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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.80
Data decisione, Autorità: 13.11.2023, IIICC
Titolo: Diniego di gratuito patrocinio. Nuova domanda per la procedura disgiunta di liquidazione del regime dei beni in una causa di divorzio
Incarto n. 13.2023.80
Lugano 13 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.12 (divorzio unilaterale limitato alla liquidazione del regime dei beni) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa il 25 agosto 2021/10 marzo 2023 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 21 luglio 2023 di RE 1 contro la decisione 14 luglio 2023 con cui il Pretore aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 agosto 2021 RE 1 ha chiesto innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto a __________ il 20 maggio 2005 con la moglie CO 1, oltre alla regolamentazione delle relative conseguenze accessorie (inc. n. DM.2021.53).
B. Con decisione 17 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto le domande di gratuito patrocinio 28 aprile 2021 - introdotta prima della pendenza della causa - del marito e quella datata 15 novembre 2021 della moglie.
C. Con ordinanza 13 marzo 2023 il Pretore aggiunto, ritenuto che l’istruttoria in punto a determinati aspetti del divorzio era oramai conclusa e che vi era la necessità di dover decidere a breve su determinate questioni - fra questi in particolare relative ai tre figli e alle varie misure a loro protezione (inc. n. DM.2021.53) - ha disposto la disgiunzione della liquidazione del regime dei beni per la cui istruttoria era ancora da prevedere un anno e oltre di tempo (inc. n. DM.2023.12).
D. Il 25 maggio 2023, nella disgiunta procedura di liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha fissato al marito un termine scadente il 16 giugno 2023 per versare un anticipo spese di fr. 3'000.–.
Il 5 giugno 2023 il marito, e per esso l’avv. __________, ha chiesto il versamento di una provisio ad litem di fr. 3'000.– e, in via subordinata, il beneficio del gratuito patrocinio con estensione massima dal 25 maggio 2023.
Il 6 giugno 2023 il Pretore aggiunto ha annullato il termine per pagare l’anticipo di fr. 3'000.–.
Con osservazioni 19 giugno 2023 la moglie si è opposta alla domanda di provisio ad litem e a quella di gratuito patrocinio.
E. Con sentenza 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha accertato il loro reciproco diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata in costanza di matrimonio (con incarico per la suddivisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni), non ha riconosciuto contributi alimentari fra coniugi, ha statuito sull’affidamento dei tre figli, sull’attuazione delle rispettive misure di protezione a loro favore ed ha confermato la misura della curatela educativa, si è pronunciato sui loro contributi alimentari e ne ha autorizzato il rinnovo dei passaporti, per poi infine decidere sulle spese e ripetibili (inc. n. DM.2021.53).
F. Sempre il 14 luglio 2023, riferendosi alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di provisio ad litem del marito con assegnazione delle relative spese e ripetibili, respingendone altresì la domanda di gratuito patrocinio.
G. Con reclamo 21 luglio 2023 il marito, personalmente, impugna ora la decisione 14 luglio 2023 che rigetta la domanda di gratuito patrocinio e chiede, in via principale, che gli sia concesso il gratuito patrocinio e di essere mandato esente da qualsiasi spese.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Poiché la domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1 A fronte di una decisione pervenuta al reclamante il 17 luglio 2023, il reclamo 21 luglio 2023 è tempestivo e ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. a).
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost., ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto la domanda di provisio ad litem di fr. 3'000.– poiché il reclamante non aveva contestato di avere fatto bloccare tramite l’Autorità estera i conti su cui confluivano i proventi dell’immobile a Santo Domingo detenuto in comproprietà con la moglie, rispettivamente non aveva contestato che gli introiti mensili erano contenuti, sicché quest’ultima non aveva modo di versare a breve una qualsivoglia provisio ad litem.
Il Pretore aggiunto ha quindi ricordato che le domande di gratuito patrocinio non erano da giustificare a singhiozzi. In seno alla procedura di divorzio, di cui la liquidazione del regime dei beni faceva parte, il 17 novembre 2021 era già stata respinta una prima richiesta del reclamante, a motivo che egli non aveva nemmeno cercato di spiegare perché l’immobile di Santo Domingo non era maggiormente ipotecabile. E il reclamante non poteva pretendere ora, con la seconda richiesta, di addurre i motivi per i quali non aveva saputo allora giustificare quell’impossibilità di ipotecare la proprietà estera. A mente del primo giudice in effetti non era da considerare una nuova circostanza mai addotta prima, quindi un fatto nuovo, l’argomento secondo cui ai fini di un aumento d’ipoteca fosse necessario il consenso della moglie comproprietaria. Da cui la reiezione della domanda di gratuito patrocinio del reclamante.
5.1 Invano, poi, il reclamante obietta che l’immobile di Santo Domingo in comproprietà con la moglie è gestito solo da quest’ultima, che ne incassa gli affitti. In tal senso, in effetti, egli pare volutamente non considerare quanto evidenziato dal Pretore aggiunto, in punto al fatto che il reclamante non ha minimamente contestato di avere fatto bloccare all’estero i conti bancari su cui la moglie appunto faceva convogliare gli introiti provenienti dalla gestione di quello stesso immobile.
5.2 Sostiene ancora il reclamante di non disporre di fr. 3'000.– e di non essere pertanto in grado senza gratuito patrocinio di far valere le sue pretese rispetto alla liquidazione del regime dei beni. Indica che l’audizione per rogatoria del teste avv. __________ costituisce appunto il mezzo di prova che dimostra (anche) l’impossibilità di ipotecare la sua sola quota parte dell’immobile di Santo Domingo e che, comunque sia, vista la sua situazione finanziaria nessuna banca gli avrebbe erogato un credito in tal senso. Tuttavia sotto questo profilo l’interessato non pretende che il tema costituisce un fatto nuovo, rispettivamente che la questione “ipotecaria” legata a quell’immobile non è già stata valutata nel dettaglio in seno alla decisione 17 novembre 2021 a cui si rapporta il Pretore aggiunto. D’altro canto un mezzo di prova nuovo (“echte Nova”) - quale è la dichiarazione di quel teste sentito per rogatoria - non produce una modifica delle circostanze di fatto (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 25 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 28 ad art. 119] con rinvii; Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 119; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 22 ad art. 119). Basti per il resto rilevare che la domanda no 4 formulata dal reclamante mirava soltanto a porre “rimedio all’addebito di non aver provato che cosa ha impedito al signor RE 1, da ottobre 2018 alla data di inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2021 (poi rigettata) di ipotecare la proprietà immobiliare” (istanza 5 giugno 2023, pag. 2 n. 3).
5.3 Ne consegue, per quanto non già inammissibile per carenza di motivazione rispetto alle argomentazioni ritenute dal Pretore aggiunto, il reclamo risulta inconsistente e va respinto.
A mero titolo aggiuntivo giova rilevare quanto segue. Il 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio insieme alle altre conseguenze accessorie (sopra, consid. E). Ora, a fronte di un divorzio passato in giudicato il giudice è tenuto a riprendere la procedura d’ufficio e a statuire sugli effetti patrimoniali rimasti indecisi per effetto dell’art. 283 cpv. 2 CPC senza che debba essere promossa una nuova causa (in tal senso: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, ZPO, 2021, n. 7 ad art. 283; Fankhauser, in: Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 283; Fountoulakis/D’Andrès, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 10 ad art. 283; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 19 e 20 ad art. 283; Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 6 ad art. 283). Lo stesso Pretore aggiunto del resto rileva che nell’ambito del divorzio, la procedura di liquidazione del regime dei beni ne costituisce una parte (decisione impugnata, pag. 2 in basso). In siffatta situazione sarà da valutare, dandosene il caso, la rilevanza del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali che costituisce comunque un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC).
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Quale valore litigioso è da ritenere l’importo di fr. 114'388.81, quantificazione massima della stima dell’immobile rimasta incontestata (osservazioni 19 giugno 2023, pag. 3 verso il basso). Le spese processuali sono così fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 21 luglio 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 21 luglio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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