AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2024.28
Data decisione, Autorità:
12.04.2024, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2024.28
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 marzo 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6
marzo 2024 nell’esecuzione n. 3512591 promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 22 marzo 2024
l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo,
dopo aver ritenuto verosimile che l’opposizione interposta telefonicamente dal
marito della ricorrente concernesse non solo l’esecuzione promossa nei suoi
confronti in via solidale dallo stesso escutente (come poi confermato con
e-mail del 4 dicembre 2023), ma pure l’esecuzione diretta contro la moglie;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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