AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.49
Data decisione, Autorità: 24.01.2024, CDP
Titolo: Rapporto morale
Incarto n. 9.2023.49
Lugano 24 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale, del rendiconto finanziario e della mercede della curatrice __________;
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 6 ottobre 2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità Autorità regionale di protezione di __________ l’istituzione di una misura di curatela in suo favore, a fronte del suo stato di salute precario e delle fragilità di salute, personali e difficoltà amministrative (cfr. allegando vari rapporti medici).
B. Con decisione 20 gennaio 2022 l’Autorità di protezione di __________ ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione dell’esercizio dei diritti civili (art. 394 e 395 CC). Quale curatrice è stata designata __________ e alla stessa è stata riconosciuto un compenso orario lordo di fr. 40.– per un massimo di 75 ore mensili (che corrispondono ad un importo complessivo annuo di fr. 3'000.–.
C. A seguito del trasferimento di domicilio di RE 1, con decisione 17 marzo 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assunto la misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con limitazione dell’esercizio dei diritti civili istituita in favore dell’interessata.
D. Con scritto 5 agosto 2022 RE 1 ha chiesto la disdetta della curatela volontaria (cfr. certificato medico 19 ottobre 2022).
E. Mediante decisione 28 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accordo l’istanza e revocato con effetto al 15 dicembre 2022 la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in favore di RE 1.
F. L’11 gennaio 2023 la curatrice ha presentato il rapporto morale, il rendiconto finanziario e la richiesta di mercede (fr. 2'016.40) per il periodo 1° aprile 2022 – 15 dicembre 2022.
G. Con decisione 22 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice l’indennità richiesta, pari a fr. 2'016.60, ponendola a carico del Comune di __________.
H. Con reclamo 21 marzo 2023 RE 1 si è rivolta alla Camera di protezione criticando l’operato della curatrice e lamentando di non ritenere “corretto che il Comune saldi l’intero onorario di un lavoro svolto così malamente”.
I. Mediante osservazioni 27 marzo 2023 la curatrice ha risposto alle critiche rivolte dalla reclamante.
Con osservazioni 7 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha indicato che le censure della reclamante sarebbero irricevibili e che la richiesta della stessa non sarebbe chiara.
Con replica 12 maggio 2023 RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio gravame.
Con dupliche 22 rispettivamente 25 maggio 2023 la curatrice e l’autorità di prime cure hanno riconfermato le precedenti prese di posizione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con decisione 11 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale, il rendiconto finanziario e riconosciuto alla curatrice un’indennità totale di fr. 2'016.60, per il periodo dal 1° aprile al 15 dicembre 2022.
Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).
Giusta l’art. 411 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’Autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario.
Il rapporto sull’esercizio della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una parte esso permette all’autorità di protezione di controllare e vigilare l’attività del curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica della misura, delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può bastare un breve rapporto sommario o può essere necessaria un’esaudiente descrizione dello sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della redazione del rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono proposte – o non possono essere escluse in futuro – misure più incisive (Messaggio concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).
La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 411 CC n. 8-9).
3.1. L’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, GEISER, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, BIDERBOST, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2): l’approvazione attesta semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere confusa con la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2). In tal caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione dell’interessato.
Nel caso in esame il contenuto del rapporto morale non si presta a critiche, rispettando le caratteristiche di informazione atte a permettere all’Autorità di protezione di valutare gli interventi eseguiti per raggiungere gli obiettivi della curatela. La censura si rivela pertanto irricevibile siccome immotivata.
La remunerazione dei curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta l'art. 16 del Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Senza che sia necessario dilungarsi oltre anche tale censura va dichiarata irricevibile siccome immotivata.
Gli oneri della presente decisione seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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