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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.53
Data decisione, Autorità: 10.08.2023, IIICC
Ricorso: TF, 4D_45/2023, 26.09.2023
Titolo: Tassazione nota professionale. L'accesso alla giustizia mediante gratuito patrocinio non è illimitato e deve rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza
Incarto n. 13.2023.53 13.2023.56
Lugano 10 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.5 della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con petizione 2 novembre 2022 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
CO 1 patrocinata dallo PA 1
e ora sul reclamo 16 maggio 2023 di RE 1 contro la decisione 9 maggio 2023 con cui il Giudice di pace ha tassato la nota professionale dell’avv. PA 2;
ritenuto
in fatto: A. Con “istanza” 2 novembre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 1'500.-. Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Con decisione 28 novembre 2022 il Giudice di pace ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio “limitatamente agli anticipi e alle tasse e spese processuali”.
C. Con osservazioni 4 gennaio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione
D. Con istanza 13 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Con decisione 30 gennaio 2023 il Giudice di pace ha designato quale patrocinatore d’ufficio l’avv. PA 2.
E. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
F. Al dibattimento del 17 aprile 2023 le parti hanno concluso un accordo transattivo in virtù del quale la convenuta ha versato all’attrice fr. 1'050.- a saldo delle sue pretese. Con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha quindi stralciato l’incarto dai ruoli senza prelevare spese e compensato le ripetibili.
G. Il 24 aprile 2023 l’avv. PA 2 ha trasmesso al Giudice di pace la sua nota professionale esponendo una remunerazione complessiva di fr. 4'655.15, comprensiva di fr. 4'185.- di onorario (23 ore e 15’ a fr. 180.-) e fr. 420.15 di spese, per prestazioni legali svolte tra l’11 gennaio e il 18 aprile 2023.
H. Con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione complessiva di fr. 2'481.95 di cui fr. 2'085.- di onorario, fr. 213.10 di spese e fr. 183.85 di IVA.
I. Con reclamo 16 maggio 2023 RE 1 ha dichiarato che “non riconosce la nota”, rimproverando al Giudice di pace di aver “violato consapevolmente e sistematicamente gli interessi della reclamante”.
Con istanza 19 maggio 2023 la reclamante ha poi postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel senso dell’esenzione dall’anticipo delle spese.
L. Il reclamo non è stato notificato agli interessati.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
In concreto la decisione, notificata il 9 maggio 2023, è pervenuta all’interessata l’indomani. Il reclamo, rimesso alla posta il 16 maggio 2023 è pertanto tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L’art. 321 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle chiare domande di causa; in particolare spetta alla parte reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.
In concreto, la reclamante si limita a sostenere che “non riconosce la nota”, senza tuttavia formulare domande di sorta. In particolare essa neppure sostiene che quanto riconosciuto è eccessivo. Il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato consapevolmente e sistematicamente i di lei interessi, rispettivamente al suo legale di aver fatto pressione su di lei per accettare la proposta transattiva
Gioverà qui ancora ricordare, pro futuro, che per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). È priva di probabilità di successo la causa dove le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese a cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla. Il valore litigioso non costituisce di per sé un criterio per stabilire le probabilità di successo di una causa. Esso è nondimeno suscettibile di influenzare la decisione di chi è chiamato a scegliere se introdurre un’azione giudiziaria: una persona ragionevole, che dispone di risorse finanziarie sufficienti, non si cimenterà infatti in una procedura sapendo che l’importo in gioco non le consentirà probabilmente di coprire i costi che è suscettibile di ingenerare. Inoltre, in casi di poco valore (casi bagatella), la designazione di un patrocinatore d’ufficio è da ritenere, di regola, sproporzionata, e quindi non necessaria. Si può qui ben ritenere che una persona ragionevole e di condizione agiata, qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non sarebbe disposta a incaricare un legale per ottenere, nella migliore delle ipotesi, l’importo di fr. 1'500.- tenuto conto dei costi che ciò comporta. Identico ragionamento deve valere nel caso in cui sia lo Stato a finanziare i costi del processo, lo stesso non essendo infatti tenuto a intervenire laddove neppure una persona avveduta e agiata agirebbe. In altri termini, l’accesso alla giustizia mediante concessione dell’assistenza giudiziaria alle persone indigenti, sancito a livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 3 Cost., non è illimitato, ma deve invece rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza. Questi principi sono peraltro noti alla qui reclamante, cui sono stati illustrati nella sentenza 26 settembre 2017 (inc. n. 13.2017.90). Di tali circostanze il Giudice pace avrebbe dovuto tener conto, eventualmente ponendo un limite di spesa già nella decisione sul gratuito patrocinio.
L’istanza di gratuito patrocinio della reclamante va respinta, considerato che il gravame, manifestamente inammissibile, non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- giusta l’art. 2 e 14 LTG, sono posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili, il reclamo neppure essendo stato notificato agli interessati.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 16 maggio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
L’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Notificazione (unitamente al reclamo 16 maggio 2023 all’avv. PA 2):
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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