AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.127
Data decisione, Autorità: 06.09.2023, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, richiesta nuova proroga dopo scadenza della precedente
Incarto n. 80.2023.127
Lugano 6 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 giugno 2023 contro la decisione del 1° giugno 2023 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. L’RS 1 (UT) ha concesso a RI 1 tre proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2021, l’ultima delle quali è scaduta il 31 dicembre 2022. Il 14 novembre 2022, dopo la scadenza della seconda proroga, gli era stato inviato un richiamo.
Con diffida del 17 gennaio 2023, l’UT ha attribuito al contribuente un termine di venti giorni, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
In seguito, il contribuente ha chiesto ed ottenuto tre ulteriori proroghe, l’ultima delle quali fino al 30 aprile 2023. Con scritto del 2 maggio 2023, ha chiesto una nuova proroga, non avendo “ancora tutti i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione 2021”. In data 3 maggio 2023 l’UT ha respinto l’istanza, avvertendo il contribuente che “la procedura di richiamo, diffida o multa continuerà dallo stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”.
Con decisione del 17 maggio 2023 l’autorità fiscale ha dunque inflitto al contribuente una multa disciplinare di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 26 maggio 2023, il contribuente ha chiesto l’annullamento della multa, lamentando il fatto che l’UT gli aveva negato un’ulteriore proroga, sebbene avesse addotto di non disporre ancora dei documenti che certificassero la sua “situazione di AI”, nonostante li avesse già più volte richiesti.
Con decisione del 1° giugno 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che i presupposti per infliggergli una multa erano adempiuti. Il contribuente avrebbe infatti “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui questa deve essere corredata”, nonostante la diffida del 17 gennaio 2023. In relazione alla mancanza dell’attestazione ufficiale dell’AI, indicava che il reclamante avrebbe dovuto allegare alla dichiarazione l’estratto completo del conto bancario sul quale erano state versate le rendite AI.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della multa disciplinare. Ribadisce di non disporre di tutti i documenti necessari per compilare la dichiarazione d’imposta in modo veritiero, nonostante li abbia più volte richiesti. Inoltre, sostiene che nell’ultima proroga concessa dall’autorità fiscale non sarebbe stato specificato che si trattava dell’ultimo termine, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione su reclamo del 01 giugno 2023. Conclude quindi riaffermando di non comprendere la motivazione del rifiuto dell’ultima proroga richiesta.
Diritto
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021.
2.2.
L’insorgente non nega di non aver inoltrato la dichiarazione, ma sostiene di aver chiesto, dopo la scadenza del termine attribuitogli con l’ultima proroga, un’ulteriore proroga. L’UT non lo avrebbe avvertito che quella concessagli fino al 30 aprile 2023 era l’ultima proroga ammessa.
Va ricordato anzitutto che il contribuente era già stato diffidato, il 17 gennaio 2023, con l’avvertenza che sarebbe seguita una multa per violazione degli obblighi procedurali.
A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.
In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
2.3.
In ogni caso, una proroga del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
A maggior ragione se si considera che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non può certo censurare il fatto che l’ultima gli sia stata negata.
2.4.
A ciò si aggiunga che, quando il ricorrente ha inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 2 maggio 2023, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già prorogato per la sesta volta fino al 30 aprile 2023, era ormai scaduto.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).
La domanda di proroga, poi respinta dall’autorità di tassazione, era pertanto irricevibile.
2.5.
Il ricorrente riconosce peraltro di aver ricevuto la diffida del 17 gennaio 2023 ma ritiene che il termine avrebbe dovuto essere nuovamente prorogato, in quanto non disponeva ancora dei documenti necessari per l’invio della dichiarazione d’imposta.
È vero che l’elemento soggettivo della contravvenzione non è realizzato nel caso in cui l’adempimento degli obblighi imposti dalla diffida era oggettivamente impossibile per ragioni di cui il contribuente non è responsabile (Monti, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, Zurigo 2002, p. 37).
Nel caso in specie, tuttavia, pur avendo ripetutamente sostenuto di non aver ricevuto le attestazioni fiscali relative alla sua rendita dell’AI, il ricorrente non ha mai documentato i passi che avrebbe intrapreso per ottenerle, pur avendo potuto disporre di oltre un anno di tempo.
Inoltre, come rilevato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, in mancanza dell’attestazione fiscale avrebbe potuto documentare l’ammontare degli importi erogatigli, producendo gli estratti del conto bancario su cui la rendita gli è stata versata.
Né si può ignorare il fatto che, secondo gli articoli 127 cpv. 2 LIFD e 201 cpv. 2 LT, se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo, fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. In caso di mancata produzione dell’attestazione, dopo aver diffidato il contribuente, il fisco cantonale potrebbe dunque esigerne la produzione direttamente dal debitore della prestazione imponibile.
L’asserita indisponibilità dell’attestazione litigiosa non giustifica pertanto l’inosservanza degli obblighi di collaborazione del contribuente.
2.6.
Non giustifica una diversa conclusione infine neppure l’argomento secondo cui l’insorgente avrebbe ignorato che l’autorità di tassazione considerasse la proroga concessa in data 6 aprile 2023 come l’ultima.
In primo luogo, nella proroga in questione è contenuto l’avvertimento secondo cui, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro il 30 aprile 2023, la procedura di richiamo, diffida o multa avrebbe ripreso il suo corso dallo stadio successivo a quello in cui si trovava.
In secondo luogo, come già ricordato, il contribuente non vanta un diritto alla proroga del termine per la presentazione della dichiarazione.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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