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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.66
Data decisione, Autorità: 17.05.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione
Incarto n. 14.2024.66
Lugano 17 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1;
che constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spese dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese processuali, fissato in fr. 1'000.– complessivi, entro i termini assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione appena menzionata;
che in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna motivazione ed è pertanto irricevibile;
che il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno di protezione a impugnare una decisione che non le reca alcun pregiudizio, siccome il Pretore ha respinto l’istanza e posto le spese processuali a carico dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione alla __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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