AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.15
Data decisione, Autorità: 03.05.2024, CEF
Titolo: Ricorso contro l’ingiunzione fatta a una banca prima dell’emissione del verbale di pignoramento di bloccare l’eventuale conto dell’escusso e di comunicarne il saldo e un estratto
Incarto n. 15.2024.15
Lugano 3 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 2 febbraio 2024 dall’
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro la notifica del pignoramento di un suo conto all’PI 2 il 29 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con il precetto esecutivo n.__________ emesso il 10 marzo 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RI 1 per l’incasso di una multa di fr. 100.– e di tasse di diffida di altri fr. 100.– complessivi;
che a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dall’escutente il 10 maggio 2023, il giorno successivo l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 ottobre 2023;
che siccome l’escussa non era comparsa all’Ufficio il giorno fissato per il pignoramento, il 17 ottobre 2023 l’UE l’ha invitata a presentarsi presso i suoi sportelli entro il 27 ottobre;
che tale invito essendo rimasto pure senza effetto, il 15 novembre 2023 l’UE ha chiesto alla Polizia regione VII l’accompagnamento forzato di un rappresentante dell’escussa;
che dopo una comunicazione telefonica di un rappresentante dell’escussa, con cui aveva assicurato che avrebbe pagato il saldo dell’esecuzione entro il 15 gennaio 2024, l’8 gennaio l’UE le ha inviato la polizza di versamento della somma posta in esecuzione (aumentata nel frattempo a fr. 377.90);
che l’escussa non avendo dato seguito alla sua promessa, il 29 gennaio 2024 l’UE ha provveduto d’ufficio a inviare a cinque banche e alla PostFinance la notificazione del pignoramento di eventuali conti dell’escussa, con l’invito a comunicarne il saldo e l’estratto degli ultimi tre mesi;
che il 31 gennaio 2023 l’PI 2 ha comunicato di aver bloccato fr. 300.– su un conto intestato all’RI 1;
che con ricorso del 2 febbraio 2024, quest’ultima ha chiesto che la “comunicazione” dell’UE all’PI 2 venisse immediatamente annullata, lamentandosi di non essere stata avvisata del pignoramento e rimproverando all’UE di non aver allestito preventivamente un verbale di pignoramento;
che nelle sue osservazioni dell’8 febbraio 2024, l’UE ha ricordato tutti i suoi tentativi (appena ricordati) di eseguire il pignoramento in presenza dell’escussa e rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione, in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti conservativi (come la notificazione al terzo debitore secondo l’art. 99 LEF) anche prima del pignoramento, sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili;
che l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’escutente;
che la ricorrente non ha contestato di aver avuto conoscenza degli atti esecutivi emessi dall’UE prima dell’avviso inviato all’PI 2, descritti in dettaglio nelle osservazioni al ricorso, né di aver preso contatto telefonicamente con l’UE per conoscere la somma esatta da pagare;
che l’RI 1 è pertanto particolarmente malvenuta a dolersi di non essere stata avvisata del provvedimento impugnato;
che ad ogni modo la notificazione del pignoramento (art. 99 LEF) essendo una misura cautelare (marginale degli art. 98 segg. LEF), può essere eseguita senza preventivo avviso all’escusso, che del resto ne ha avuta notizia immediatamente (v. la copia acclusa al suo ricorso);
che se lo esigono le circostanze – come giustamente rilevato dall’UE – la misura può essere ordinata prima dell’esecuzione del pignoramento effettivo, e dunque prima dell’allestimento del verbale di pignoramento, quale misura investigativa di preparazione del pignoramento vero e proprio (volto all’identificazione degli attivi da pignorare) a salvaguardia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, 142 III 643 consid. 2.1, pag. 646, e 115 III 41, consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.76 del 9 settembre 2016, consid. 7, 15.2014.49 del 2 luglio 2014, consid. 2, oppure 15.1997.5 del 29 maggio 1998, consid. 1/c);
che stante il comportamento omissivo della ricorrente, ben si giustificava la misura istruttoria e conservativa adottata dall’UE, che merita conferma;
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che per evitare le spese supplementare del pignoramento, la ricorrente farebbe bene, come già invitata dall’UE nelle osservazioni al ricorso, a pagare la somma posta in esecuzione con la polizza di versamento (di nuovo) allegata a tali osservazioni;
che stante il suo esito, non è necessario notificare all’escutente né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia a futura memoria che se agisce in mala fede o in modo temerario la parte può essere condannata a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’RI 1, .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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