AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.443
Data decisione, Autorità: 22.03.2024, TRAM
Titolo: Iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati
Incarto n. 52.2023.443
Lugano 22 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2023 dell'
RI 1
contro
la decisione del 8 novembre 2023 (n. 18.2023.253) con cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha respinto la sua istanza d'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati;
ritenuto, in fatto
A. a. L'avv. RI 1, cittadino svizzero, è titolare di una patente di avvocato rilasciata dalla Corte di appello di Milano nel novembre 2016.
b. Il 1° gennaio 2017 egli è stato assunto quale vicecancelliere ausiliario a tempo pieno presso il Tribunale penale cantonale, ottenendo la nomina esattamente due anni più tardi.
c. Con istanza del 21 giugno 2023, l'avv. RI 1 ha chiesto alla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) di essere iscritto nel Registro cantonale degli avvocati in quanto intenzionato a esercitare a metà tempo l'attività professionale grazie a un congedo non pagato al 50% concessogli dal Tribunale d'appello a far tempo dal 1° settembre 2023.
d. Dalla predetta data egli gestisce a metà tempo il proprio studio legale a Lugano, mentre per l'altro 50% continua a svolgere la funzione di vicecancelliere (in seno però alla Camera di diritto tributario, avendo ottenuto un trasferimento interno per un anno).
e. Dal 20 settembre 2023 è inoltre iscritto all'Albo degli avvocati degli Stati membri dell'UE.
B. Dopo vicissitudini che non occorre qui ripercorrere, con decisione dell'8 novembre 2023 la Commissione, ritenuto il mancato adempimento delle condizioni poste dagli art. 7 e 30 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) per l'iscrizione al Registro cantonale degli avvocati, ha respinto l'istanza.
C. Avverso la predetta risoluzione l'interessato si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la sua iscrizione nel citato registro; in via subordinata, chiede di essere ammesso a un colloquio di verifica delle sue competenze professionali. In ogni caso, postula il risarcimento delle spese sostenute per l'iscrizione all'Albo degli avvocati di Como, effettuata a seguito del qui controverso diniego. Lamentando un'interpretazione formalista della legge da parte della Commissione, il ricorrente contesta che non ci siano altre vie, oltre a quelle menzionate nella decisione impugnata, per ottenere l'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati. Rilevato che all'iscrizione all'Albo pubblico degli avvocati degli Stati dell'UE ostava nel suo caso l'attività di vicecancelliere a tempo pieno, ritiene che negargli la possibilità di dimostrare l'effettivo e regolare esercizio di un'attività riguardante il diritto svizzero (o quantomeno di essere sottoposto a un colloquio di verifica delle proprie competenze professionali) sia lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, considerata l'attività svolta a tempo pieno sull'arco di quasi sette anni in seno al Tribunale d'appello. L'iscrizione all'Albo pubblico sarebbe infatti solo un mezzo - ma non l'unico - per permettere all'avvocato straniero di operare nel sistema giuridico svizzero.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
E. In sede di replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni. La Commissione ha rinunciato a presentare una duplica, limitandosi a ribadire la richiesta di reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria. I contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Non occorre in particolare procedere all'audizione personale dell'insorgente (al fine di fornire un aggiornamento in merito all'attività professionale nel frattempo svolta), peraltro sollecitata soltanto in caso di ritardo nell'emanazione della decisione, ciò che non è all'evidenza il caso. Giova in ogni caso ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2023.20 del 23 giugno 2023 consid. 1.2).
2.1. Allo scopo di garantire la libera circolazione degli avvocati (art. 1), la LLCA prescrive in particolare l'istituzione di registri cantonali (art. 5), stabilendo che una volta iscritto in un tale registro l'avvocato può esercitare la professione in tutta la Svizzera senza ulteriori autorizzazioni (art. 4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e pag. 5010, n. 22; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 108). L'avvocato intenzionato a esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro degli avvocati del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale (cfr. art. 6 cpv. 1). A tal fine, deve adempiere determinate condizioni di formazione (art. 7) e personali (art. 8), fissate esaustivamente a livello federale (art. 6 cpv. 2; cfr. François Bohnet/Vincent Mar-tenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 647).
Quanto in particolare alle condizioni di formazione, l'art. 7 cpv. 1 dispone che l'avvocato dev'essere titolare di una patente, che i Cantoni possono rilasciare soltanto qualora abbia concluso determinati studi in giurisprudenza (lett. a) e svolto in Svizzera un praticantato di almeno un anno conclusosi con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche (lett. b). Al di là delle esigenze minime poste a livello federale, i Cantoni rimangono liberi di prevedere requisiti (di formazione e personali) più restrittivi per il rilascio delle loro patenti (cfr. art. 3 cpv. 1; cfr. Messaggio LLCA, pag. 5014, n. 232.4 e pag. 5016, n. 232.5; Fellmann, op. cit., n. 110, 112 e 121; Mercedes Novier, Condition de formation de l'avocat: apports de la jurisprudence récente, in: François Bohnet/Benoît Chappuis/Kaspar Schiller/Benjamin Schumacher [curatori], Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, Berna 2023, pag. 230 seg.; Benoît Chappuis/Mathieu Châtelain, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet, Loi sur les avocats, II ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 7). In Ticino, l'art. 13 lett. b LAvv prevede infatti un periodo biennale di praticantato (di cui almeno un anno in uno studio legale nel Cantone).
2.2. 2.2.1. L'iscrizione in un registro cantonale consente agli avvocati provenienti dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS di essere completamente parificati agli avvocati svizzeri (cfr. art. 30 cpv. 2 LLCA; cfr. pure Messaggio citato, pag. 5032, n. 234.41; Fell-mann, op. cit., n. 194; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 848). Gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS hanno due possibilità per iscriversi in un registro cantonale senza dover adempiere le condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b LLCA: possono sostenere una prova attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA che rinvia all'art. 31 LLCA) oppure comprovare di avere svolto la professione in Svizzera previa iscrizione per almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine. In quest'ultima evenienza - prevista dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LLCA - l'avvocato iscritto da almeno tre anni al citato albo pubblico (art. 28 LLCA) deve dimostrare di avere esercitato durante questo periodo un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero (n. 1); se l'attività riguardante il diritto svizzero si è protratta per un periodo inferiore, deve sostenere con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (n. 2 che rimanda all'art. 32 LLCA; cfr. Messaggio citato, pag. 5032 seg., n. 234.41; Philipp Fischer, Les activités d'avocats étrangers en Suisse - questions choisies, in: Bohnet/Chappuis/Schiller/Schumacher, op. cit., pag. 214; Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 4 ad art. 30; Fellmann, op. cit., n. 193; Bohnet/Mar-tenet, op. cit., n. 851).
Effettiva è l'attività che l'avvocato svolge personalmente e sotto la propria responsabilità; regolare è invece quella che è interrotta soltanto da eventi della vita quotidiana (cfr. Messaggio citato, pag. 5033, n. 234.41).
2.2.2. Lo stesso regime si applica, giusta l'art. 2 cpv. 3 LLCA, ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l'avvocato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS con uno dei titoli professionali indicati nell'allegato (cfr. Chappuis/Châtelain, op. cit., n. 3a ad art. 30; Hans Nater, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 20 ad art. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 849).
3.1. Pacifico è in concreto che il ricorrente - titolare di un brevetto di avvocato italiano dal 2016 - non adempie le condizioni d'iscrizione di cui all'art. 7 LLCA, non essendo in possesso di una patente cantonale conseguita dopo il superamento di un esame al termine di un periodo di pratica di due anni (art. 13 lett. b LAvv). Nemmeno l'interessato del resto lo pretende.
3.2. L'insorgente - che rileva di non essersi potuto iscrivere prima all'Albo pubblico degli avvocati UE e AELS a causa della sua funzione di vicecancelliere a tempo pieno, incompatibile (…) con lo svolgimento di un'altra attività professionale - ritiene in concreto sproporzionato il diniego della postulata iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati, che si giustificherebbe invece alla luce della solida e vasta esperienza maturata nel diritto svizzero durante gli anni di lavoro in seno al Tribunale d'appello. Al proposito lamenta che, nell'insistere sull'imprescindibilità dell'iscrizione all'Albo pubblico, la Commissione non abbia tenuto conto della reale ratio di tale esigenza, determinando così un'impropria assimilazione tra lui, cittadino svizzero che ha operato per sette anni nel diritto svizzero, e il cittadino “straniero” privo di ogni familiarità con il diritto svizzero. Ora, l'art. 30 LLCA - che, al contrario di quanto apparentemente preteso nel gravame, non si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS (art. 2 cpv. 2 lett. a LLCA), ma anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l'avvocatura in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (cfr. art. 2 cpv. 3 LLCA), come il ricorrente - prevede due sole possibilità per l'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati: il superamento di una prova attitudinale (art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA) oppure la dimostrazione di essere stato iscritto per almeno tre anni all'Albo pubblico degli avvocati UE e AELS e (1) di avere esercitato un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero per tutto il periodo o, in alternativa, (2) di avere sostenuto con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 30 cpv. 1 lett. b LLCA). Tertium non datur (cfr. supra, consid. 2.2.1). Nel caso concreto, è ben vero che, in difetto di iscrizione all'Albo pubblico degli avvocati dell'UE e dell'AELS, il ricorrente non può prevalersi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LLCA. Nulla gli impedisce tuttavia di sottoporsi alla prova attitudinale giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. a LLCA, in occasione della quale potrà dimostrare le competenze acquisite durante gli anni di lavoro in Svizzera. Prova, questa, che non presuppone che il candidato abbia già esercitato la professione di avvocato in Svizzera (cfr. art. 31 cpv. 1 LLCA; cfr. pure Andreas Kellerhals/Tobias Baumgartner, in: Fellmann/ Zindel, op. cit., n. 4 ad art. 30) e che, con tutta verosimiglianza, non potrebbe essere superata con successo dal cittadino “straniero” che per la prima volta fa ingresso in Ticino ed inizia ad operarvi da zero (cfr. ricorso, pag. 5). L'asserita assimilazione di tale situazione con la sua non è quindi all'evidenza data. Nel vuoto cade dunque anche la censura di violazione del principio dell'uguaglianza.
4.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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