AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.222
Data decisione, Autorità: 17.11.2023, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, irricevibilità del ricorso
Incarti n. 80.2021.222 80.2021.223
Lugano 17 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 settembre 2021 contro le decisioni del 25 agosto 2021 in materia di IC/IFD 2017.
Fatti
A. a.
Il signor RI 1 è arrivato in Svizzera il 1. gennaio 2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed è, da questa data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera (rispettivamente in Ticino).
b.
Per quanto qui di rilievo, il contribuente – prima del 19 dicembre 2017 – deteneva tra gli elementi della sostanza privata:
quote nelle società semplici di diritto italiano pari al 60% di __________ e al 40% di __________, titolari a loro volta in ragione del 50% ciascuna delle società __________ e __________;
una partecipazione del 50% nella __________, già titolare del pacchetto azionario di __________;
una partecipazione del 25% nella società di __________.
c.
Il 19 dicembre 2017 __________ acquistava da __________ e __________ il 100% delle azioni della __________ ed il 100% del pacchetto azionario di __________. La cessione della __________ è avvenuta ad un prezzo complessivo di € 910'000.- (valore nominale di € 10'400.-), mentre quella di __________ ad un prezzo di € 2'800'000.- (valore nominale di € 15'000.-).
B. Il 6 marzo 2019, il signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2017. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 145'822.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 792'768.-.
C. Il 12 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2017. Ai fini di IC, l’UT accertava un reddito imponibile complessivo di fr. 1'385'800.- (determinante per l’aliquota: fr. 1'406'900.-) ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 16'914'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 17'341'000.-). Per l’IFD, l’autorità fiscale stabiliva un utile imponibile complessivo di fr. 1'390'400.- (determinante per l’aliquota: fr. 1'411'500.-). In particolare, l’autorità di tassazione aggiungeva ai redditi dichiarati fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione:
“Imposizione del provento conseguito con la vendita a sé stesso – trasposizione (art. 19a LT);
cessione __________ euro 2'800'000.-
valore nominale euro 15'000.-
cessione __________ euro 910'000.-
valore nominale euro 10’400
totale euro 3'684'600.-
quota contribuente 50% = euro 1'842'300.-
40% (riduzione partecipazione qualificata) = euro 736'920.-
Cambio medio 1.112
Totale provento imponibile di CHF 1'229'182.-“
D. Con reclamo datato 8 giugno 2021, __________ RI 1 impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 del 12 maggio 2021, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 1'229'182.- aggiunto dall’autorità fiscale quale “altro reddito della sostanza mobiliare” ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.
E. Il 25 agosto 2021, l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, confermando gli accertamenti esperiti in sede di prima tassazione. Secondo l’autorità fiscale:
“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:
dopo il trasferimento delle quote di __________ e __________ a __________, il contribuente partecipava al capitale dell’acquirente __________ in ragione di almeno il 50% (indirettamente per il tramite di __________);
il contribuente ha trasferito partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato a quello commerciale di una persona giuridica;
il totale della controprestazione ricevuta superava il valore nominale della partecipazione trasferita.”
L’UT specificava poi di aver “sottoposto ad imposizione la parte del provento conseguito con la cessione dei pacchetti azionari __________ e __________ che supera il valore nominale” ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.
F. RI 1 presenta tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, per il tramite dello Studio legale __________ contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017.
Preliminarmente, l’insorgente solleva in via pregiudiziale la questione relativa suo assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera, dichiarando che “sebbene il ricorrente sia considerato contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera e in Ticino dal 1° gennaio 2015 […], con decisione di data 30 luglio 2019 la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso B del ricorrente e con decisione data 18 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dallo stesso”. Pertanto, “per economia di procedura” la questione circa l’assoggettamento illimitato sarebbe da esaminare dopo la pronuncia definitiva del Tribunale cantonale amministrativo.
In merito alla ripresa di fr. 1'229'182.- quale “altri redditi della sostanza mobiliare”, il ricorrente contesta dapprima di aver trasferito una partecipazione di almeno il 5% della __________ e __________ ad __________, poiché “la cessione è avvenuta da due società semplici aventi una propria governance societaria che impone l’unanimità decisionale e, quindi, da soggetti […] che non sono giuridicamente identici ai soggetti direttamente o indirettamente detentori della società acquirente __________”. In seguito, il contribuente contesta di aver partecipato in ragione del 50% almeno nella __________, in quanto “la partecipazione nella società assuntrice è solo indiretta e in ogni caso si inserisce nel quadro di un’operazione economica che portava sin dall’inizio alla partecipazione (indiretta) in __________”. A tal proposito, il signor RI 1 sostiene che gli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD non possano essere applicati alla fattispecie in cui le quote sono detenute solo indirettamente dal contribuente e ciò sulla base di un’interpretazione letterale, storica, teleologica ed in base alla realtà economica delle norme giuridiche in questione. Ad ogni modo, il ricorrente afferma che “qualora […] codesta Camera dovesse ritenere che sia possibile interpretare in senso economico la norma in discussione […] allora […] essa non potrà astenersi dall’esaminare tutte le circostanze fattuali, giuridiche ed economiche del caso di specie, e analizzare quindi anche il contesto economico e societario in cui l’operazione contestata si inserisce”. A questo proposito, l’insorgente sostiene che al 19 dicembre 2017 non poteva né “partecipare nella società assuntrice __________ in ragione almeno del 50% del capitale, godendo __________ già in tale data di un diritto di opzione al capitale sociale della __________ stessa, né poteva controllarla, non essendone né amministratore né azionista di maggioranza” e ciò, nonostante “il programmato aumento del capitale azionario della __________” fosse stato attuato il 26 giugno 2018.
Il signor RI 1 contesta poi di essere incorso in un’elusione fiscale.
G. Il 5 novembre 2021, l’PI 1 (di seguito: Ufficio giuridico) presenta le proprie osservazioni al ricorso interposto dal signor RI 1.
In merito all’assoggettamento illimitato del ricorrente alle imposte in Svizzera ed in Ticino, l’Ufficio giuridico chiede di respingere la richiesta formulata, avendo il contribuente adottato un comportamento contraddittorio, sollevando tale questione unicamente in sede di ricorso. L’autorità fiscale aggiunge tuttavia che “a ben vedere la questione neppure si pone in quanto il contribuente non rinnega il domicilio fiscale in Svizzera”. Ad ogni modo, l’Ufficio giuridico evidenzia che tramite la decisione dell’Ufficio della migrazione sarebbe stato accertato il domicilio civile del contribuente all’estero e non il domicilio fiscale (che secondo i suoi accertamenti si troverebbe dal 1° gennaio 2015 in Ticino). Inoltre, l’autorità fiscale sottolinea di non essere vincolata alle considerazioni dell’autorità amministrativa, ma unicamente al dispositivo della decisione “che dichiara semplicemente decaduto il permesso di dimora del contribuente, senza stabilire un effetto retroattivo”. In aggiunta, l’Ufficio giuridico sottolinea come la decisione dell’Ufficio della migrazione sia stata emanata successivamente al periodo fiscale 2017. Infine, l’autorità fiscale evidenzia come secondo la giurisprudenza del TF, se un contribuente parte per l’estero, rimane assoggettato alle imposte in Svizzera fino a che non prova di aver costituito un nuovo domicilio.
In merito alla ripresa di fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare” a titolo di “trasposizione”, l’Ufficio giuridico ritiene date tutte le condizioni della trasposizione:
“il contribuente ha trasferito partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato a quello commerciale di una persona giuridica, nella misura in cui ha trasferito la sua quota in __________ e __________ del 50% ciascuna dal suo patrimonio privato a quello commerciale di __________, detenuta al 100% da __________ di cui il contribuente è azionista in ragione del 50%;
il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita;
il contribuente, dopo il trasferimento, partecipa in ragione di almeno il 50% al capitale della __________, che detiene il 100% di __________ che a sua volta detiene il 100% di __________ e __________”.
In particolare, l’autorità fiscale aggiunge che “in virtù della trasparenza delle società semplici, la vendita delle partecipazioni in __________ e __________ deve essere considerata come un trasferimento diretto dal socio della società semplice (RI 1) all’acquirente (__________), limitatamente alla sua quota”.
Secondo l’autorità fiscale poi, solo il 26 giugno 2018 __________ avrebbe sottoscritto il 5% del capitale azionario di __________, pertanto il ricorrente avrebbe partecipato in ragione del 50% in __________ al momento dell’acquisto delle società __________ e __________.
In merito alla natura della trasposizione, l’Ufficio giuridico ritiene che non sia determinante stabilire se si tratti di una trasposizione diretta od indiretta. Per l’autorità fiscale è rilevante che mediante la vendita dei diritti di partecipazione ad una società di cui l’azionista venditore mantiene il controllo, si realizza una perdita definitiva del substrato fiscale imponibile.
Infine, l’Ufficio giuridico sostiene che essendo adempiute le condizioni degli artt. 19a cpv. 1 lett b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD, non è necessario verificare l’esistenza di un’elusione fiscale.
H. Il 14 febbraio 2022 si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario.
I. La Camera di diritto tributario il 5.10.2023, richiamato l’art. 231 cpv. 1 LT, secondo cui si può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, ha richiesto il versamento di fr. 5'000.- entro il 27.10.2023, con l’avvertenza che, in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Entro la data indicata il contribuente non ha versato l’anticipo richiesto.
Diritto
Secondo l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le au-torità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I).
1.2.
Il contribuente è in mora con il pagamento delle le spese processuali inerenti l’inc. CDT 80.2021.222-223 e meglio fr. 2'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di spese di cancelleria per complessivi fr. 2'200.-. Nei confronti dell’insorgente, per l’incasso di tale somma, lo Stato del Canton Ticino ha dovuto avviare una procedura esecutiva: unicamente il 19.10.2023, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative ha ricevuto un parziale pagamento relativo all’inc. CDT 80.2021.222-223, __________ direttamente all’Ufficio esecuzioni.
Motivo per il quale, questa Camera ha ritenuto giustificato, a tutela dell’incasso delle spese processuali della presente procedura, richiedere un anticipo a garanzia della copertura dei costi al fine di evitare l’avvio di una nuova procedura esecutiva per l’incasso degli stessi. Entro il termine impartito il ricorrente non ha versato l’importo richiesto, né ha presentato una domanda di dilazione o una proroga per la corresponsione dell’anticipo.
Motivo per il quale, in mancanza del pagamento della garanzia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster