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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.43
Data decisione, Autorità: 14.08.2023, CDT
Titolo: Reddito dell’attività lucrativa indipendente: alienazione di partecipazione in società immobiliare, sostanza commerciale, calcolo dell’utile, momento in cui il contribuente è divenuto commerciante di immobili a titolo professionale
Incarti n. 80.2023.43 80.2023.44
Lugano 14 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° marzo 2023 contro la decisione del 1° febbraio 2023 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. Mediante atto pubblico del notaio __________ del 25.01.1995, i coniugi __________ e RI 2 hanno adottato il regime della separazione dei beni. In tale occasione, la partecipazione del 100% delle azioni della __________ (1'000 azioni del valore nominale di fr. 100.–), sono state assegnate ai beni della moglie.
Con contratto del 20.03.2013 RI 2 ha venduto ad __________ e alla __________ SA, nella misura di metà ciascuno, la totalità del pacchetto azionario della __________ SA al prezzo complessivo di fr. 3'134'620.58.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 15.09.2014, i contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile di fr. 70’891.- e una sostanza imponibile di fr. 0.-.
Con decisione del 18.07.2018, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) ha notificato loro la tassazione IC/IFD 2013, nella quale ha determinato il reddito imponibile in fr. 217'200.– per l’IC e in fr. 1'592'700.– per l’IFD.
In particolare, rispetto ai redditi dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto, a titolo di “reddito attività indipendente principale coniuge”, l’importo di fr. 146'346.– per l’IC e di fr. 1'517'310.– per l’IFD, con la seguente motivazione:
“I redditi netti da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti alla sostanza aziendale sono imponibili in ragione del 50%.
Gli utili (le perdite) in capitale provenienti dall’alienazione di partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa e che sono detenute da almeno un anno) sono imponibili (deducibili) in misura del 50%.
Nella fattispecie, l’utile era quello conseguito con la vendita delle azioni della __________ SA.
Per l’imposta cantonale il reddito era stato così determinato:
Prezzo di vendita fr. 3'134'621.-
– valore contabile fr. 100'000.-
– parte tassata TUI fr. 2'741'928.-
Totale fr. 292'693.-
Imposizione al 50% fr. 146'346.-
Per quanto attiene invece all’IFD, l’utile in capitale ammontava a fr. 1'517'310.–, pari alla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile (senza dedurre la parte già soggetta alla TUI), imponibile in ragione del 50%.
C. Con reclamo del 16.08.2018, i contribuenti, rappresentati dalla __________ SA, sono insorti contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013, contestando “(…) la classificazione dei titoli della __________ SA e la determinazione dei redditi generati dall’alienazione del pacchetto azionario della medesima e conseguente carico fiscale”. A loro avviso era “arbitraria la classificazione di tali titoli tra gli attivi aziendali”.
L’UT ha respinto il reclamo, con decisione del 1.2.2023 l’UT confermava integralmente la decisione precedente, con la seguente motivazione:
I contribuenti, per tramite del loro rappresentante, contestano la qualificazione della sua partecipazione in __________ SA come aziendale.
La medesima contestazione era stata presentata in sede di reclamo contro la decisione di tassazione 2011: il reclamo è stato respinto poiché la società __________ SA è una società immobiliare il cui scopo sono l’acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione e l’amministrazione di beni immobili e, a partire dal periodo fiscale 2007, i contribuenti sono considerati commercianti professionali d’immobili.
L’art. 17 cpv. 2, terza frase, LT precisa che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente.
Le partecipazioni in società anonime immobiliari sono considerate sostanza aziendale circolante se l’azionista esercita l’attività di commerciante professionale d’immobili (anche solo a titolo accessorio o occasionale).
L’utile in capitale conseguito con la vendita di una società immobiliare è imponibile attraverso l’imposta sugli utili immobiliari limitatamente alla parte di utile concernente gli immobili.
Per contro, se il titolo riveste carattere aziendale o se l’operazione configura un commercio professionale di immobili, l’utile conseguito sulla parte non imposta attraverso la TUI è assoggettata ordinariamente, in forma agevolata (art. 17b, cpv. 1 LT).
Nell’ambito dell’imposta federale diretta, l’utile derivante dalla cessione di questi titoli è imponibile in ragione del 50% (art. 18b, cpv. 2 LIFD).
Visto quanto sopra esposto è confermata la decisione di prima istanza del 17 luglio 2018.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, rappresentati da RA 1, contestato nuovamente l’assoggettamento all’imposta cantonale diretta e all’imposta federale diretta dell’utile conseguito con l’alienazione del pacchetto azionario della __________ SA da parte di __________.
In primo luogo, la vendita del pacchetto azionario – appartenente alla venditrice dal 1995, a seguito dell’adozione del regime della separazione dei beni – rappresenterebbe un unicum, non avendo ella mai effettuato transazioni immobiliari.
Tale operazione, priva di qualsivoglia intento speculativo poiché avvenuta solamente nel 2013, non andrebbe “oltre la semplice amministrazione della propria sostanza privata”. Ricordati i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per delimitare il commercio professionale di immobili, gli insorgenti sostengono che nel caso di specie non ne sia adempiuto nemmeno uno.
A loro avviso, “se il marito è diventato commerciante professionale di immobili nel 2007 non vi è ragione che lo sia diventata anche la moglie, soprattutto in ragione del fatto che si trattava di un bene proprio di quest’ultima e che oltretutto i coniugi vivevano in regime di separazione dei beni a far stato dal 1995”.
I ricorrenti menzionano poi una sentenza del Tribunale federale, secondo cui un bene del coniuge imprenditore è considerato bene commerciale anche dall’altro coniuge solo se quest’ultimo è coimprenditore. Escludono inoltre che la separazione dei beni sia stata intrapresa “per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole in occasione della vendita delle azioni della __________ SA, visto che la vendita è avvenuta ben 18 anni dopo la separazione dei beni”, mentre la stessa sarebbe avvenuta “per disciplinare in modo adeguato i rapporti finanziari fra i coniugi”.
In via subordinata i ricorrenti contestano il valore imponibile stabilito dall’UT. Siccome il defunto __________ sarebbe stato considerato commerciante professionale di immobili a partire dal 2007, il valore di fr. 100'000.00 dedotto dal prezzo di vendita di fr. 3'134'621.- a titolo di “valore contabile” andrebbe sostituito con “il valore d’apporto alla sostanza aziendale, corrispondente al valore venale della partecipazione aggiornata al 2007. Questo sia ai fini dell’imposta cantonale che ai fini dell’imposta federale diretta”.
E. Nel corso dell’udienza del 23 maggio 2023 dinanzi alla Camera di diritto tributario, dopo aver ribadito le rispettive posizioni, di comune accordo le parti si sono dette disposte ad avviare una trattativa per un’eventuale soluzione transattiva basata sulla richiesta subordinata dei ricorrenti. Avrebbero quindi esaminato la possibilità di rivedere il valore di apporto, ai fini di definire l’utile imponibile, considerando il valore della partecipazione nel momento in cui ha acquistato la qualifica di sostanza commerciale.
F. Il 19 luglio 2023 l’UT ha trasmesso alla Camera un verbale del seguente tenore:
Come definito nel Verbale di udienza del 23 maggio 2023 in relazione al ricorso CDT 80.2023.43-44 durante l'audizione odierna viene discussa l'imposizione del passaggio da aziendale a privato della partecipazione __________ SA.
Considerata la particolarità della fattispecie, il caso è considerato come eccezionale e difficilmente paragonabile a casi simili, in conseguenza a ciò quanto definito nel presente verbale deve essere considerato come non applicabile in altri casi all'apparenza simili.
Di seguito gli elementi principali.
__________ è considerato commerciante professionale di immobili, di conseguenza in caso di cessazione dell'attività aziendale, la differenza tra valore contabile degli attivi e valore venale soggiace a imposizione per passaggio da aziendale a privato.
L'eccezionalità del caso è dato dalla precedente separazione dei beni tra i coniugi, fatto non noto all'autorità fiscale, emerso solo in sede di ricorso, ma che avrebbe presumibilmente portato alla non attribuzione alla sostanza aziendale della partecipazione __________ SA al 31.12.2011.
In considerazione a ciò si imporrà soltanto l'incremento di valore dalla data dell'entrata nella sostanza aziendale (31.12.2011) alla data della vendita della partecipazione (20.03.2013).
Anche considerato lo stato dell'immobile l'incremento di valore viene di comune accordo valutato nel 3.5% del prezzo di vendita della partecipazione secondo il seguente calcolo:
Prezzo di vendita: CHF 3'134'620
Valore contabile: CHF 100'000
Netto: CHF 3'034'620
Incremento 3.5%: CHF 106'000 (imponibile AVS)
Accantonamento AVS 11%: CHF 11'600
Imponibile IFD: CHF 41'400
Il reddito qui definito è di competenza della moglie RI 2.
G. La soluzione transattiva convenuta dalle parti tiene conto delle particolarità del caso in esame. La decisione impugnata può pertanto essere modificata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente è ridotto a fr. 41’400.–.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano spese processuali e non si riconoscono ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del1° febbraio 2023 è riformata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 2 è ridotto a fr. 41’400.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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