AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.456
Data decisione, Autorità: 27.02.2024, TRAM
Titolo: Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dalla LSM
Incarto n. 52.2023.456
Lugano 27 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2023 della
RI 1
contro
la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5466) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'8 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1, con sede a Bellinzona, è una società attiva nel settore della produzione e del commercio di prodotti alimentari (cfr. iscrizione a RC). Il 29 agosto 2022 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia - che aveva ricevuto la copia dell'attestato di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego riferita alle prestazioni di __________ per la predetta società - ha invitato la datrice di lavoro a compilare il modulo “audit dipendente” e a fornire copia del contatto di lavoro (e/o altro) stipulato, copia del cedolino di busta paga (e/o altro) per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 28 settembre 2022, la distinta dettagliata dei giorni di lavoro svolti (con orari e pause), la descrizione dettagliata delle mansioni e il curriculum vitae della suddetta lavoratrice.
B. Dopo aver analizzato la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 22 settembre 2022 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 7 della legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 (LSM; RL 843.600) per inosservanza del salario minimo.
In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a __________, che non poteva essere ritenuta stagista, un salario per i mesi di luglio e agosto 2022 inferiore (fr. 2'235.80 complessivi) a quello minimo (fr. 7'404.30 complessivi) prescritto (differenza del - 69.80%).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, l'8 novembre 2022 l'autorità cantonale le ha inflitto una multa di fr. 8'270.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18 novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del controllo (BU 56/2020 del 20 novembre 2020, pag. 332 segg.).
C. Con giudizio del 15 novembre 2023, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sintesi, l'Esecutivo cantonale - accertato che la collaboratrice non era una stagista che poteva sfuggire all'applicazione della LSM - ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la sanzione sia annullata rispettivamente ridotta nella misura del 50% e contestando ogni spesa. La ricorrente - che in questa sede non contesta più l'applicabilità del salario minimo - si duole del fatto che il Governo non abbia tenuto conto nella commisurazione della sanzione della reintegrazione salariale a favore della dipendente, avvenuta già nel febbraio 2023.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato. L'autorità dipartimentale si rimette invece al giudizio del Tribunale.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9 aprile 2013 denominata “Salviamo il lavoro in Ticino!”, approvata in votazione popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) l'art. 13 cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.
2.2. Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM (cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Salvo alcune eccezioni (cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. art. 2 cpv. 2). Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori (cfr. art. 2 cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore economico (RL 843.620). La sua introduzione è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite dall'art. 11. Entro il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il settore delle industrie alimentari doveva ammontare a fr. 19.- (cfr. art. 11 cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).
3.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a fr. 30'000. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di lavoro o dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv. 1 della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. Messaggio n. 7452 dell'8 novembre 2017 sulla nuova legge sul salario minimo, ad art. 7, pag. 16). I criteri per la commisurazione della sua entità (cpv. 2) ricalcano del resto le raccomandazioni emanate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) - l'ultima volta il 24 ottobre 2022 - in materia di violazioni alla LDist (cfr. in particolare il punto n. 1.4 che rimanda al punto n. 1.2).
3.3. In concreto, il Governo ha confermato la sanzione di fr. 8'270.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. Ha in particolare considerato che, non avendo dimostrato di avere coperto l'ammanco salariale della sua dipendente, l'insorgente non poteva beneficiare di una riduzione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LSM della sanzione (che, in base all'art. 7 cpv. 1 LSM, era stata fissata al 160% dell'importo [fr. 5'168.50] risparmiato dalla datrice di lavoro).
La ricorrente contesta tale conclusione, evidenziando sostanzialmente di avere proceduto alla reintegrazione salariale già nel febbraio 2023, senza tuttavia che il Consiglio di Stato ne tenesse conto.
3.4. Ora, come anche riconosce l'autorità dipartimentale (cfr. risposta, pag. 2), in questa sede l'insorgente ha effettivamente dimostrato di avere coperto già il 27 febbraio 2023 (ovvero circa un mese dopo che le era stata intimata la risposta dell'UIL al suo ricorso davanti al Governo) l'ammanco salariale in questione (cfr. conteggio straordinario 2023 del 28 febbraio 2023).
Della circostanza - di sicura rilevanza per l'entità della sanzione (cfr. avvio della procedura amministrativa del 22 settembre 2022, pag. 2) - ha tuttavia omesso di informare le autorità, che non ne potevano quindi essere al corrente (cfr. pure citata risposta al Tribunale). In particolare, l'Esecutivo cantonale, davanti al quale a quel momento era pendente il procedimento, non ha potuto tenerne conto ai fini della sua decisione. Tale versamento completivo può invece essere considerato in questa sede: la sanzione inflitta dall'UIL e confermata dal Governo (fr. 8'270.-) va pertanto ridotta a fr. 2'585.- (50% della differenza salariale di fr. 5'168.50) giusta l'art. 7 cpv. 2 LSM. Una sanzione di tale entità risulta più opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e comunque rispettosa del principio della proporzionalità.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la risoluzione del 15 novembre 2023 (n. 5466) del Consiglio di Stato e quella dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro dell'8 novembre 2022 sono riformate nel senso che la sanzione amministrativa è ridotta a fr. 2'585.-. Per il resto sono confermate.
Non si preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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