AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2024.22
Data decisione, Autorità: 16.05.2024, TCA
Titolo: Ricorso (accolto per adesione): smentito l’assunto UAI secondo cui mancato versamento IPG fosse dovuto a riacquisto capacità lavorativa completa (29ter OAI), ciò che avrebbe comportato interruzione anno d’attesa (28 cpv. 1 lett. b LAI), mentre dovuto a violazione dovere di collaborare. Rinvio atti
Raccomandata
Incarto n. 32.2024.22
jv/gm
Lugano 16 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, di formazione operatore elettrico (con diploma) e gerente (con diploma), da ultimo attivo quale gerente, il 22/25 marzo 2014 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute “Sospetta sindrome da fatica cronica e/o sindrome del burnout. Grave depressione con attacchi di ansia agorafobia, infetti cronici recidivanti delle vie aeree superiori, somatizzazioni croniche con disturbi digestivi. Grave insonnia” ed un’incapacità lavorativa completa dal 7 ottobre 2013 (docc. 1, 3, 5, 11 e 71 incarto AI).
Terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni del 13 marzo 2015 (doc. 53 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 21 giugno 2023 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni, indicando di soffrire di molteplici affezioni da settembre 2022, adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 15 novembre 2022 (doc. 56 incarto AI).
Richiamato l’incarto dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 58, 64 e 110-205 incarto AI), il questionario datore di lavoro (docc. 59 e 66 incarto AI) ed il curriculum vitae (docc. 60 e 71 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR dr. __________ (medico generico) (doc. 75 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 12 settembre 2023 (doc. 74 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 645 Codice danno funzionale: 10
Disturbo misto di personalità (ICD 10; F 61.0)
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…]”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL attività abituale e adeguata*
Periodi
Doc.
100
15.11.2022-31.11.2022
Perizia dr. __________ (doc. 183 incarto AI).
50
01.12.2022-18.12.2022
0
19.12.2022-22.12.2022
100
23.12.2022-01.01.2023
0
02.01.2023-03.01.2023
100
04.01.2023-30.04.2023
0
01.05.2023-14.06.2023
100
15.06.2023-16.06.2023
0
17.06.2023-continua
prognosi stazionaria
1.3. Con progetto di decisione del 18 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, non essendo adempiuto l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI a seguito dell’interruzione notevole dell’incapacità lavorativa ex art. 29ter OAI dal 1. maggio al 14 giugno 2023) (doc. 76 incarto AI).
Con osservazioni del 21 settembre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione, adducendo che l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI fosse in realtà adempiuto (doc. 77 incarto AI).
Con annotazione del 27 settembre 2023 il medico SMR ha ritenuto necessario aggiornare l’incarto (doc. 79 incarto AI) e l’Ufficio AI ha agito in tal senso, acquisendo agli atti diversa documentazione medico-assicurativa (docc. 80-84, 87 e 92 incarto AI), mentre l’assicurato ha fatto pervenire i certificati della curante dr.ssa __________ (medico generico) attestanti un’incapacità lavorativa completa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (docc. 86, 91 e 97 incarto AI).
Sulla base della documentazione medico-assicurativa pervenutagli, il medico SMR ha sostituito il rapporto del 12 settembre 2023 con quello del 5 gennaio 2024 (doc. 100 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 645 Codice danno funzionale: 10
Disturbo misto di personalità (ICD 10; F 61.0) (Dr. med. __________ 16.06.2023)
Deperimento psico-fisico con gravi somatizzazioni infetti recidivanti, malessere generale, stato depressivo maggiore (Dr. med. __________ 05.04.2023)
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…]”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha confermato i periodi d’incapacità lavorativa di cui al rapporto finale del 12 settembre 2023 (doc. 100 incarto AI).
Con decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, la documentazione acquisita rispettivamente pervenutagli in fase di audizione essendo priva di sufficienti nuovi elementi medici oggettivi atti a modificare quanto precedentemente determinato sotto il profilo valetudinario (doc. 105 incarto AI).
1.4. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 20 febbraio 2024, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione per approfondimenti medici.
Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, evidenziando come quest’ultima abbia erroneamente determinato un’interruzione notevole dell’incapacità lavorativa ex art. 29ter OAI per il periodo da maggio a giugno 2023 sulla base del mancato versamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione perdita di guadagno, mentre che l’interruzione dei versamenti non era dovuta al riacquisto della capacità lavorativa completa, bensì alla violazione del dovere di collaborazione nei confronti dell’assicurazione, come confermato dalla corrispondenza email prodotta con il gravame.
Sempre in punto alla valutazione medica, il ricorrente sostiene che a fronte delle molteplici affezioni indicate, l’Ufficio AI non poteva semplicemente limitarsi, come ha fatto, a far proprie le valutazioni dei medici fiduciari dell’assicurazione perdita di guadagno, ma avrebbe dovuto far esperire una perizia pluridisciplinare, così da poter determinare l’effettiva incapacità lavorativa.
L’errata valutazione dello stato valetudinario da parte dell’Ufficio AI ha comportato altresì il rifiuto di provvedimenti professionali, questione che dovrà essere riesaminata dopo l’approfondimento medico che in concreto si impone.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver nuovamente sottoposto l’incarto AI, inclusa la documentazione prodotta con il gravame, al medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e che quest’ultimo, con annotazione del 10 aprile 2024, ha ritenuto necessario “procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico […] – per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e gastroenterologica) al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa dell’assicurato dal mese di novembre 2022 in poi sia nella sua abituale professione di gerente che in altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti funzionali”.
In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.
1.6. Con scritto del 6 maggio 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non era adempiuto.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Nella (seconda) domanda di prestazioni del giugno 2023 l’assicurato ha indicato un’incapacità lavorativa completa da novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
Infatti, l’assunto dell’Ufficio AI secondo cui il mancato versamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione perdita di guadagno per il periodo da maggio a giugno 2023 fosse dovuto al riacquisto della capacità lavorativa completa – circostanza che, giusta l’art. 29ter OAI interromperebbe la decorrenza dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – è smentito dall’ assicurazione perdita di guadagno che, con scritto del 21 settembre 2023, ha dichiarato che “l’incapacità lavorativa per quel periodo [maggio-giugno 2023, n.d.r.] confermo che fosse comprovata, da noi non è stata corrisposta indennità giornaliera unicamente per una questione di mancata collaborazione. In questi casi non so come procede l’ufficio invalidità, l’inabilità comunque c’era” (I, allegato C).
Già per questo motivo il ricorso merita accoglimento.
Inoltre, è lo stesso dr. __________ ad aver sollevato delle perplessità circa la valutazione medica operata dal collega dr. __________, al punto da ritenere necessario una rivalutazione completa dello stato clinico dell’insorgente per il tramite di una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.5.).
Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti medici del caso.
Per quanto attiene ai provvedimenti professionali, tale aspetto dovrà essere esaminato al termine dell’approfondimento medico.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 20 febbraio 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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