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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.54
Data decisione, Autorità: 21.05.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Problemi di solvibilità imputati al Covid-19 e al fallimento di un cliente. Malattia dell’amministratore della fallita
Incarto n. 14.2024.54
Lugano 21 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.3883 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 agosto 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 3 agosto 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'967.36 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 aprile 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame la reclamante chiede l’annullamento del fallimento in virtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF, ma si limita a fare valere di essere stata toccata dalla pandemia pochi mesi dopo la sua costituzione, di aver subito una perdita di fr. 142'000.– in seguito al fallimento di una cliente (PI 1), che non è ancora riuscita a recuperare, segnatamente perché ha dovuto cederne una parte ai propri creditori in compensazione delle loro pretese e non ha tuttora ottenuto nel fallimento la cessione dei crediti della fallita. Allega inoltre di aver dovuto far a meno della sua amministratrice delegata a causa di problemi di salute e di aver visto il suo conto chiuso dalla __________ Banca, impendendole incassi e pagamenti. Sostiene anche che il credito di fr. 9'000.– dell’istante non è assolutamente provato ed è irrisorio rispetto al suo credito verso l’PI 1. Rimprovera infine all’istante di non averle trasmesso la “documentazione richiesta” (apparentemente le polizze assicurative, cfr. doc. 6 accluso al reclamo) e al Pretore di averla assunta agli atti.
2.2 È di tutta evidenza che i motivi sommariamente esposti dalla reclamante non rientrano tra quelli che, secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2), giustificano la reiezione dell’istanza di fallimento o l’annullamento del fallimento. Le società devono sempre essere solvibili, ossia in grado di pagare i loro debiti esigibili, pure all’inizio della loro attività, mediante la costituzione di un capitale sufficiente a mantenere la propria solvibilità anche durante i periodi in cui l’attività non è redditizia o non consente di conseguire tempestivamente entrate congrue (cfr. art. 165 CP e 725 CO; sentenza della CEF 14.2023.132 del 29 febbraio 2024 consid. 2.3.1) e la costituzione di riserve (art. 671 segg. CO) e accantonamenti (art. 959a cpv. 2 n. 2 lett. c e 960 cpv. 3 CO). Devono anche provvedere a sostituire per tempo, se del caso provvisoriamente, gli amministratori che non dovessero più essere in grado di gestirle adeguatamente. Le difficoltà accennate dalla reclamante sono pertanto prive di rilievo in questa sede.
2.3 La contestazione del credito dell’istante è irricevibile, non solo perché è priva di una seria motivazione, ma soprattutto perché andava proposta nella procedura di rigetto (definitivo) dell’opposizione e non può pertanto essere fatta valere (di nuovo) nella procedura di fallimento. Dato che l’importo del credito dell’istante è irrisorio, nulla ne ostava il pagamento tempestivo. Al riguardo la reclamante ha avuto tutto il tempo necessario, la domanda d’esecuzione risalendo al 2 maggio 2022.
2.4 È incomprensibile – e dunque irricevibile – la censura relativa alla mancata trasmissione della “documentazione richiesta”, poiché la reclamante non spiega a cosa avrebbero dovuto servire le polizze assicurative – che ad ogni modo dovevano essere in suo possesso – e in che consiste la pretesa lesione del suo diritto di difesa, né in quale contesto essa si sarebbe verificata. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico dell’RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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