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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.146
Data decisione, Autorità: 26.04.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatti nuovi
Incarto n. 14.2023.146
Lugano 26 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2023.64/65 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanze 7 novembre 2023 da
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 1° dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 1° luglio 2021 CO 1 ha locato a RE 1 il box n. 825 per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 e in mancanza di disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese il contratto s’intendeva rinnovato per altri quattro mesi.
Con un secondo contratto dell’11 agosto 2021 CO 1 ha locato sempre a RE 1 il box n. 806 per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 e pure quel contratto s’intendeva rinnovato per altri quattro mesi in mancanza di disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese.
B. Con decisioni del 25 maggio 2023 (SO.2023.329 e 375) il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha stabilito che le disdette per i box n. 825 e 806 hanno avuto effetto rispettivamente al 28 febbraio e al 30 aprile 2023 sicché ha respinto le istanze di espulsione e pagamento d’indennità per occupazione abusiva chieste rispettivamente dal 1° marzo e dal 1° maggio 2023.
C. Con due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, di fr. 100.– oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2023 (indicando quale causa del credito: “Canone di locazione febbraio box 825”) e fr. 150.– (per “Indennità amministrative”), e nella seconda dei tre canoni di locazione del box 806 di fr. 100.– ognuno per i mesi da febbraio ad aprile 2023, oltre agli interessi del 7% dal primo giorno del mese di riferimento, delle “spese di diffida” di fr. 40.– e delle “Indennità amministrative” di fr. 150.–.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze separate del 7 novembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con un unico atto di osservazioni scritte del 15 novembre 2023.
E. Statuendo con due decisioni del 1° dicembre 2023 (SO.2023.64 e 65), il Giudice di pace ha parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto alla prima esecuzione per fr. 100.– oltre agl’interessi di mora dal 12 aprile 2023 (escluse le indennità amministrative), così come l’opposizione alla seconda esecuzione per fr. 300.– oltre agl’interessi di mora sempre dal 12 aprile 2023 (escluse le spese di diffida e le indennità amministrative), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 60.– nella prima causa e di fr. 100.– nella seconda.
F. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 6 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istanze.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto a RE 1 il 4 dicembre 2023, in entrambe le cause il termine d’impugnazione è scaduto il 14 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1 Nelle decisioni impugnate, riferendosi alle decisioni del 25 maggio 2023 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord il Giudice di pace ha considerato che RE 1 non aveva provato gravi motivi che giustificassero una disdetta straordinaria al 31 gennaio 2023, sicché ha ritenuto il primo contratto (per il box n. 825) disdetto al 28 febbraio e il secondo (per il box n. 806) al 30 aprile 2023, motivo per cui ha accolto la prima istanza per la pigione di febbraio di fr. 100.– e la seconda per le pigioni da febbraio ad aprile 2023 per fr. 300.– complessivi, respingendole invece per quanto attiene alle spese amministrative e di diffida in mancanza di un titolo di rigetto come pure alle spese dei precetti esecutivi, sulle quali incombe all’ufficio d’esecuzione decidere.
1.3.2 Nel reclamo RE 1 afferma che, come già discusso in altre sedi senza che, inspiegabilmente, sia stato preso in considerazione, la disdetta in questione gli è stata intimata da una dipendente della RA 1, la quale ha menzionato gravi motivi e l’ha addirittura minacciato di denunciarlo alla polizia, sicché ha pensato fosse meglio confermarla per iscritto il giorno stesso, ciò che a suo dire è dimostrato dal contratto da lui stipulato per un nuovo garage e dalle telefonate o messaggi vocali incorsi con la persona che ha ripreso il garage da lui occupato precedentemente presso la RA 1. Egli specifica inoltre di non comprendere il motivo della disdetta ricevuta, siccome è sempre stato puntuale nei pagamenti e non era al corrente – e comunque non era di sua competenza – di ciò che succedeva sul piazzale.
1.3.3 Pare di capire che nel reclamo RE 1 ribadisce quanto già sostenuto “in altre sedi” – ovvero verosimilmente nelle cause di espulsione e pagamento di un’indennità per occupazione abusiva (doc. 7A e 7B) – ovvero che la locatrice gli avrebbe significato oralmente le disdette con effetto immediato, da lui poi solamente confermate per iscritto il giorno stesso, cioè il 22 dicembre 2022, con effetto al 31 gennaio 2023.
Sennonché in prima sede egli aveva semplicemente rinviato alle decisioni del 25 maggio 2023 (doc. 7A e 7B), che a suo dire avevano stabilito la sua “piena ragione”. Ne segue che l’allegazione contenuta nel reclamo è nuova e quindi irricevibile, così come i documenti che produce per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. Fondato interamente su allegazioni di fatto e mezzi di prova nuovi, il reclamo è irricevibile.
1.3.4 Ad ogni modo, benché nelle decisioni del 25 maggio 2023 il Pretore aggiunto abbia, nell’esito, dato ragione a RE 1 respingendo l’istanza d’espulsione presentata dalla locatrice, egli ha nondimeno accertato che i contratti locazione sono terminati rispettivamente il 28 febbraio e il 30 aprile 2023, e non il 31 gennaio 2023 come sostenuto dal convenuto. Il Giudice di pace ne ha quindi correttamente tenuto conto nel rigettare le opposizioni per le pigioni che risultavano dovute secondo le decisioni del Pretore aggiunto alle quali lo stesso convenuto ha rinviato.
1.3.5 Le suddette decisioni pretorili – sia precisato per mera abbondanza – non prestano del resto il fianco alla critica. I contratti sono infatti stati conclusi con una durata iniziale determinata fino al 31 ottobre 2021 il primo e al 31 dicembre 2021 il secondo, prorogata di volta in volta di quattro mesi in difetto di una disdetta con un preavviso di un mese. Per porre fine al primo contratto a fine ottobre 2022, la disdetta doveva pertanto essere data al più tardi a fine settembre 2022, mentre il secondo contratto poteva essere terminato al 31 dicembre 2022 con una disdetta significata al più tardi a fine novembre 2022.
Ne segue che la disdetta data da RE 1 il 22 dicembre 2022 (doc. 2) non poteva avere effetto prima del 28 febbraio 2023 per il box n. 825 e prima del 30 aprile 2023 per il box n. 806, salvo che fossero stati dati gravi motivi tali da giustificare una disdetta straordinaria, ciò che il Pretore aggiunto non ha ritenuto essere il caso, oppure che le parti avessero convenuto un termine più breve, circostanza che il convenuto non ha allegato né reso verosimile in prima sede, per tacere del fatto che con risposta scritta del 30 dicembre 2022 la locatrice ha confermato le disdette per la prossima scadenza contrattuale rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile 2023 (doc. 7A e 7B).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 400.– per entrambe le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le cause dipendenti dal reclamo contro le decisioni nelle procedure SO.2023.64 e SO.2023.65 sono congiunte.
Il reclamo riguardo alla causa SO.2023.64 è irricevibile.
Il reclamo riguardo alla causa SO.2023.65 è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 60.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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