AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.3
Data decisione, Autorità: 27.05.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Reclamo irricevibile, poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuovi. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
Incarto n. 14.2024.3
Lugano 27 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 509.25, indicando quale causa del credito la “Decisione di restituzione del 05 ottobre 2020 quale IPG Corona”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 novembre 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca;
che constatato come nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta fosse rimasta silente, con decisione del 29 dicembre 2023 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato già il 5 gennaio 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 5 ottobre 2020 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali concernente l’obbligo a carico di RE 1 di rimborsare fr. 509.25 d’indennità per perdita di guadagno “Corona” percepita in troppo – passata in giudicato in seguito alla reiezione della sua opposizione con decisione del 1° febbraio 2021 – costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo RE 1 afferma di aver inoltrato le osservazioni all’istanza il 6 dicembre 2023 per semplice posta A e ne produce una copia;
ch’ella ribadisce inoltre la sua “totale buona fede” nell’aver presentato la domanda d’indennità di perdita di guadagno durante il periodo pandemico, visto che in quel momento, seppur già in età pensionabile, era ancora attiva come giornalista freelance e quindi continuava a versare i contributi AVS, ignara di un eventuale stralcio automatico del suo stato di lavoratrice indipendente;
che le osservazioni del 6 dicembre 2023 non figurano nell’incarto di prima sede e la reclamante non è in grado di dimostrare di averle effettivamente inviate;
che siccome presentate per la prima volta con il reclamo, le allegazioni di fatto e i documenti acclusi in quelle osservazioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che quindi il reclamo stesso, interamente basato su quella allegazioni e documenti nuovi, è irricevibile;
che ad ogni modo le motivazioni contenute nelle osservazioni e nel reclamo non riguardano la questione del rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza del credito posto in esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione del giudice del rigetto;
che in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC);
che il compito del giudice del rigetto si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);
che invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1, DTF 138 III 584 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenze della CEF 14.2023.89 del 29 dicembre 2023, consid. 1.3.4, 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4, 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7, 14.2014.56 del 27 giugno 2014 consid. 2);
che sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto;
che d’altronde ella risulta già essersi opposta alla decisione del 5 ottobre 2020 senza successo e non fa valere, per avventura, di aver impugnato la decisione su opposizione agli atti;
ch’ella ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di merito in questa sede;
che con il reclamo ella rammenta altresì la situazione finanziaria delicata in cui versa a causa dei gravi problemi di salute del marito;
che censure riguardanti la situazione economica e medica dell’escusso e/o dei suoi familiari – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77 del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 7'000.– e diciotto attestati di carenza beni per oltre fr. 110'000.–,
che in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo di spese processuali;
che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 509.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster