AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.119
Data decisione, Autorità: 08.11.2023, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, preteso mancato ricevimento dei moduli per la dichiarazione d’imposta
Incarto n. 80.2023.119
Lugano 8 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 maggio 2023 contro la decisione del 19 maggio 2023 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1 è stato domiciliato a __________ fino al 31 dicembre 2018, quando si è trasferito in __________, ad __________ (cfr. Dichiarazione di partenza dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ del 28 dicembre 2019). È rimasto comunque proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2021 il contribuente aveva ottenuto una proroga fino al 28 febbraio 2023. Nonostante un richiamo datato 13 marzo 2023, il contribuente non ha inoltrato la dichiarazione, motivo per cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) lo ha formalmente diffidato in data 18 aprile 2023, ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 50.-.
B. Con reclamo del 9 maggio 2023, il contribuente ha contestato la diffida e la relativa tassa di fr. 50.-, argomentando di non aver mai ricevuto i moduli la dichiarazione fiscale 2021, il quali “evidentemente sono stati inviati all’indirizzo sbagliato”.
Con decisione del 19 maggio 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che, scaduto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2021 (28.02.2023), il 13.03.2023 gli era stato inviato un richiamo e il 18.04.2023 gli era stata intimata la diffida, che risultava pertanto giustificata.
C. Con ricorso del 29 maggio 2023, RI 1 contesta la decisione dell’UT e chiede l’annullamento della diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto i documenti fiscali per l’anno 2021 (in quanto inviati al suo vecchio indirizzo di __________), il ricorrente contesta che possa essergli rimproverata negligenza, non ritenendosi responsabile dell’errata notificazione da parte dell’autorità fiscale al suo vecchio domicilio. Infatti, il contribuente sottolinea che, nonostante dal 1° gennaio 2019 non viva più in Svizzera, tutti i moduli fiscali, la corrispondenza e i solleciti sarebbero stati comunque inviati all’indirizzo del suo vecchio domicilio di __________.
D. Con osservazioni del 2 giugno 2023, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo, sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Canton Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________ e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.
L’UT precisa inoltre che l’indirizzo del contribuente a __________ in __________ è risultato nullo e che la corrispondenza non veniva recapitata, ma che nel frattempo non è giunta alcuna comunicazione da parte del ricorrente circa un nuovo indirizzo. In assenza di un indirizzo valido, l’UT ha ritenuto di inviare la corrispondenza all’unico indirizzo noto, ovvero quello di __________, corrispondenza che sarebbe stata ricevuta dal contribuente. Sottolinea che l’insorgente è anche iscritto a Registro di commercio come membro di due società con sede nel Canton Ticino e che vi figura domiciliato a __________.
L’UT conclude sostenendo che l’errore nella corrispondenza non sia imputabile all’autorità fiscale, quanto piuttosto alla mancata comunicazione dei cambiamenti da parte del contribuente. Ritiene pertanto l’inadempienza imputabile al contribuente e la diffida corretta.
E. Con replica spontanea del 16 giugno 2023, il ricorrente ribadisce le proprie posizioni e postula nuovamente l’annullamento della diffida. Siccome l’UT sa che fa parte del consiglio di amministrazione di due società in Ticino e che suo figlio abita a , sostiene che gli sarebbe stato semplice reperire le informazioni circa il suo nuovo indirizzo. In alternativa, avrebbe potuto chiedere allo “ [che] prepara e archivia da anni le mie dichiarazioni fiscali”. Sottolinea inoltre che le osservazioni al ricorso del 2 giugno 2023 dell’UT gli sarebbero nuovamente state recapitate al vecchio indirizzo di __________, nonostante il suo nuovo indirizzo fosse noto alle autorità. Conclude sostenendo di aver inviato la propria dichiarazione d’imposta 2021 il 29 aprile 2023 insieme a quella del 2022, rimarcando di aver sempre presentato la dichiarazione in modo puntuale e corretto dal 2006.
Diritto
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 18 aprile 2023.
A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
Nel caso di specie, al contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta 2021, poiché egli non l’aveva presentata entro il termine impartito dall’UT con il precedente richiamo del 13 marzo 2023. Così facendo, e in assenza di ulteriori richieste di proroga, il ricorrente ha indiscutibilmente adempiuto le condizioni per essere diffidato formalmente. Nonostante ciò, egli contesta la diffida e la relativa tassa messa a suo carico, argomentando che l’autorità di tassazione non gli avrebbe mai inviato i moduli all’indirizzo corretto di __________, bensì le notificazioni sarebbero sempre avvenute al vecchio domicilio di __________.
2.2.
A questo proposito, si è già ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all’autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il ricorrente non può pertanto giustificare il mancato inoltro della dichiarazione con l’affermazione di non aver ricevuto i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021 da compilare. Egli, infatti, in applicazione delle disposizioni citate al precedente considerando, avrebbe dovuto dar prova della diligenza che da lui ci si poteva attendere e richiedere l’invio dei moduli, che sostiene di non aver ricevuto. Infatti, l’art. 124 cpv. 1 frase 1 LIFD, che prevede l’invio del modulo da parte dell’autorità di tassazione, rappresenta una semplice prescrizione d’ordine (“Ordnungsvorschrift”): se il contribuente, nonostante sia assoggettato alle imposte in virtù di un’appartenenza personale o economica, non riceve la documentazione necessaria a tal fine – per qualsiasi motivo (“aus welchen Gründen auch immer”) – è obbligato a chiedere l’invio del modulo all’autorità competente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 124 LIFD).
2.3.
D’altra parte l’autorità di tassazione aveva correttamente spedito la sua corrispondenza all’indirizzo di __________ indicato dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (__________), su indicazioni fornite dallo stesso contribuente al momento dell’annuncio della partenza. Nessun successivo trasferimento è stato comunicato successivamente.
Nella procedura amministrativa il ricorrente deve indicare il suo indirizzo, che corrisponde a quello delle notificazioni. Perché sia regolare, la notificazione deve avvenire all’indirizzo indicato dalla parte stessa all’autorità oppure, se ne ha indicati più di uno, a uno di essi, purché sia sempre lo stesso (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 20023, n. 910, p. 449). Ne consegue che le notificazioni devono essere fatte all’indirizzo in questione, fintantoché un avviso di cambiamento non sia comunicato all’autorità. Quest’ultima potrà allora prevalersi della propria buona fede, se avrà indirizzato un atto in un determinato luogo secondo le indicazioni dello stesso destinatario (Donzallaz, op. cit., n. 913, p. 450). Se l’autorità procede alla notificazione all’indirizzo indicato dal destinatario, quest’ultimo deve rispondere di eventuali problemi nella distribuzione della corrispondenza, se ha nel frattempo cambiato la sua residenza abituale senza informarne l’autorità. In tal caso, sarà vincolato alla notificazione effettuata all’indirizzo indicato, anche se non è più valido. Corre pertanto il rischio che la notificazione avvenga al suo precedente indirizzo, senza che egli possa sperare in una restituzione del termine (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.271/272 del 20 dicembre 2018 consid. 3.2, con riferimento a Donzallaz, op. cit., n. 924, p. 454 e giurisprudenza citata).
Come ricordato, l’autorità fiscale ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021, come pure la corrispondenza successiva, all’indirizzo di __________ indicato dal contribuente. Gli invii non sono tuttavia stati recapitati, in quanto il destinatario deve aver successivamente cambiato residenza. Del suo nuovo indirizzo non ha peraltro informato l’autorità fiscale ticinese.
Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere la notificazione della diffida viziata da un errore dell’autorità fiscale.
Come già stabilito dalla Camera di diritto tributario, poi, la circostanza che l’immobile del ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza che la sostanza ed il relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario, non fa venir meno il suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta (cfr. sentenza CDT n. 80.2016.166 del 16 agosto 2016).
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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