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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.52
Data decisione, Autorità: 06.05.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2024.52
Lugano 6 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.117 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° febbraio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dall’RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 1° febbraio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 823.70 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 9 aprile 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 10 aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver pagato il credito posto in esecuzione dall’istante prima della pronuncia del fallimento, o meglio il 19 febbraio 2024 (stato di ripartizione dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di stessa data). Il problema è che l’RE 1 non ne ha informato il Pretore prima che pronunciasse il fallimento, altrimenti egli avrebbe respinto l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Trattandosi però di un fatto nuovo ammissibile (sopra consid. 2), se ne deve tenere conto in questa sede e annullare il fallimento, senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF siccome il pagamento è anteriore alla decisione impugnata.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 aprile 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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