AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.18
Data decisione, Autorità: 16.04.2024, CCR
Titolo: Contratto di lavoro: rimborso al lavoratore delle spese di formazione
Incarto n. 16.2023.18
Lugano, 16 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'PA 1)
contro la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2022.4 (lavoro) da lui promossa con petizione dell'11 gennaio 2022 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 luglio 2018 RE 1, titolare della ditta individuale A__________, in veste di “agente generale” ha assunto, a tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2018 CO 1 quale “consulente assicurativo”. Il rapporto contrattuale, regolato dal contratto di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno, dall'appendice al contratto di lavoro, dal regolamento di liquidazione dei compensi, dall'accordo per la formazione di consulenti assicurativi del servizio esterno e dall'accordo di cauzione, è stato disdetto il 2 marzo 2020 dal collaboratore ed è terminato il 31 marzo successivo.
B. Il 2 aprile 2020 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versargli entro il 6 aprile seguente l'intero stipendio del mese di marzo, dolendosi che dal suo ultimo salario fosse stata effettuata una trattenuta “per (presunta) compensazione con un credito da rimborso di costi di formazione”. Il 27 aprile 2020 RE 1 ha spiegato all'ex dipendente di avere trattenuto dal salario fr. 404.10 a parziale rimborso di un proprio credito nei suoi confronti per la restituzione delle spese di formazione di fr. 12 000.– e gli ha chiesto di versare il saldo di fr. 11 595.90. Il 23 aprile 2021 RE 1 ha riconosciuto di dovere a CO 1 fr. 3615.35 quale rimborso del saldo di un conto cauzione così come fr. 3326.30 a titolo di provvigioni e indennità di malattia per un totale di fr. 6942.65 e ha fatto valere ancora un credito di fr. 4653.25 sollecitandone il pagamento. Invano.
C. Il 13 settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4653.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2021. All'udienza di conciliazione del 13 ottobre 2021 il Giudice di pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante l'autorizzazione ad agire, ponendo a suo carico le spese di fr. 300.– (inc. C 32/2021).
D. Con petizione dell'11 gennaio 2022 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2022 PA 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che l'attore fosse condannato a versargli fr. 6942.65 oltre interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Il 15 febbraio 2022 il Giudice di pace, preso atto del valore litigioso della domanda riconvenzionale eccedeva la sua competenza, ha trasmesso gli atti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.
E. Con replica e risposta riconvenzionale del 18 marzo 2022 RE 1 ha ribadito le sue domande e ha instato per il rigetto della riconvenzione. In una duplica e replica riconvenzionale del 20 aprile 2022 PA 1 ha confermato il proprio punto di vista. Con duplica riconvenzionale del 18 maggio 2022 RE 1 ha riaffermato la sua posizione. All'udienza del 21 giugno 2022, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le loro richieste e notificato prove. L'istruttoria è terminata il 13 dicembre 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 23 dicembre 2022 e del 30 gennaio 2023 esse hanno ribadito le rispettive domande.
F. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale, obbligando RE 1 a versare a PA 1 fr. 6942.65 oltre interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Non sono state prelevate spese processuali ma l'attore è stato tenuto a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili dell'azione principale e fr. 1000.– per ripetibili dell'azione riconvenzionale.
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2023, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale. Con decreto del 10 maggio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023 PA 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso determinante ai fini dell'impugnabilità ammonta a fr. 6942.65 (art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta il 15 marzo 2023 al patrocinatore dell'attore (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00213559, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 aprile al 16 aprile 2023 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 29 aprile 2023, salvo prorogarsi al martedì seguente, il 1° maggio 2023 essendo un giorno festivo (art. 142 cpv. 3 CPC e art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 843.200). Introdotto il 2 maggio 2023 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato innanzitutto che dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2020 tra le parti vigeva il “contratto di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno”, qualificabile quale contratto d'impiego del commesso viaggiatore, regolato dagli art. 347 segg. CO e, a titolo completivo, dalle norme generali sul contratto di lavoro (art. 319 segg. CO, per rinvio dell'art. 355 CO). Il primo giudice, appurato che il debito dell'attore nei confronti del convenuto di fr. 6942.65 non fosse controverso, come non lo era il fatto che i costi di formazione del convenuto assunti dall'attore al netto della trattenuta di fr. 404.10 già operata da quest'ultimo ammontassero a fr. 11 595.90, ha ritenuto che litigiosa era unicamente la questione di sapere se, in virtù dell'art. 327a CO, i costi della formazione dovessero essere sopportati dal datore di lavoro oppure dal lavoratore.
Riassunte le posizioni delle parti, il primo giudice ha accertato che il convenuto aveva frequentato sia un corso per apprendere i prodotti assicurativi di A__________ che un corso volto al conseguimento del certificato di formazione AFA. Il Pretore, constatato che l'attore medesimo ha ammesso la partecipazione del dipendente a tali corsi “come da suo impegno contrattuale”, ha ritenuto che trattandosi di corsi frequentati su ordine del datore di lavoro “già per questo motivo, i costi sono imperativamente a carico di quest'ultimo”. Inoltre, egli ha soggiunto, entrambi i corsi erano stati necessari al collaboratore per svolgere la specifica attività lavorativa. A suo parere, provenendo il convenuto dalla compagnia , attiva notoriamente solo nel ramo assicurativo della protezione giuridica, “con l'arrivo in A, attiva in tutti i rami assicurativi, è evidente la necessità di acquisire le nuove conoscenze necessarie per esercitare presso il nuovo datore di lavoro […]. Da qui la necessità di frequentare i corsi tesi a familiarizzare con la nuova realtà di A__________ e i suoi prodotti assicurativi”. Per il Pretore “di medesima natura il corso finalizzato all'ottenimento del certificato di formazione AFA”. Egli ha infatti accertato che l'attore stesso aveva sostenuto “trattarsi di una formazione necessaria per ottenere la certificazione AFA, qualificazione necessaria per svolgere l’attività di intermediario assicurativo”. Il Pretore non ha disconosciuto che il convenuto aveva ottenuto nel 2006 l'iscrizione nel registro FINMA degli intermediari assicurativi (per effetto dell'obbligo di iscrizione introdotto dalla LSA entrata in vigore il 1° gennaio 2006), ma ha ritenuto che tale iscrizione non era avvenuta a fronte del superamento di un esame che forniva le qualifiche professionali necessarie “ma solo in virtù di una norma transitoria che permetteva di ottenere l'iscrizione a chi il 1° gennaio 2006 (…) vantava un'esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel campo dell'intermediazione assicurativa (OS-FINMA, art. 6 disposizioni transitorie”. Per il primo giudice, quindi, il convenuto aveva potuto ottenere l'iscrizione “in virtù della sua attività in , che però come detto era limitata al ramo dell'assicurazione giuridica. Quindi, indipendentemente dalla sua iscrizione o meno nel registro FINMA, per il convenuto anche questa formazione era necessaria per familiarizzare con il nuovo lavoro in A.” Il Pretore ha concluso che “trattandosi di costi di formazione indispensabili, essi sono imperativamente a carico del datore di lavoro, indipendentemente da accordi contrari ai quali va disconosciuta ogni efficacia”. Non sussistendo il credito di fr. 11 595.90 invocato dall'attore, la petizione è stata respinta e la domanda riconvenzionale accolta.
Il reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato in maniera manifestamente errata che ambedue i tipi di corsi seguiti dal dipendente fossero necessari per l'impiego e di avere ritenuto, di conseguenza, che il costo dei due corsi costituiscono delle spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro in virtù dell'art. 327a cpv. 1 CO. A suo avviso, contrariamente agli accertamenti operati dal primo giudice, il corso volto a ottenere il certificato AFA, l'unico di cui ha chiesto il rimborso in applicazione della clausola n. 11 dell'accordo per la formazione, non è stato frequentato dal convenuto su suo ordine ma era “una condizione discussa, pattuita e concordata” con il dipendente medesimo e inoltre, esso non aveva valenza di formazione introduttiva, bensì di perfezionamento. Egli ribadisce che il collaboratore non si era iscritto al corso su suo ordine, rilevando che il testo della clausola n. 2 dell'accordo per la formazione, secondo cui “nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020” CO 1 “prenderà prevedibilmente parte alle attività di formazione per la qualifica di consulente con l'obiettivo della riuscita dell'esame AFA”, “esplicita come questo fosse un intendimento delle parti e non un'imposizione”. Contesta altresì di avere addotto che la certificazione AFA fosse “necessaria per svolgere l'attività di intermediario assicurativo”, asserendo che nemmeno il primo giudice ha indicato da dove avrebbe ricavato tale allegazione. Il reclamante, infine, richiama una decisione in cui un tribunale ginevrino ha ritenuto che il corso volto a ottenere il “brevet fédéral en assurance” è una formazione volta al perfezionamento professionale, i cui costi non vanno in principio a carico del datore di lavoro in applicazione dell'art. 327a cpv. 1 CO.
a) L'art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv. 3).
Tra le spese necessarie per l'esecuzione del lavoro che devono essere sopportate dal datore di lavoro rientrano quelle per la formazione eseguita su ordine del datore di lavoro rispettivamente quelli per la formazione necessaria al dipendente per familiarizzare con il proprio lavoro, quindi per svolgere la specifica attività lavorativa (Streiff/von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 7 ad 327a CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 8 seg. ad art. 327a CO; Witzig in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª edizione, pag. 307).
I costi della formazione volta al perfezionamento professionale (formazione continua) vanno di principio sostenuti dal lavoratore, salvo che il datore di lavoro l'abbia ordinata o salvo diverso accordo tra le parti. Ove tali costi siano, per accordo contrattuale, assunti dal datore di lavoro, questi può riservarsi il diritto di chiederne il rimborso al dipendente a condizione che l'accordo di rimborso sia stato concluso tra le parti prima dell'inizio della formazione, che in esso siano indicati chiaramente l'ammontare del costo e i termini del rimborso e che non rappresenti un intralcio sproporzionato alla libertà personale del collaboratore atta ad impedirgli per un periodo eccessivo la disdetta del contratto a causa delle conseguenze finanziarie che un simile suo atto potrebbe comportare per lui stante il suo dovere di rifusione dei costi di formazione (II CCA, sentenze inc. 12.2022.119 del 16 febbraio 2023 consid. 7.2; Trezzini, op. cit., n. 9 -11 ad art. 327a CO; Witzig, op. cit., n. 11 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 307).
b) Nel caso in esame, relativamente alla formazione, il “contratto di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno” concluso il 17 luglio 2018 dalle parti contiene in particolare le seguenti clausole (doc. C):
10.1
Obbligo di raggiungimento di un'elevata qualificazione professionale Ai fini del raggiungimento di un'elevata competenza professionale, il consulente assicurativo è tenuto a frequentare i corsi di formazione organizzati dall'agente generale e da A__________. […]
Certificazione AFA ll consulente è tenuto a conseguire la certificazione AFA entro 3 anni dall'entrata nel servizio esterno di A__________, a meno che non disponga di una formazione equivalente o di grado più elevato. Il regolamento sulle indennità stabilisce chi e in che misura sostiene i costi.
L'“accordo per la formazione dei consulenti assicurativi del servizio esterno”, sottoscritto dalle parti il medesimo giorno, prevede invece in particolare quanto segue (doc. C):
Nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020 Signor CO 1 prenderà prevedibilmente parte alle attività di formazione per la qualifica di consulente con l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame AFA (= intermediario d'assicurazioni AFA). La formazione comprende i moduli previsti da A__________ e il corso propedeutico AFA della durata di una settimana.
Signor CO 1 accetta di frequentare le attività didattiche previste con l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame.
L'agente generale si fa carico dei costi diretti della formazione al 100% (tassa d'esame compresa), nonché delle spese di vitto e alloggio.
L'importo massimo previsto nell'accordo di rimborso è di fr. 12 000.–. […]
Qualora il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni del consulente o licenziamento del datore di lavoro o per risoluzione consensuale prima che siano trascorsi 2 anni dal termine della formazione, il consulente è tenuto a rimborsare l'importo di cui al punto 9 del presente accordo nella misura di 1/24 per ogni mese che manca tra la fine del rapporto di lavoro e la scadenza del termine di vincolo.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla questione di sapere se il corso sia stato ordinato dal datore di lavoro o vi sia stato un accordo contrattuale, è indubbio che chi esercita come intermediario assicurativo, vincolato o non vincolato, deve disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per tale attività (art. 43 cpv. 1 LSA). Il certificato di formazione di “intermediario/a assicurativo/a AFA”, costituisce, come costituiva allora, un titolo riconosciuto dalla FINMA come requisito necessario per esercitare l'attività di intermediario assicurativo (doc. J). Imposta dalla legge in quanto attesta le necessarie conoscenze professionali del settore assicurativo, una formazione del genere rientra senz'altro tra le spese necessarie per svolgere la specifica attività professionale. Del resto, per A__________, “il conseguimento di questo diploma è obbligatorio per tutti i consulenti assicurativi” (deposizione di P__________ del 27 settembre 2022, verbali pag. 2; cfr. anche la clausola n. 32 del contratto di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno: doc. C). Quanto alla decisione emessa dalla Chambre des prud'hommes de la Cour de justice del Cantone di Ginevra, in quel caso i costi si riferivano a un corso volto al conseguimento del titolo di perito in assicurazione con attestato professionale federale (“spécialiste en assurance avec brevet”), che costituisce, indubbiamente un perfezionamento professionale rispetto all'intermediario assicurativo.
Non si disconosce che CO 1, di per sé, non necessitava del certificato AFA per poter svolgere l'attività di intermediario assicurativo, beneficiando egli di una sanatoria che gli permetteva di essere iscritto nel registro. E al riguardo è sostenibile ritenere che con la partecipazione al corso per ottenere il certificato in questione la capacità professionale del collaboratore è senz'altro migliorata. Resta il fatto che, vista la pregressa esperienza lavorativa per la __________ assicurazioni, il suo campo di attività era limitato alla protezione giuridica allorquando per l'attore l'interessato avrebbe dovuto occuparsi di tutti i rami assicurativi (deposizione di O__________ del 13 dicembre 2022, verbali pag. 4). Il noto corso era quindi volto non tanto per familiarizzare con i prodotti assicurativi offerti dall'attore, per i quali bastava la formazione interna, ma all'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per svolgere l'attività di intermediario assicurativo nei diversi rami assicurativi. Quale standard minimo di tale conoscenza, la formazione non era svolta solo nell'interesse del lavoratore ma si imponeva anche per l'esecuzione del lavoro svolto per . Del resto, a prescindere dalle conoscenze professionali del collaboratore, per A, come si è detto, il conseguimento di questo diploma era obbligatorio per tutti i consulenti assicurativi. Ne segue che la conclusione del Pretore, per il quale i costi del corso rimangono a carico del datore di lavoro, non può definirsi arbitraria, ovvero insostenibile.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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