AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.187
Data decisione, Autorità: 15.09.2023, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, decisione su reclamo incrociata con risposta a domanda di collaborazione, risposta considerata ricorso, annullamento della decisione
Incarti n. 80.2023.187 80.2023.188
Lugano 15 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 agosto 2023 in materia di IC/IFD 2018.
Fatti
con decisione del 22 giugno 2022, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2018, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 59'300.– per l’IC e in fr. 60'700.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 104'800.– per l’IC e in fr- 107'400.– per l’IFD;
con reclamo del 12 luglio 2022, il contribuente ha impugnato la decisione in questione, contestando l’aggiunta ai proventi da lui dichiarati di “altri redditi” per complessivi fr. 52'800.–;
con scritto del 21 settembre 2022, l’autorità di tassazione ha sottoposto al reclamante un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2018, dal quale risultava “un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva pertanto un termine fino al 12 ottobre 2022 per presentare osservazioni, comprovando debitamente ogni rettifica apportata al calcolo;
in data 5 luglio 2023 l’Ufficio di tassazione ha indirizzato al reclamante un nuovo scritto, con cui lo ha invitato a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite ma anche a indicare precisamente i redditi generati dagli immobili in Italia, avvertendolo che, in caso di mancata risposta entro il 24 luglio 2023, la decisione impugnata sarebbe stata confermata;
con scritto datato 23 luglio 2023 (data del timbro postale: 28 luglio 2023), il contribuente ha preso posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite;
con scritto del 2 agosto 2023, l’autorità fiscale ha chiesto al reclamante se la sua “lettera del 23.07.2023” dovesse essere considerata “quale ricorso contro la decisione su reclamo del 10.08.2023”;
con lettera datata 4 agosto 2023 (data del timbro postale: 11 agosto 2023), il contribuente ha risposto che era sua “intenzione fare ricorso presso la Camera di diritto tributario”;
il 16 agosto 2023 l’Ufficio di tassazione ha trasmesso alla Camera di diritto tributario il citato scambio di corrispondenza.
Diritto
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
l’art. 227 cpv. 1 seconda frase LT riserva tuttavia l’articolo 206 capoverso 2, secondo cui il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario;
l’art. 227 cpv. 2 LT precisa che il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, aggiungendo poi che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità;
per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 e 2 LIFD prevede gli stessi presupposti di ricevibilità del ricorso;
come risulta dallo svolgimento dei fatti precedentemente esposto, la lettera, datata 23 luglio 2023 ma inviata all’Ufficio di tassazione il 28 luglio 2023, non costituiva in alcun modo un ricorso contro la decisione, con cui l’autorità fiscale aveva respinto il reclamo del contribuente, per la semplice ragione che tale decisione non era ancora stata notificata;
la decisione, con cui il reclamo del contribuente è stato respinto, reca infatti la data 10 agosto 2023 e non era pertanto ancora stata notificata il 28 luglio 2023, quando il reclamante ha scritto all’autorità fiscale, rispondendo alla lettera indirizzatagli dallo stesso ufficio il 5 luglio 2023;
la lettera del 23/28 luglio 2023 del contribuente era piuttosto la risposta, tardiva (il termine per rispondere era fissato al 24 luglio 2023), alla richiesta dell’Ufficio di tassazione di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite e di presentare documentazione in merito al reddito degli immobili all’estero;
in queste circostanze, la lettera in questione non può essere considerata ricorso contro la decisione del 10 agosto 2023, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;
non si vede del resto come quest’ultimo potesse motivare il suo ricorso, se non conosceva ancora il contenuto, ma neppure l’esito, della decisione a lui sfavorevole;
la semplice circostanza che la lettera sia stata inviata dal reclamante alcuni giorni dopo la scadenza del termine, attribuitogli dall’autorità di tassazione per presentare le sue osservazioni e produrre la documentazione richiesta, non è sufficiente a far ritenere che la stessa costituisca un ricorso alla Camera di diritto tributario;
il ricorso si rivela in tal modo prematuro e come tale irricevibile;
è vero che, inviando al contribuente lo scritto del 2 agosto 2023, con cui gli chiedeva se la sua “lettera del 23.07.2023” dovesse essere considerata “ricorso contro la decisione su reclamo del 10.08.2023”, l’autorità di tassazione lo ha indotto a desistere dalla presentazione di un ricorso motivato conformemente agli articoli 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT;
stando così le cose, per evitare che l’insorgente sia pregiudicato nell’esercizio dei suoi diritti procedurali, si giustifica l’annullamento della decisione del 10 agosto 2023 e la notificazione, da parte dell’RS 1, di una nuova decisione dopo reclamo;
visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione dopo reclamo del 10 agosto 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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