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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.45
Data decisione, Autorità: 22.04.2024, CEF
Titolo: Scioglimento di società anonima senza recapito né amministratore. Fallimento sospeso per mancanza di attivo. Reclamo irricevibile e tardivo
Incarto n. 14.2024.45
Lugano 22 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1520 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con avviso al giudice inoltrato il 21 marzo 2022 dall’
Ufficio dei fallimenti, Viganello
in merito alla
PI 1,
giudicando sul reclamo 21 marzo 2024 presentato da
RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro la decisione emessa 28 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decisione del 15 ottobre 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della PI 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento in virtù degli art. 731b cpv. 1 e 939 cpv. 2 CO, avendo accertato che la società era priva di amministrazione e di un recapito alla sede statutaria e non aveva provveduto a ripristina la situazione legale nonostante la diffida dell’Ufficio del registro di commercio del 26 agosto 2021;
che preso atto dell’istanza dell’Ufficio dei fallimenti, il 24 marzo 2022 il Pretore della Sezione 1 ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, mentre il 28 marzo 2022 il Pretore della Sezione 5 ha pronunciato il fallimento della società dal 29 marzo 2022 alle ore 10:00 in virtù dell’art. 731b cpv. 4 CO;
che la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________ 2022 con la seguente avvertenza: “La società sarà cancellata d’ufficio se entro due anni dalla pubblicazione della presente iscrizione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione”;
che con scritto del 21 marzo 2024, PI 1, nella sua pretesa qualità di azionista totalitario e amministratore unico della PI 1, ha interposto reclamo contro la “decisione di fallimento del 24 marzo 2022”, previo conferimento dell’effetto sospensivo per scansare gli effetti nefasti del fallimento già solo “a livello di immagine”, affermando di essere in grado di far fronte a tutti gl’impegni di spesa verso “eventuali” creditori e di aver sanato le criticità riscontrate, provvedendo a fornire alla società un amministratore unico, nella sua persona, e una sede nel Comune di Lugano;
che il reclamante non ha dimostrato di essere legittimato a rappresentare la RE 1, non avendo prodotto l’atto di nomina quale amministratore unico né provato di essere stato iscritto in tale qualità nel registro di commercio, dal quale si evince invece ch’egli non è più iscritto come tale dal 22 aprile 2021 e che la società è ancora oggi priva di domicilio legale e di rappresentante;
che il reclamo è del resto ampiamente tardivo, ricordato che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di fallimento è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), avvenuta nella fattispecie con pubblicazione sul FUSC del lontano 1° aprile 2022;
che il reclamante ha apparentemente confuso il termine d’impugnazione della decisione di fallimento con il termine di due anni di opposizione alla cancellazione della società dell’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC;
che a prescindere dal fatto che il reclamante non fa apparentemente valere alcun valido motivo di opposizione alla cancellazione della società, come potrebbe essere la sussistenza di attivi ancora da realizzare (v. Meisterhans/Gwelessiani/Schindler, Com-mentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 3a ed. 2023, n. 693 ad art. 159a), nella fattispecie non riscontrati dall’Ufficio dei fallimenti, il quale ha chiesto la sospensione della procedura fallimentare giustappunto per mancanza di attivi, non compete a questa Camera statuire su un’opposizione alla cancellazione della società, bensì in prima battuta all’Ufficio del registro di commercio;
che lo scritto del 27 marzo 2024 in cui RE 1 ha comunicato il nuovo recapito della PI 1 non è stato trasmesso all’Ufficio del registro di commercio poiché se ne evince che una copia per conoscenza è stata inviata a tale Ufficio per posta A;
che a scanso di equivoci occorre ricordare come la decisione di scioglimento di una società, una volta definitiva, non possa più essere annullata o revocata (DTF 136 III 369 consid. 11.4.2, pag. 372);
che il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione all’
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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