AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.64
Data decisione, Autorità: 08.05.2024, ICCA
Titolo: Costruzioni su fondo altrui: equa indennità dovuta per l'attribuzione del fondo al costruttore
Incarto n. 11.2021.64
Lugano, 8 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.21 (costruzioni su fondo altrui) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione dell'11 novembre 2010 dalla
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 P____ (rappresentato dall'ufficio patriziale e patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 7 maggio 2021 presentato dal Patriziato AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente decritta nella sentenza del 26 agosto 2019 con cui questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato dalla società anonima AO 1 contro una sentenza emessa il 24 agosto 2017 dal Pretore supplente del __________ e ha rinviato gli atti in prima sede per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa completazione dell'istruttoria (inc. 11.2017.89). In tale sentenza la Camera ha accertato che la società anonima AO 1 chiedeva legittimamente al Patriziato AP 1 la cessione giusta l'art. 673 CC, dietro versamento di un'indennità, di tre fondi sui quali essa aveva costruito una sciovia (), una seggiovia () e uno châlet prefabbricato (buvette) con locali annessi.
Dei tre fondi citati, i primi due (particelle n. 3272 e n. 3273 RFD di __________, di 3752 m² e di 464 m²) erano già censiti nel registro fondiario definitivo. Il terzo (particella n. 3274, di 452 m²) doveva ancora formare oggetto di un piano di mutazione, indispensabile per il trasferimento di proprietà. La causa è stata rinviata così al Pretore perché procedesse al riguardo e stabilisse l'indennità
definitiva spettante per la cessione dei tre fondi al Patriziato
AP
fr. 15 000.– sono state poste per un quinto a carico dalla società anonima AO 1 e per il resto a carico del Patriziato di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili ridotte (inc. 11.2017.89, sentenza parzialmente riprodotta in: RtiD I-2020 pag. 618 consid. 5 e 7).
B. Il Pretore ha fatto allestire il piano di mutazione relativo alla particella n. 3274 RFD e ha conferito alle parti il diritto di esprimersi in proposito. Statuendo poi il 30 marzo 2021, egli ha attribuito la proprietà delle tre particelle n. 3272, 3273 e 3274 RFD alla società anonima AO 1 e ha condannato quest'ultima a versare al Patriziato AP 1 un'indennità complessiva di fr. 16 131.15 entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, dopo di che sarebbe maturato un interesse moratorio del 5%. Le spese processuali di fr. 40 800.– sono state poste per tre quarti a carico del Patriziato AP 1; per il resto sono state addebitate alla società anonima Centri Turistici Montani, cui il Patriziato AP 1 è stato obbligato a versare fr. 24 000.– per ripetibili ridotte.
C. Contro la sentenza appena citata il Patriziato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 maggio 2021 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e la causa rinviata al Pretore affinché indica un dibattimento finale e giudichi di nuovo, subordinatamente affinché riformi la decisione impugnata nel senso di aumentare l'indennità fissata dal Pretore a fr. 133 770.–. Nelle proprie osservazioni del 17 dicembre 2021 la società anonima AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010, anche in azioni trattate con la procedura ordinaria del vecchio diritto, sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione in base al nuovo diritto di procedura (art. 311 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo stimato nella fattispecie il valore litigioso in oltre due milioni di franchi (sentenza impugnata, consid. 7.4), cifra che le parti non contestano e che appare di per sé verosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla legale del convenuto il 1° aprile 2021 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). ll termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al-l'11 aprile 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC (settimo giorno dopo la Pasqua). Introdotto il 7 maggio 2021 (traccia dell'invio n. __________), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
a) Tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far valere le proprie censure d'ordine senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare in sede di ricorso vizi di forma che si sarebbero già potuti eccepire in tempo utile nel primo procedimento (DTF 149 III 19 con-sid. 3.2.1 con richiami; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 52 con numerosi riferimenti; Chabloz in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24 ad art. 52 con rinvii di giurisprudenza). Doglianze formali tardive, mosse dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti processuali successivi, non sono ricevibili.
b) Sul complemento istruttorio assunto in concreto dal Pretore le parti hanno potuto – come detto – esprimersi due volte per scritto. E davanti al Pretore il Patriziato AP 1 non ha preteso che il dibattimento finale non potesse essere sostituito da uno o più memoriali. Anzi, non ha mosso alcuna obiezione. Dopo avere introdotto le osservazioni del 16 ottobre 2020 e le “contro-osservazioni” (secondo la terminologia usata dal Pretore) del 25 novembre 2020, esso ha semplicemente atteso l'emanazione del giudizio, avvenuta il 30 marzo 2021, salvo poi criticare in appello il primo giudice per non avere indetto un dibattimento finale.
Neppure in relazione al fatto che la procedura di rinvio dopo la sentenza di questa Camera sia stata condotta dal Pretore titolare (prima di allora la causa era stata condotta dal Pretore supplente) il Patriziato AP 1 ha reagito. Tanto meno esso ha preteso, dopo avere depositato le “contro-osservazioni” del 25 novembre 2020 (cioè dopo essersi espresso la seconda volta per scritto), che il Pretore titolare convocasse le parti a un dibattimento finale in forza dell'art. 25 cpv. 1 LOG. Simile comportamento non è compatibile con il precetto della buona fede processuale, il quale osta a censure d'ordine opposte tardivamente. In proposito l'appello non può quindi essere vagliato oltre.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che il rinvio disposto da questa Camera riguardava unicamente l'allestimento di un piano di mutazione (quello relativo alla particella n. 3274 RFD), su cui le parti avrebbero avuto il diritto di esprimersi. Invece – ha continuato il Pretore – la contestazione dell'attrice esula manifestamente da tale ambito e andava fatta valere, se mai, davanti al Pretore supplente. Inoltre l'attrice conserva – sempre secondo il Pretore – un interesse degno di protezione quanto meno di natura economica all'ottenimento dei terreni litigiosi, mentre l'accusa diretta alla società anonima AO 1 di mirare solo a “strumentalizzare la situazione” per costringere il Patriziato AP 1 – o eventuali terzi – “al ritiro dei terreni a fronte dell'astronomica somma di oltre un milione di franchi” poggia su meri articoli di giornali. Onde, per il Pretore, l'inconsistenza della tesi legata a un'asserita carenza di interesse legittimo.
b) A ragione il Pretore rileva che il AP 1 tenta di rimettere in discussione circostanze estranee all'ambito del rinvio deciso da questa Camera con la sentenza del 26 agosto 2019. Che l'attrice non chieda la cessione del suolo su cui si trovano i piloni degli impianti e le piste di risalita è una circostanza già fatta notare da questa Camera nella sentenza del 26 agosto 2019 (consid. 8). E ciò non impedisce, ad ogni modo, che l'attrice possa formulare una richiesta complementare più tardi, sempre che le parti non riescano a intendersi sull'iscrizione di “una semplice
servitù” (ipotesi prospettata dal perito giudiziario: sentenza 26 agosto 2019 di questa Camera, consid. 8). La causa intentata dalla società anonima AO 1 non è quindi senza interesse. Certo, il Patriziato AP 1 asserisce che, comunque sia, l'interesse dell'attrice all'ottenimento dei fondi in applicazione dell'art. 673 CC è abusivo, poiché – come esso ha dichiarato al Pretore – tale società intende accaparrarsi i terreni per poi rivenderli a prezzi esorbitanti. Se non che, come ha spiegato il Pretore, terminata la procedura fondata sull'art. 673 CC, il nuovo proprietario sarà libero di gestire i fondi nella maniera più opportuna, senza che ciò costituisca abuso. Anche su questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che davanti al Pretore supplente il perito giudiziario aveva effettivamente stimato il valore delle aree in questione nel modo menzionato da questa Camera. Ciò posto, egli ha appurato che tali stime non sono contestate dalle parti ed appaiono eque. Ha calcolato così l'indennità spettante al Patriziato AP 1 in complessivi fr. 16 131.15 (fr. 30.–/m² per 518 m² occupati da edifici e fr. –.15/m² per 3941 m² di terreno agricolo). Nell'appello il Patriziato AP 1 chiede di portare l'indennità a complessivi fr. 133 770.–. Afferma che la stima di fr. 30.–/m² va applicata all'intera superficie di 4459 m² o almeno alla particella n. 3272 di 3752 m², su cui sorge il citato châlet con le stazioni di partenza dei due impianti di risalita, onde un'indennità complessiva in suo favore di almeno fr. 112 666.05.
b) Il perito giudiziario ing. __________ aveva valutato nel suo referto del 12 agosto 2014 la superficie da indennizzare con fr. 30.–/m² in circa 555 m² e quella da indennizzare con fr. –.15/m² in rimanenti 10 350 m², giungendo così a un'indennità complessiva di fr. 18 202.50. La stima di fr. –.15/m² è fondata su un valore capitalizzato di reddito agricolo e quella di fr. 30.–/m² su un valore pari alla metà del valore attribuito a un terreno edificabile sui monti abitato solo d'estate. Il perito ha considerato però una superficie totale approssimativa di 10 905 m², comprendente anche l'area occupata dai 13 piloni e dalle piste di risalita, la quale non è rivendicata dalla società anonima AO 1 (sopra, consid. 3 in principio). Il Pretore è stato più pertinente. Egli ha distinto fra superficie coperta da edifici (518 m²) e terreno agricolo (3941 m²) in base alle risultanze del registro fondiario, dopo di che ha indennizzato la prima superficie con fr. 30.–/m² e la seconda con fr. –.15/m², tralasciando l'area occupata dai 13 piloni e dalle piste di risalita.
c) Nella misura in cui chiede di applicare la stima di fr. 30.–/m² all'intera superficie di 4459 m², il Patriziato AP 1 si scosta manifestamente dalle risultanze peritali. Esso motiva la propria argomentazione con la tesi secondo cui, non fossero i terreni da cedere alla società anonima AO 1 assoggettatati alla legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.211), il valore delle aree agricole sarebbe identico a quello delle aree coperte da edifici (fr. 30.–/m²). Sta di fatto che nella fattispecie il perito giudiziario ha stimato il valore delle aree libere in fr. –.15/m² unicamente in base a un valore capitalizzato di reddito agricolo (fr. –.03/m² al tasso del 7%: referto del 12 agosto 2014, pag. 7), senza considerare minimamente la legge federale sul diritto fondiario rurale. L'asserto del convenuto cade quindi nel vuoto.
L'appello non appare destinato a miglior esito neppure nella misura in cui tende a far stimare in fr. 30.–/m² almeno la particella n. 3272 di 3752 m² su cui sorge il citato châlet con le stazioni di partenza dei due impianti di risalita, richiesta motivata anch'essa con l'identico argomento legato alla legge federale sul diritto fondiario rurale. Si aggiunga per di più che – come ha accertato il Pretore – le particelle n. 3272, 3273 e 3274 hanno chiaramente finalità extra-agricole e potranno essere iscritte nel registro fondiario con la menzione di non assoggettamento alla legge federale sul diritto fondiario rurale (sentenza impugnata, consid. 3.5 in fine). Con tale motivazione l'appellante nemmeno si confronta. Ne discende in ultima analisi che, sprovvisto di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla società anonima Centri Turistici Montani un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia va nondimeno moderata rispetto alle previsioni dell'art. 7 cpv. 1 LTG in funzione della circostanza che l'ambito del contenzioso era circoscritto ai limiti della sentenza di rinvio emanata il 26 agosto 2019 da questa Camera.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 15 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20 000.– per ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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