AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.58
Data decisione, Autorità: 18.02.2022, TRAM
Titolo: Diniego della licenza edilizia per l'utilizzo quale residenza secondaria di un appartamento
Incarto n. 52.2020.58
Lugano 18 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6786) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione del 15 febbraio 2019 con cui il Municipio di Locarno ha negato loro l'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria dell'appartamento di loro proprietà al mapp. __________3 di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 23 febbraio 1990, il Municipio di Locarno ha rilasciato alla B__________ la licenza edilizia per la costruzione al mapp. __________3 di Locarno, ubicato nel comprensorio dei Monti della Trinità ed assegnato dal piano regolatore di Locarno, Settore 2 e 3, alla zona residenziale pedemontana, di due stabili, comprendenti 12 appartamenti in proprietà per piani (fogli PPP da __________4 a __________5). Il permesso è stato (tra l'altro) subordinato alla seguente condizione:
(…)
In applicazione all'art. 30bis NAPR le costruzioni residenziali devono assumere la destinazione a scopo abitativo primario, cambiamenti di destinazione dalla funzione primaria a quella secondaria sono soggette all'inoltro di una domanda di costruzione e al rilascio del relativo permesso.
(…)
b. Nel corso del 1994 sono state rilasciate due autorizzazioni per l'uso secondario degli appartamenti di cui alle PPP __________6 e __________7, aventi nel complesso una superficie utile lorda (SUL) abitativa pari al 22.5% del totale.
c. Nel novembre 2006 H__________ ha acquistato l'appartamento di cui alla PPP 5 da una cittadina olandese residente in Olanda, eleggendovi il proprio domicilio (principale) unitamente alla moglie E.
Con effetto al 22 maggio 2012, H__________ ha trasferito il proprio domicilio a Wil (SG). A seguito del suo decesso, il 6 agosto 2018 la proprietà della PPP __________5 è passata, dapprima, alla comunione ereditaria composta dalla moglie e dai due figli, e poi, per contestuale divisione, a questi ultimi, qui ricorrenti (cfr. SIFTI).
d. Nel frattempo, con scritto del 12 settembre 2014 PA 1 ha chiesto al Municipio, a nome della famiglia C__________, di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo secondario dell'appartamento, in atto già dal 22 maggio 2012, per gravi motivi di salute in capo alla moglie del proprietario, che esigevano cure specialistiche oltre Gottardo.
e. Nuovamente interpellato circa l'utilizzo secondario dell'appartamento, in data 3 ottobre 2016 l'Ufficio tecnico ha informato il legale della famiglia C__________ di non poter confermare nessun genere di utilizzo secondario al di fuori dei due permessi già rilasciati, dato che la superficie utile lorda (SUL) abitativa effettivamente destinata a tale scopo risultava superiore al consentito (71%
35%). Gli ha inoltre indicato che nei mesi successivi il Municipio si sarebbe chinato sulla questione dei vari utilizzi abusivi e delle eventuali autorizzazioni secondarie che possono ancora essere rilasciate.
f. Dopo vicissitudini che non occorre evocare in dettaglio, il 15 febbraio 2019 il Municipio ha negato il permesso per l'utilizzo secondario della PPP __________5, quest'ultima potendo quindi essere utilizzata esclusivamente come residenza primaria
Preliminarmente, l'Esecutivo comunale ha rilevato come in parallelo fossero state inoltrate altre sei richieste di utilizzo secondario di appartamenti presenti negli stabili al mapp. __________3 e come determinante ai fini della sua decisione fosse la data d'inoltro delle domande riferite alla commutazione d'uso da abitazione primaria a secondaria. Di seguito, evidenziato che la richiesta inoltrata il 12 settembre 2014 era la seconda in ordine di tempo, ha spiegato come, tenuto conto dei permessi rilasciati nel 1994, vi fosse spazio soltanto per un'ulteriore autorizzazione per l'uso secondario, di cui era beneficiaria la PPP __________9, la cui richiesta era pervenuta il 5 settembre 2014. Il rilascio del permesso anche per la PPP __________5 avrebbe in effetti portato la percentuale di SUL abitativa destinata a scopo secondario al 40%, in contrasto col limite massimo stabilito dalla normativa comunale. Abbondanzialmente, il Municipio ha poi escluso che fossero dati gli estremi per riconoscere un caso di rigore.
B. Adito dai nuovi proprietari, con giudizio del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il loro gravame, confermando il diniego del permesso.
Rilevato che Locarno non rientra nel novero dei comuni ove la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni, di modo che non troverebbe applicazione l'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il Governo ha anzitutto ritenuto applicabile, anche per effetto di quanto previsto all'art. 11 della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), la legislazione comunale in materia di residenze secondarie e, in specie, l'art. 30bis delle norme di attuazione del piano regolatore di Locarno, territorio urbano (NAPR Tu), in vigore già prima che il mapp. 3 venisse edificato ed espressamente richiamato nella licenza edilizia. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che l'appartamento in questione fosse sempre stato primario, non essendo mai stato autorizzato un cambiamento d'uso. H avrebbe dunque acquistato un appartamento a tutti gli effetti destinato ad abitazione primaria. Eleggendovi domicilio dal 2006 al 2012, egli ne avrebbe fatto uso in modo conforme al diritto. Il successivo utilizzo secondario sarebbe invece stato illegale. Ininfluente sarebbe pure l'aspetto fiscale, insuscettibile di legalizzare un uso diverso da quello autorizzato. Di seguito, rilevato come, tenuto conto dei permessi rilasciati nel 1994 (per una corrispondente SUL abitativa del 22.5%) e del limite del 35% valido nella zona di situazione, vi fosse un margine residuo per l'uso secondario, il Governo ha tutelato la decisione di negare il permesso richiesto. A fronte di istanze pervenute in tempi diversi, ma pubblicate contemporaneamente, senza peraltro suscitare opposizioni, l'unico criterio oggettivo applicabile per l'attribuzione del citato margine sarebbe (stato) quello dell'ordine temporale di presentazione della richiesta. Giustamente il Municipio avrebbe quindi approvato il cambiamento d'uso della PPP __________9, postulato prima di quello della PPP __________5 e delle altre PPP. Con tale autorizzazione la quota di residenze secondarie al mapp. __________3 ammonterebbe al 29.40% della SUL abitativa. Il margine rimanente non consentirebbe pertanto ulteriori cambiamenti di destinazione. Non porterebbe ad altro risultato nemmeno la sentenza emanata da questa Corte il 2 maggio 2019 (inc. 52.2017.428; pubblicata in RtiD I-2020 n. 30), poiché fondata su una fattispecie diversa: in quel caso, la licenza edilizia era stata rilasciata senza prevedere alcuna limitazione d'uso. Infine, il Consiglio di Stati ha condiviso la decisione municipale di escludere la sussistenza di un caso di rigore.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rinvio degli atti al Municipio affinché emetta una nuova decisione che qualifichi la PPP __________5 come residenza secondaria.
Rievocata nei tratti essenziali la cronistoria dell'appartamento in questione, i ricorrenti rilevano come il loro padre avrebbe acquistato nel 2006 un'unità di PPP secondaria, usata fin dall'inizio a tale scopo dalla precedente proprietaria. Utilizzo che sarebbe continuato dopo il periodo in cui l'appartamento ha funto da domicilio, parentesi interrotta nel maggio 2012 per gravi motivi di salute. L'autorità comunale non avrebbe peraltro esatto la conversione in residenza primaria, né avrebbe osteggiato il successivo uso secondario. A livello fiscale, l'appartamento sarebbe sempre stato imposto quale abitazione di vacanza. Secondo gli insorgenti, essendo stato edificato, venduto e utilizzato ab initio quale residenza secondaria, la procedura di conversione non sarebbe neppure necessaria. Essa sarebbe pertanto tenuta a confermarne la qualifica di residenza secondaria. L'agire dell'autorità comunale, che non avrebbe mai avuto nulla da ridire, creerebbe confusione e porterebbe a risultati illegali, lesivi dei diritti acquisiti, della buona fede e della proporzionalità.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.
b. I ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove. I quesiti sollevati sono peraltro essenzialmente di natura giuridica.
2.2. Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la LASec e la sua ordinanza d'applicazione del 4 dicembre 2015 (OASec; RS 702.1), che hanno abrogato la precedente OASec 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
La LASec, che disciplina l'ammissibilità della costruzione di nuove abitazioni nonché delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% (cfr. art. 1 LASec), si applica a tutte le domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LASec). Essa stabilisce, tra l'altro, che nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie, mentre che, se la quota è inferiore, l'eventuale autorizzazione non deve comportare il superamento di tale soglia (art. 6 cpv. 1 LASec). Le eccezioni sono disciplinate dagli art. 7 segg. LASec. I cantoni possono inoltre emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l'uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla LASec (art. 3 cpv. 2 LASec).
Le abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore (cd. abitazioni preesistenti), cioè quelle che sono state realizzate prima dell'11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato (cfr. art. 10 LASec), possono essere rinnovate, trasformate e ricostruite nei limiti della superficie utile principale preesistente nonché ampliate moderatamente e, fatte salve le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, utilizzate liberamente [incluso il cambiamento di destinazione da abitazione primaria a secondaria e viceversa; art. 11 cpv. 1-4 LASec; cfr. Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf/ Aron Pfammatter (curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter Einbezug der Zweitwohnungsverordung (ZWV), Berna 2017, pag. 131 seg. e 137 seg.]. I cantoni ed i comuni possono tuttavia adottare le misure necessarie ad impedire abusi e sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di abitazioni preesistenti a scopo di residenza secondaria (art. 12 cpv. 1 LASec). A tal fine, i cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla LASec il cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo secondario nonché le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 (art. 12 cpv. 2 LASec; cfr., per degli esempi, Pfammatter, op. cit., pag. 146 seg.).
2.3. Locarno era tra i comuni nei quali si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'Allegato dell'OASec 2012. Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di conseguenza, il Comune di Locarno è stato stralciato dal suddetto Allegato a far tempo dal 15 maggio 2013. Non figurava quindi neppure nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018 e non compare nemmeno nel corrente elenco pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2 cpv. 4 OASec). Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Applicabili sono quindi, semmai, soltanto le eventuali limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale o comunale, che la (nuova) disciplina federale sulle residenze secondarie non ha comunque escluso (cfr. art. 12 cpv. 1 LASec).
Nei cpv. 2-4, rimasti invariati, la norma prevede(va) inoltre quanto segue:
2Le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione, eccettuati i casi in cui:
a) vi sia alienazione a terzi.
Non costituisce alienazione a terzi la devoluzione per causa di eredità;
b) vi sia un intervento edilizio importante quale l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.
Nei casi previsti dalle lett. a) e b) la destinazione deve essere resa conforme secondo le modalità previste dalla cifra 1.
Resta riservato il caso di rigore. Nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore il Municipio tiene conto della situazione personale dell'obbligato, della durata delle sue relazioni con il Comune, dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo delle residenze secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.
3Le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.
4Ogni modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
3.2. La norma stabilisce la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate prioritariamente a scopi abitativi primari. L'uso secondario è ammesso entro precisi limiti. Nella zona residenziale pedemontana che qui interessa tale limite è dal 2003 fissato al 35% della SUL abitativa realizzata. Dato che a Locarno, la quota di residenze secondarie rispetto al totale delle abitazioni è inferiore al 20% dettato dalla LASec, è dunque ancora possibile autorizzare la costruzione di nuove abitazioni secondarie, purché sia rispettata la percentuale di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria prescritta dall'art. 30bis cpv. 1 NAPR Tu in funzione della zona di appartenenza. Entro gli stessi limiti è pure possibile approvare i cambiamenti di destinazione da abitazione primaria a residenza secondaria, a prescindere dalla data di costruzione dell'immobile. A differenza della LASec, che ammette l'uso libero degli immobili preesistenti (antecedenti l'11 marzo 2012), l'art. 30bis cpv. 2 NAPR contempla dunque una tutela delle situazioni acquisite limitata, giusta la quale le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma possono mantenere questa destinazione fintanto che non vi è un'alienazione - esclusa la devoluzione per causa d'eredità - a terzi (su questo motivo e sulle critiche espresse dal Tribunale in relazione ad ordinamenti comunali analoghi, cfr. RDAT II-1993 n. 31; STA 90.2007.152 del 7 gennaio 2009 consid. 5.2.2; cfr. pure STA 52.2016.287 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1, pubbl. in RtiD II-2018 n. 46) o un importante intervento edilizio, quale l'ampliamento, la trasformazione o la ricostruzione. Qualora si realizzi una di queste ipotesi, subentra, riservati i cosiddetti casi di rigore, l'obbligo di adeguare la destinazione al nuovo diritto. Posto che il cpv. 2 è rimasto inalterato nel corso del tempo, appare ragionevole ritenere che con la locuzione "residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma" s'intenda quelle esistenti in data 19 aprile 1988, data in cui è stata approvata la norma originale. Meno comprensibile, vista la natura del disposto, che tende a privilegiare l'abitazione primaria, è invece la portata del cpv. 3 della norma, secondo cui le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1 (cfr., per una norma simile, ma dove al posto di "possono" vi è "devono", STA 52.2016.287 citata, consid. 3.1 e 3.2). In concreto, non mette conto di approfondire questo aspetto, poiché non è decisivo ai fini del giudizio.
4.1. L'edificio in questione è stato costruito in forza della licenza rilasciata il 23 febbraio 1990, la quale, in sostanza, contemplava, come condizioni di licenza, il rinvio all'art. 30bis NAPR Tu, ricordando la regola secondo cui le costruzioni residenziali devono essere destinate (prioritariamente) a scopi abitativi primari e la necessità di ottenere un permesso per cambiare la destinazione da primaria a secondaria. Come giustamente osservato dal Governo, il caso di specie si differenzia dunque da quello alla base della STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019, ove il permesso rilasciato non prevedeva alcuna limitazione d'uso. Ne deriva, diversamente da quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che al momento della costruzione degli stabili al mapp. __________3, l'uso degli appartamenti non era libero. Per principio essi erano infatti destinati a residenza primaria. Un loro uso secondario era sì ammissibile, ma unicamente nei limiti prescritti di SUL abitabile e previo rilascio del necessario permesso per cambiamento di destinazione. Non tutte le unità abitative potevano dunque essere usate come abitazioni di vacanza. Da questo profilo, non porta ad altro risultato la circostanza che l'autorità comunale abbia invero omesso di mettere in atto un meccanismo di controllo volto ad evitare l'instaurazione di destinazioni secondarie contrarie alle limitazioni previste dalla normativa da lei stessa adottata. La tolleranza di una situazione contraria al diritto non equivale in effetti al rilascio di un permesso, ma, tutt'al più, assume rilevanza allorquando si tratta di valutare, sotto il profilo del principio della proporzionalità, l'eventuale adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme alla legge.
Ferme queste premesse, è dunque a ragione che il Municipio ha reputato che nel 2006, al momento dell'acquisto del controverso appartamento, la PPP __________5 fosse - ancora e nonostante l'uso secondario (apparentemente) in essere - destinata a residenza primaria. Contrariamente a quanto ritenuto, non vi era pertanto motivo per l'autorità comunale di esigere la conversione dell'appartamento in residenza primaria, ovvero di pretendere dai nuovi proprietari la presentazione di una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione al fine di usare l'appartamento secondo l'unica destinazione approvata.
Del resto, quand'anche si volesse seguire la tesi degli insorgenti e ritenere che la precedente destinazione era secondaria, quella primaria sarebbe comunque da considerarsi subentrata in virtù del fatto ch'essi vi hanno eletto il loro domicilio (principale). Anche in questo caso, in effetti, l'assenza di una formale domanda per cambiamento di destinazione (da residenza secondaria a primaria) non sarebbe di giovamento per le tesi ricorsuali. In particolare, non permetterebbe di ritenere che la pretesa, precedente destinazione secondaria si fosse mantenuta negli anni a seguire. Si dovrebbe bensì reputare che con l'abbandono dell'uso secondario per un periodo non trascurabile di tempo (circa 6 anni), in conformità all'intenzione dei nuovi proprietari di eleggere il loro domicilio (principale) nell'appartamento in questione (cfr., a questo riguardo, art. 2 cpv. 2 LASec in combinazione con l'art. 3 lett. b della legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006 [LArRa; RS 431.02]; art. 6 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]; DTF 143 II 233 consid. 2.5.1 e 2.5.2), la destinazione era divenuta primaria a tutti gli effetti, non essendo, diversamente da quella secondaria, subordinata ad alcun limite. Del resto, la durevole modifica delle condizioni d'uso dell'appartamento messa in atto tra il 2006 ed il 2012 precludeva ai ricorrenti di invocare successivamente un uso cessato da tempo, ovvero abbandonato non solo occasionalmente (cfr. STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019 consid. 4.2, 52.2016.483 del 21 agosto 2017 consid. 4.3, 52.20015.35 dell'8 novembre 2017 consid. 5.2, 52.2003.33 del 9 aprile 2003 consid. 3.3; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 21). Decidere diversamente significherebbe infatti riconoscere la sussistenza di una libertà d'uso ignota al diritto comunale applicabile (cfr. supra consid. 3.2).
Ne consegue che, al fine di poter utilizzare l'appartamento in discussione come casa di vacanza dopo aver trasferito il loro domicilio nel Canton San Gallo, gli insorgenti erano in tutti i casi tenuti a presentare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione. È ciò ch'essi, in sostanza, hanno informalmente fatto il 12 settembre 2014, chiedendo di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo secondario e motivando la richiesta con i gravi problemi di salute in capo alla moglie del proprietario, che avrebbero esatto cure specialistiche oltre Gottardo (cfr., supra, consid. A.d.). I ricorrenti non possono dunque essere seguiti allorquando sostengono ora che la procedura di conversione (da residenza primaria a secondaria) non sarebbe neppure (stata) necessaria.
4.2. Ciò detto, la decisione del Municipio, avallata dal Consiglio di Stato, di negare ai ricorrenti, in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR Tu, il rilascio di un permesso (ordinario) per il cambiamento di destinazione della PPP __________5 da abitazione primaria a secondaria merita di essere tutelata.
Dalle indicazioni fornite dal Municipio (cfr. documenti allegati alla risposta del 29 aprile 2019), di cui non v'è motivo di dubitare, non essendo peraltro (state) messe concretamente in discussione dai ricorrenti, risulta in effetti che la SUL abitativa complessiva realizzata al mapp. __________3 è pari a 726 m2 (404+322). La SUL destinabile a residenza secondaria ammonta quindi a 254.10 m2 (= 35%). Dato che le residenze secondarie (PPP __________6 e __________7) autorizzate nel 1994 dispongono di una SUL abitativa totale di 164 m2 (79+85), pari al 22.59% della SUL abitativa complessiva, il margine disponibile per ulteriori residenze secondarie ammonta(va) dunque a 90.10 m2 (= 12.41%). Tuttavia, dalle suddette indicazioni emerge inoltre che gli appartamenti effettivamente usati a scopo secondario erano, e sono tuttora, ben più numerosi (addirittura 10 su 12, pari all'82% della SUL abitativa complessiva) e che, al fine di (tentare di) legalizzare tale utilizzo, per diverse unità condominiali sono state inoltrate, a far tempo dal settembre 2014, delle domande di costruzione per il cambiamento di destinazione da residenza primaria a secondaria. I ricorrenti non sono pertanto gli unici ad aver chiesto il permesso di modificare la destinazione del loro appartamento. Confrontato a tale situazione, cui non è invero estranea la precedente inazione della medesima autorità comunale (cfr., supra, consid. 4.1), il Municipio ha dapprima proceduto alla contemporanea pubblicazione delle domande inoltrate, senza che apparentemente queste ultime suscitassero opposizioni, e poi stabilito, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, di rilasciare il postulato permesso alla PPP __________9 (di 50 m2) e di negarlo alla PPP qui in esame (e alle altre). La decisione risulta tutto sommato condivisibile. Intanto, il fatto di privilegiare l'ordine temporale di presentazione delle domande (principio prior in tempore, potior in iure) per stabilire chi tra i pretendenti avesse diritto al permesso, appare, nelle particolari circostanze del caso concreto, plausibile. Non è comunque insostenibile. Sia perché secondo l'art. 38bis NAPR Tu l'uso primario costituisce la regola, mentre la conversione in uso secondario presuppone il rilascio di un permesso di costruzione (cfr. cpv. 4), sia perché anche la licenza edilizia prevede(va) che i cambiamenti di destinazione dalla funzione primaria a quella secondaria fossero/siano soggetti all'inoltro di una domanda di costruzione. Di modo che, secondo il corso naturale delle cose, "chi primo arriva, meglio alloggia". Da questo profilo, neppure i ricorrenti pretendono del resto il contrario. Quanto al rilascio del permesso alla PPP __________9, che ha portato la percentuale di SUL abitativa destinata ad uso secondario al 29.48% [(164+50) : 726 x 100], non vi è ragione di dubitare dell'indicazione dell'Esecutivo comunale, secondo cui la domanda di trasformazione ad essa relativa gli fosse pervenuta il 5 settembre 2014, ossia alcuni giorni prima di quella dei qui ricorrenti. Esente da critiche è infine il diniego della licenza per gli altri postulanti, in primis per i ricorrenti, dato l'esiguo margine di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria ancora disponibile (40.1 m2 = 5.52%), ben inferiore alla SUL abitabile (79 m2) dell'appartamento degli insorgenti, ciò che impediva di approvare l'uso di ulteriori appartamenti come case di vacanza.
4.3. Contrariamente a quanto preteso, il diniego del permesso non è neppure lesivo di diritti acquisiti, in concreto del tutto inesistenti, né dei principi della buona fede e della proporzionalità, ancorché, come evocano i ricorrenti, a livello fiscale l'appartamento sarebbe stato trattato quale abitazione di vacanza. Tale circostanza non equivale infatti ad una (r)assicurazione rilasciata dall'autorità competente in merito alla destinazione secondaria dell'appartamento. Tantomeno dalla stessa era/è deducibile la garanzia di poter cambiare la destinazione da abitazione primaria a secondaria. Si tratta semmai di un aspetto fattuale che, tutt'al più, dimostra come il Municipio abbia (sinora) tollerato l'utilizzo dell'appartamento quale abitazione secondaria e che, come già accennato (cfr., supra, consid. 4.1), potrà se del caso essere preso in considerazione, sotto il profilo del principio della proporzionalità, nell'ambito dell'eventuale futura adozione di misure di ripristino volte a esigere il rispetto dell'obbligo di destinare la PPP __________5 a residenza primaria.
4.4. Abbondanzialmente, il Municipio ha pure escluso che in concreto fossero dati gli estremi per riconoscere un caso di rigore, ai sensi dell'art. 38bis cpv. 2 NAPR Tu. La conclusione merita (almeno nel risultato) tutela. La riserva a favore dei casi di rigore contemplata dall'art. 38bis cpv. 2 NAPR Tu è in effetti formulata immediatamente dopo il principio secondo cui la tutela delle situazioni acquisite (cioè il mantenimento delle residenze secondarie preesistenti) viene meno nel caso di un'alienazione (esclusa la devoluzione per causa d'eredità) a terzi o di un importante intervento edilizio. Evenienze, queste, che di principio fanno scattare l'obbligo di adattamento al nuovo diritto. È dunque evidente che il caso di rigore suscettibile di ostare alla conversione in abitazione primaria, prolungando l'uso secondario, presuppone la presenza di una residenza secondaria, ovvero di un preesistente uso secondario dell'abitazione oggetto di alienazione o di lavori edilizi. Non entra invece in considerazione quando la conversione è già intervenuta, come in concreto, ove l'uso primario è stato instaurato dai ricorrenti medesimi dopo l'acquisto effettuato nel novembre 2006 e la susseguente elezione di domicilio (principale) nell'appartamento in questione, perdurato sino al maggio 2012 (cfr. STA 52.2015.35 citata, consid. 5.3). Nella fattispecie non vi era/è dunque spazio per l'applicazione del caso di rigore. Nemmeno gli insorgenti pretendono il contrario.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili al Comune di Locarno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster