AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.55
Data decisione, Autorità: 12.12.2023, IIICC
Titolo: Anticipo delle spese processuali. Presupposti, ammontare e ampio potere di apprezzamento del giudice. Diritto di essere sentito e motivazione
Incarto n. 13.2023.55
Lugano 12 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.2 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 2 gennaio 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 17 maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 4 maggio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
B. Con scritto 31 agosto 2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.
In seguito, con disdetta datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30 settembre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre 2022.
Con disdetta datata 29 settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora rescisso il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre 2022.
C. Con petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.
Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc. n. 13.2023.12).
Con nuova ordinanza 4 maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese processuali di fr. 13'000.-.
D. Con ulteriore petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.1.
Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-, annullata da questa Camera il 2 maggio 2023 in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’interessata il 27 gennaio 2023 (inc. n. 13.2023.11).
Con nuova ordinanza 4 maggio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 di versare un anticipo per le spese processuali di fr. 13'000.-.
E. Con un unico reclamo 17 maggio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni 4 maggio 2023 negli inc. n. SE.2023.1 e n. SE.2023.2 chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, siano annullate e riformate nel senso di ridurre l’anticipo richiesto a fr. 3'000.- ciascuna, di modo che nel complesso per le tre (correttamente: due) procedure risulti un acconto di fr. 6'000.-.
Con decisione 5 giugno 2023 il presidente di questa Camera ha accordato l’effetto sospensivo richiesto.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
1.1 Nel caso concreto le richieste d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante l’8 maggio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2023, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 L’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette in sede di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Conseguentemente risultano inammissibili il doc. 5 e il doc. 11, che vanno quindi estromessi dall’incarto, insieme al richiamo dell’incarto n. SE.2023.5 dalla Pretura di Mendrisio-Nord. Gli altri documenti che accompagnano il reclamo fanno invece già parte del fascicolo processuale e sono quindi ammissibili.
RE 1 impugna due ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà con due giudizi separati.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
In particolare nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. E per le cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).
4.1 Il Pretore aggiunto ha anzitutto richiamato il valore di causa di fr. 416'666.- già ritenuto da questa Camera nel contesto della pregressa decisione su reclamo datata 2 maggio 2023 (sopra, consid. C; doc. 9 al reclamo consid. 4.2: “pigione per il periodo dalla disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8 anni e 4 mesi e […] canone d’affitto annuale di fr. 50'000.-”). A titolo di spese processuali ha quindi fissato il pagamento di un primo anticipo di fr. 13'000.- cifra che, nel rispetto dell’art. 7 cpv. 1 LTG, dei principi di copertura dei costi, dell’equivalenza, della proporzionalità e del divieto dell’arbitrio, aveva adeguatamente moderato a fronte della similitudine delle diverse cause pendenti e di una possibile futura loro congiunzione.
4.2 L’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - quale parte integrante del diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni sia fattuali che giuridiche che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, 2021, n.8 ad art. 53).
Invano la reclamante lamenta una mancanza di motivazione. Anche rispetto al parziale esito positivo del precedente reclamo, la spiegazione del primo giudice (sopra, consid. 4.1) indica le ragioni che lo hanno indotto a quantificare in fr. 13'000.- l’importo richiesto a titolo di anticipo delle spese processuali. La censura, ai limiti del pretesto, va così respinta.
4.3 Ciò posto, la reclamante non contesta il valore di causa di fr. 416'666.- ritenuto dal Pretore aggiunto. Richiamati i parametri e i criteri previsti dagli art. 7 cpv. 1 LTG e 8 cpv. 1 LTG (sopra, consid. 3 2° paragrafo), la cifra di fr. 13'000.– rientra oggettivamente nei margini minimi e massimi stabiliti dalla legge. Motivo per cui, considerato l’ampio potere di apprezzamento di cui gode e che va riconosciuto al primo giudice, sotto questo profilo nulla gli si può rimproverare.
5.1 Giova nondimeno rammentare che nell’ambito della trattazione del precedente gravame presentato dalla reclamante questa Camera aveva avuto modo di puntualizzare quanto segue (sopra, consid. C; doc. 9 al reclamo, consid. 5.1):
“Ciò premesso, non si intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto. In questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due cause. In mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha trattate separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse possano essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che siano trattate in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare al Pretore aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese sulle due procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato ma è la conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della reclamante. È possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per ciascuna causa possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà essenzialmente dal seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe indubbiamente essere opportuna.”
5.2 Rispetto allo scenario così descritto, la reclamante rileva ora di avere chiesto in data 30 marzo 2023 al Pretore aggiunto la congiunzione delle cause, domanda poi rinnovata con scritto del 4 maggio 2023 giorno in cui il primo giudice ha emanato la decisione qui impugnata. Tuttavia, la domanda di congiunzione 30 marzo 2023 a cui fa riferimento l’interessata è stata formulata nell’ambito della procedura giudiziaria promossa nei suoi confronti il 16 gennaio 2023 da CO 1, vertenza che la Pretura ha rubricato quale incarto n. SE.2023.5 (doc. 11 al reclamo). In quella sede essa aveva chiesto la sospensione di quella procedura e in via subordinata la congiunzione “solo per l’istruttoria di tutti gli incarti citati”. Non risulta, né la reclamante lo pretende, che analoga domanda sia stata formulata per la presente procedura (inc. n. SE.2023.2) prima dello scritto datato 4 maggio 2023 (doc. 12 al reclamo), e a cui la pendenza del pregresso reclamo non avrebbe ostato. Comunque, la congiunzione degli incarti ancora non è avvenuta e mal si vede come ciò possa essere fatto prima del dibattimento. Ciò posto, a fronte della relativa decisione emanata da questa Camera il 2 maggio 2023 e notificata il 3 maggio 2023 (doc. 9 al reclamo), mal si vede quindi come si possa ora seriamente criticare il Pretore aggiunto dell’immediata pronuncia in data 4 maggio 2023 dell’anticipo di fr. 13'000.- per spese processuali, cifra che in base al valore di causa rientra nei parametri di legge (sopra, consid. 4.3) e che egli ha comunque precisato di avere adeguatamente moderato per la similitudine delle vertenze e una loro possibile futura congiunzione.
5.3 La reclamante afferma altresì invano che l’importo di fr. 13'000.– sarebbe corretto se chiesto una sola volta e quale tassa intera e complessiva a fine procedimento, invece che quale primo acconto per ognuna delle due procedure che la riguardavano, oltre a quella che coinvolgeva il marito. Certo la reclamante tenta di confortare questa sua tesi sostenendo che al centro di tutte le cause in essere fra le parti vi è un unico valore. Nondimeno, l’interessata ribadisce ancora e sempre la propria strategia processuale, ovvero quella di avere dovuto promuovere cause distinte per puntualmente impugnare le numerose disdette ricevute, che differivano oltre che per data anche per indicazione dell’oggetto di disdetta, precisando che vi sarebbe stata una sola sua contestazione laddove la controparte avesse inviato una sola disdetta. Sicché, tutto sommato e come già spiegato (sopra, consid. 5.1), il fatto che il Pretore aggiunto abbia mantenuto distinte e separate quelle cause, limitandosi ora per ciascuna di esse a moderarne l’importo viste la similitudine delle vertenze e una loro possibile congiunzione futura, rientra una volta di più in quella che è stata l’impostazione processuale data e voluta dalla reclamante. Si aggiunga per il resto che è con la decisione finale che il primo giudice procederà alla quantificazione complessiva delle spese processuali e che, dandosi il caso, un importo che dovesse risultare eccessivo per rapporto alle necessità del procedimento potrà se del caso essere censurato impugnando il giudizio finale.
5.4 La reclamante afferma di non avere disponibilità finanziarie e di non poter far fronte al pagamento di un anticipo di fr. 39'000.- complessivi (tenuto conto anche di quello chiesto al marito) oltretutto nel termine di 10 giorni, e che questo le impediva un accesso alla giustizia. Tuttavia, in caso di effettiva assenza di mezzi è semmai da prendere in considerazione l’eventualità di una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 segg. CPC (di cui l’esenzione da anticipi è appunto un aspetto: art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). In assenza dei requisiti per accedere al beneficio del gratuito patrocinio poi, la possibilità di vedersi riconoscere una parziale dispensa dalla prestazione dell’anticipo delle spese processuali imporrebbe comunque che il debitore abbia provato di non possedere i fondi per pagare la cifra stabilita e/o di non essere in grado di procurarseli per ossequiare il termine suppletorio (art. 101 cpv. 3 CPC) (Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 e 15 ad art. 98), restando ancora aperta in alternativa la concessione di adeguati termini o modalità di pagamento (Schmid/Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 10 ad art. 98). Se non che, la reclamante non accenna a iniziative in tal senso, fermo restando che il solo doc. 5 prodotto in questa sede a sostegno dell’assenza di mezzi finanziari è a priori inammissibile (sopra, consid. 1.2).
5.5 In definitiva se ne deve così dedurre che a fronte di censure inconsistenti e infondate, per quanto non già inammissibili, la reclamante non rileva elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o di un’errata applicazione del diritto imputabile al Pretore aggiunto. In particolare, l’interessata non ha evidenziato aspetti che inducano a ritenere che il primo giudice abbia applicato in modo arbitrario e sproporzionato gli art. 7 e 8 LTG ed abusato del proprio potere di apprezzamento. Nelle circostanze del caso specifico, non vi sono quindi i presupposti per una riforma della decisione di anticipo nel senso che, considerato un massimo complessivo di fr. 6'000.- per entrambe le procedure (inc. n. SE.2023.1 e inc. SE.2023.2) pari alla metà della cifra che dovrebbe corrispondere alla tassa totale e finale esigibile complessivamente per entrambe, l’anticipo chiesto per l’incarto SE.2023.2 sia da stabilire in fr. 3'000.-. Ne consegue, per quanto ammissibile, la reiezione del reclamo.
Le spese processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), sono poste a carico della reclamante. Non si pone il tema delle spese ripetibili, il gravame non essendo stato oggetto di notificazione alla controparte.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 17 maggio 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 maggio 2023 alla controparte, escluso il doc. 5 prodotto con il reclamo, estromesso dall’incarto):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster