1 cita il punto n. 17 dei rogiti e si duole che i debiti, seppur fosse “palese” che non potessero essere quantificati siccome le fatture sarebbero state emesse in un secondo tempo, erano facilmente determinabili al momento delle firme, dal momento che gli atti pubblici includevano una descrizione sufficientemente dettagliata e chiara della natura dei debiti. Le controparti non hanno poi mai contestato l’onere a loro carico e hanno già riconosciuto i debiti pagando le fatture del 1° febbraio 2019 concernente le spese per “vari allacciamenti alla proprietà di Pura”. D’altronde le fatture del 29 settembre 2022 dell’, il cui importo di fr. 2'460.– è oggetto delle esecuzioni, contengono la dicitura "Tassa di allacciamento rete di distribuzione acqua. Differenza quota erroneamente non fatturata”, sicché il fatto di essere state emesse in un secondo tempo (dopo quelle del 1° febbraio 2019) per un errore amministrativo dell’ non è certo imputabile a una sua mancanza o colpa. In ogni caso ritiene che la lacuna rilevata dal primo giudice sia comunque stata sanata con l’emissione delle fatture del 29 settembre 2022.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14. 2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1 e 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 778 n. 45c consid. 5.2/b; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 48 ad art. 82 LEF). Dev’essere cioè possibile per il dichiarante già in quel momento determinare, ovvero calcolare, l’importo di quanto si riconosce debitore (citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze 5D_131/2019 del 29 agosto 2019 consid. 2.2.2 e della CEF 14.2020.23 del 31 luglio 2020 consid. 5.1).
Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Nella sua sentenza di principio sul riconoscimento di debito fondato su un insieme di documenti (citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1), il Tribunale federale ha precisato che il contenuto dei documenti ai quali rinvia il riconoscimento firmato dal dichiarante dev’essere da lui conosciuto al momento della sottoscrizione. La volontà del dichiarante di riconoscere un suo obbligo deve infatti vertere non solo sulla sua esistenza, ma anche sulla sua ampiezza, di cui egli dev’essere cosciente (sentenza della CEF 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2/b).
5.1 Nella fattispecie, la RE 1 fonda la sua pretesa sui rogiti di costituzione del diritto di compera (doc. 3), in cui è previsto che "Eventuali contributi di costruzione per canalizzazioni e di miglioria per ogni altro titolo sono a carico della parte beneficiaria (…) Eventuali e futuri contributi supplementari saranno pure a carico della parte beneficiarla" (punto 17). Orbene, già dalla lettura della clausola risulta che al momento della loro sottoscrizione l’importo dei contributi non era determinato poiché – come la reclamante stessa afferma – è “palese” che manca una cifra, che sarebbe stata comunicata solo con l’emissione delle fatture. L’importo non era neppure determinabile, poiché contrariamente a quanto afferma la RE 1, il fatto che la natura dei debiti fosse chiara (contributi di costruzione per canalizzazioni e di miglioria) non basta; occorre infatti che il debitore sia a conoscenza dell’importo per cui s’impegna al momento della firma del riconoscimento di debito. Da sé solo, i rogiti non costituiscono quindi titoli di rigetto provvisorio delle opposizioni (nello stesso senso, la già citata sentenza della CEF 14.2017.194 consid. 6.2). D’altronde, stante la formulazione utilizzata (eventuali contributi”), non era nemmeno sicuro che sarebbero sorti contributi a carico dei beneficiari, motivo per cui era perfino incerto l’obbligo assunto dai beneficiari di prendersi a carico tali oneri.
5.2 Anche ammettendo che le fatture del 29 settembre 2022 (doc. D accluse alle repliche di prima sede) siano state emesse dopo quelle del 1° febbraio 2019 a causa di un errore dell’__________, ciò non cambia il fatto che, come ammesso dalla reclamante stessa, era “palese” che l’importo dei debiti non poteva essere noto al momento della sottoscrizione dei rogiti (avvenuta nel 2018). Nemmeno le fatture possono essere considerate come un riconoscimento di debito, giacché non sono firmate dai convenuti e i rogiti non potevano rinviarvi.
5.3 Inoltre, contrariamente a quanto crede la reclamante, il parziale pagamento dei crediti (o di altri crediti con la stessa causale), ossia nel caso di specie il pagamento delle fatture 1° febbraio 2019, non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non dà in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (tra altre: sentenze della CEF 14.2020.184 del 2 giugno 2021, consid. 6.3, e 14.2018.147 del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b con rinvii). Ad ogni modo, in prima sede i convenuti hanno contestato di dover pagare più di quanto hanno versato. I reclami vanno pertanto respinti, pur fatta salva la facoltà per la reclamante di far valere le proprie pretese in via ordinaria (sopra consid. 2 i.f.).
Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di spese ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'460.– in ciascuna delle cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le cause 14.2023.150 (SO.2023.113), 14.2023.151 (SO.2023.114) e 14.2024.8 (SO.2023.111/112) sono congiunte.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative a questo reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative a questo reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative a questi reclami, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
– ; –__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster