AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2021.93
Data decisione, Autorità: 11.01.2022, TCA
Titolo: Richiesta prestazioni respinta in assenza di un'invalidità rilevante. Ricorso respinto non essendo stati fatti valere elementi nuovi rilevanti. Istanza di esenzione dal pagamento delle spese accolta
Raccomandata
Incarto n. 32.2021.93
FC
Lugano 11 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, di professione cameriera/cassiera, nell’ottobre 2020 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, dopo aver concesso la garanzia di copertura dei costi per un corso di formazione, con decisione del 28 giugno 2021, confermativa di un progetto del 19 maggio precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa dal 6 febbraio 2020 unicamente nell’abituale attività di collaboratrice bar/mensa presso l’attuale datore di lavoro (la __________), mentre che in altri ambienti di lavoro non vi era alcuna inabilità, sia nell’abituale che in altre attività lavorative. Stante l’assenza di un’incapacità al lavoro e, quindi, di guadagno, non era dato alcun diritto a prestazioni.
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata, dapprima tramite i sanitari dell’Ospedale __________ di __________ e in seguito tramite RA 1, assistente sociale del Comune di __________ (doc. XIII), contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo documentazione medica e chiedendo l’attribuzione di una rendita d’invalidità dal febbraio 2021 e l’esenzione dal pagamento delle spese di causa (doc. I, VII).
1.3. Con la risposta di causa l.fficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. IX). Con osservazioni del 4 ottobre 2021 la ricorrente, tramite la signora RA 1, si è riconfermata nelle sue allegazioni e richieste, ribadendo la sua inabilità lavorativa, sulla base di una nuova certificazione della dr.ssa __________, psichiatra (doc. XIII). Con le sue osservazioni del 18 ottobre 2021 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegata presa di posizione del medico SMR, ha ribadito la sua richiesta di reiezione del gravame, ritenuto che l’addotto peggioramento delle condizioni era intervenuto in epoca successiva alla decisione contestata (doc. XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta nell’ottobre 2020 la domanda di prestazioni dell’assicurata, a quei tempi attiva professionalmente quale cameriera/cassiera presso la __________ (rapporto lavorativo poi concluso consensualmente con effetto al 30 giugno 2021, doc. AI pag. 126), l’Ufficio AI ha preso atto di varie certificazioni di inabilità lavorativa relative al periodo dal febbraio al settembre 2020 rese dai curanti dr. __________, internista, e dr. __________, psichiatra, oltre a referti relativi a risonanze magnetiche celebrali, alla colonna cervicale e un’ecografia alla tiroide (doc. AI pag. 1-28). Ha quindi interpellato il dr. __________, il quale il 18 novembre 2020, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, ha attestato un’inabilità lavorativa dal 9 marzo 2020, specificando che tale attestazione di inabilità valeva “solo ed esclusivamente per l’ultimo contesto lavorativo” e precisando che “dal punto di vista psichiatrico non si è ravvisata alcuna malattia invalidante, ma è emersa una gravissima conflittualità sul posto di lavoro con il proprio diretto superiore che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica” e che “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico” (doc. AI pag. 73). Sentito il consulente professionale, l’Ufficio AI ha assunto i costi di corsi di contabilità con Banana e di approfondimento della contabilità come provvedimenti nell’ambito dell’intervento tempestivo (doc. AI pag. 101, 120). Con rapporto del 27 aprile 2021 il dr. __________ ha confermato la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa” e nuovamente attestato un’inabilità lavorativa dal 9 marzo 2020, ma “solo ed esclusivamente per l’ultimo contesto lavorativo”, precisando che “dal punto di vista psichiatrico non si è ravvisata alcuna malattia invalidante, ma è emersa una gravissima conflittualità sul posto di lavoro con il proprio diretto superiore che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica. Da aprile ha firmato un accordo di uscita da __________ a far conto dal 30.6.2021” e che “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”, concludendo quindi per un’abilità piena per qualsiasi attività lavorativa dal 1. luglio 2021 (doc. AI pag. 134).
Con rapporto del 18 maggio 2021 il dr. __________ del SMR, confermata la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, premesso come fosse “emersa una grave conflittualità sul posto di lavoro che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica. L’attuale rapporto di lavoro verrà interrotto il 30.06.2021. In altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”, ha concluso ammettendo un’inabilità completa unicamente nell’attività lavorativa abituale dal 6 febbraio al 30 giugno 2021 (doc. AI pag. 140).
Con la decisione impugnata del 28 giugno 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, con le seguenti motivazioni:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Abbiamo esaminato la documentazione medico-assicurativa in merito alla richiesta di prestazioni inoltrata in ottobre 2020.
Dal profilo medico, risulta una completa incapacità lavorativa nell'abituale attività di collaboratrice __________ presso l'attuale datore di lavoro dal 06.02.2020.
Tuttavia, in altri ambienti di lavoro, sia nell'abituale attività sia in attività adeguate, non vi è un'incapacità lavorativa. Di conseguenza, non vi è neppure una perdita di guadagno.
Non vi sono i presupposti per concedere provvedimenti professionali in quanto lei è abile in misura completa.” (doc. AI pag. 154)
Con il suo gravame l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova documentazione medica, sulla quale si è pronunciato il SMR il
2.7. Nel caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della documentazione agli atti, che l’assicurata aveva avuto un periodo di inabilità lavorativa completa a far tempo dal mese di febbraio 2020, inabilità tuttavia circoscritta al solo ambiente di lavoro in cui era attiva a quell’epoca. Lo psichiatra __________ ha in effetti attestato, il 18 novembre 2020 e nuovamente il 27 aprile 2021, la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, precisando che la relativa inabilità lavorativa dal 9 marzo 2020 (data della prima consultazione) era riferita soltanto ed esclusivamente all’ultimo contesto lavorativo, essendo da ricondurre non ad una “malattia invalidante”, ma ad una “gravissima conflittualità sul posto di lavoro con il proprio diretto superiore che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica”. Secondo lo psichiatra curante, “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico” (doc. AI pag. 73). Considerato come dalla fine di giugno 2021 il rapporto di lavoro con la __________ veniva a terminare, dal 1. luglio 2021 l’assicurata era da considerare abile in misura completa in ogni attività, ritenuto che in ogni caso “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico” (doc. AI pag. 73 e 134).
A ragione quindi, alla luce di tali certificazioni e del fatto che l’assicurata non aveva fatto valere l’esistenza di altre problematiche invalidanti – le certificazioni di inabilità lavorative del dr. __________, internista, avevano attestato, peraltro in maniera del tutto generica, inabilità unicamente nel periodo dal 6 febbraio al 15 marzo 2020 e dai referti radiologici del 24 luglio, 19 e 24 agosto 2020 non emergeva alcuna inabilità lavorativa; cfr. doc. AI pag. 1-3 e 26-29) – con rapporto del 18 maggio 2021 il dr. __________ del SMR, confermata la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa completa unicamente nell’attività abituale dal 6 febbraio (come da certificato del 10 febbraio 2020 del dr. __________, doc. AI pag. 1) al 30 giugno 2021 (doc. AI pag. 140).
Questo giudice, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica valutata dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti relativi agli accertamenti effettuati, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.
A tali conclusioni, formulate dal SMR sulla base di un’attenta valutazione del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare.
2.8. La ricorrente ha contestato queste conclusioni, producendo nuove certificazioni mediche. Nel ricorso del 24 agosto 2021 il dr. __________, psichiatra dell’Ospedale __________, ha comunicato che dal 30 giugno 2021 l’assicurata era ricoverata presso la struttura “dato l'aggravarsi del quadro clinico” e che durante il ricovero era stata introdotta una terapia farmacologica adeguata ed erano state definite le diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio (ICD-10; F32.1) e Disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, evitanti e schizotipici (ICD-10: F61.o)”. Ha quindi concluso ritenendo che l'assicurata non era al momento reintegrabile sul mercato del lavoro ed era da considerare inabile completamente (doc. I).
Ha quindi prodotto una “valutazione personologica” della psicologa __________, che ha affermato:
" (…) La Signora RI 1 viene segnalata al reparto nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio.
Durante la degenza viene indirizzata dallo psichiatra di riferimento, Dr. __________, per un approfondimento clinico-diagnostico necessario al ricorso di una pratica inerente all'AI. Si è quindi proceduto alla somministrazione del Millon Clinical Multiaxial lnventory-111 (MCMI-111), avvenuta in data 18.08.2021.
(…)
Risultati
(…)
Asse I, Sindromi cliniche
Per quanto riguarda le scale Sindromi Cliniche, emergono svariati elementi. In primo luogo, emerge in maniera molto importante un punteggio alto sia per quanta riguarda l'ansia (Scala A, BR=104) che un disturbo somatoforme (Scala H, BR=100). Questo risultato evidenzia quindi la predominanza di una sindrome ansiosa e somatoforme. In particolare, quest'ultimo viene confermato dalle molteplici risposte rilevanti affermative indicanti la presenza di "preoccupazioni riferite allo stato di salute" (1, 4, 11, 37, 55, 74, 75, 130, 149), come per esempio "mi sento debole e stanco per la maggior parte del tempo" e “ultimamente sudo moltissimo e mi sento molto teso". Inoltre, il punteggio ottenuto alla Scala D (BR = 81) indica la presenza di un disturbo distimico.
Di rilievo sono anche i punteggi ottenuti alla Scala R [BR=75) che indicano la
presenza di un disturbo post-traumatico da stress. Di seguito alcuni esempi degli item a cui ha risposto affermativamente: "il ricordo di un'esperienza molto sconvolgente del mio passato continua a tornare e ossessiona i miei pensieri" e "mi sento nervoso e ho difficoltà a prendere sonno a causa di dolorosi ricordi di eventi passati che mi girano perla testa".
Infine, lo score ottenuto alla scala CC (BR = 85) mette in evidenza la predominanza di una sindrome depressiva maggiore.
Asse II, disturbi di personalità
Le scale dei pattern di personalità indicano la presenza di un disturbo dipendente di personalità (Scala 3, BR=88) e di un disturbo masochista (Scala 8B, BR = 85). Inoltre, i risultati al test permettono di mettere in evidenza dei tratti evitanti (Scalo 2A, BR=76), depressivi (Scala 2B, BR=77). Inoltre, è utile sottolineare che per la scala S, "Schizotipica", la paziente ottiene un BR di 75, indicando la possibilità che possieda tratti del costrutto schizotipico di personalità. A titolo di esempio, ha risposto affermativamente, fra altri, ai seguenti quesiti: "Mi perdo spesso nei miei pensieri e dimentico cosa stia accadendo attorno a me"; "Continuo ad avere strani pensieri dei quali vorrei potermi liberare"; "Tanto tempo fa ho deciso che la miglior cosa è avere poco a che fare con le persone".
Tra gli item riportati come risposte rilevanti, si possono osservare delle risposte affermative per gli item riguardanti l'alienazione nei rapporti interpersonali (48, 69, 92, 99, 105, 161), come per esempio "tanto tempo fa ho deciso che la miglior cosa è avere poco a che fare con le persone" e "ho l'impressione di creare con gli altri situazioni nelle quali vengo offeso o mi sento respinto". Inoltre, la paziente risponde "vero" a item indicanti discontrollo emotivo (34, 83, 124, 134; ad esempio "i miei stati d'animo sembrano cambiare moltissimo da un giorno all'altro" e "quando sono solo e lontano da casa mi sento teso e molto agitato") e potenziale autodistruttivo (24, 44,142, 150, 151; ad esempio "sento spesso che non c'è niente dentro di me, come se fossi vuoto o svuotato" e "ogni giorno guardare al futuro mi fa sentire terribilmente depresso").
Conclusioni
In conclusione, la Signora RI 1 si è dimostrata globalmente disponibile e collaborante alla valutazione testistica, sebbene a tratti sia apparsa reticente e diffidente. Negli indici di Modifica del test (Scala X, Y, Z) i risultati hanno evidenziato un'apertura sincera e autentica e l'assenza di desiderabilità sociale, ma anche una forte attitudine all'autosvalutazione.
Da un punto di vista complessivo, i punteggi ricavati al MCMI-111 sono ritenuti validi (Scala V) e mettono in evidenza un'organizzazione di personalità fragile. Sul piano clinico vi sono più condizioni di rilievo che mettono in evidenza, dal punto di vista dell'Asse II la presenza di un disturbo di personalità dipendente e masochista associate a tratti depressivi ed evitanti. Sempre a livello di questo Asse, i risultati indicano la possibilità che la paziente possieda tratti del costrutto schizotipico di personalità. A livello delle sindromi cliniche dell'Asse l, di rilievo appare la predominanza delle sindromi ansiosa, somatoforme, oltre che di una depressione maggiore. Sono inoltre emersi elementi attribuibili alla presenza di un disturbo post-traumatico da stress.
A livello relazionale notiamo nella paziente degli aspetti di dipendenza in cui l'altro è indispensabile come appoggio, l'affettività appare tendenzialmente labile, la capacità di mentalizzazione globalmente scarsa.” (doc. B)
Ha inoltre prodotto un certificato steso l’8 settembre 2021 dal dr. __________, assistente a __________, che ha riferito che la paziente sarebbe stata dimessa l’11 settembre 2021 con una certificazione di inabilità lavorativa al 100% per ulteriori due settimane, ossia fino al 27 settembre 2021 quando sarebbe stata rivalutata (doc. VII/1).
Il dr. __________, psichiatra del SMR, il 1. settembre 2021 si è espresso come segue sulla documentazione prodotta:
" Ho preso visione della documentazione di interesse psichiatrico presentata in sede di ricorso al TCA. È menzionato un aggravamento dello stato clinico che ha reso necessario un ricovero stazionario il 30.06.2021 e non sono fornite indicazioni diverse sul decorso pregresso rispetto a quanto a suo tempo certificato dal Dr. __________. Emerge che, almeno fino alla data della decisione impugnata del 28 06.2021, si possono confermare le conclusioni cui è giunto il rapporto SMR finale del 18.05.2021, ovvero il peggioramento dello stato di salute dell'assicurata (cfr. il ricovero del 30.06.2021 presso l'Ospedale __________ di __________) è intervenuto in epoca successiva rispetto alla data della decisione impugnata (28.06.2021) e dovrà pertanto formare oggetto di una domanda di revisione.” (doc. IX/1)
L’assicurata ha fatto ancora pervenire un certificato del 2 ottobre 2021 della dr.ssa __________, psichiatra curante dal giugno 2021, che si è espressa come segue:
" Con la presente mi permetto di inviare le mie osservazioni riguardo la paziente citata a margine.
La Sig.ra RI 1 è seguita dalla psicologa __________ dal mese di dicembre 2020 e dalla sottoscritta dal mese di giugno 2021. Come terapeuti abbiamo potuto verificare una condizione di estrema fragilità a livello psicopatologico come depressione maggiore con somatizzazioni a vari livelli, inserita nell'ambito di un disturbo di personalità. Bisogna dire che la depressione insorta circa 1,5 anno fa si è sviluppata nell'ambito di un contesto lavorativo difficile e conflittuale; ma sicuramente su una base personologica già molto fragile. Questi due elementi contribuiscono ad un quadro psicopatologico complesso che non solo non permette alla paziente di rientrare nel precedente posto di lavoro, ma compromette in misura importante la sua capacità di recuperare l'abilità lavorativa in generate. Nel mese di giugno 2021 si è presentata una situazione acuta e ingestibile al domicilio che ha richiesto un ricovero in ambiente protetto. Dopo il ricovero la paziente mostra un miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva acuta, ma tutt'ora permane un importante livello di ansia invalidante, difficoltà ad affrontare le banali attività quotidiane, apatia e isolamento sociale con dolori cronici permanenti. Nel contesto di questo quadro clinico e ai fini di una previsione per il futuro vi è assolutamente da considerare l'importante disturbo di personalità misto (dipendente-schizotipico) che contribuisce in maniera consistente alla cronicizzazione del disturbo e alla difficoltà a trovare le risorse, e a recuperare la capacità lavorativa a breve-medio termine. In questo stato la paziente non è in grado di rimettersi sul mercato di lavoro ed è da considerare un’inabilità lavorativa completa.” (doc. XIII/1)
Il dr. __________ del SMR si è espresso in merito il 7 ottobre 2021 nel senso che “la dr.ssa __________ certifica chiaramente un peggioramento intervenuto a giugno 2021 cioè intervenuto in epoca successiva rispetto alla data della decisione impugnata e dovrà pertanto formare l'oggetto di una domanda di revisione” (doc. XV/1).
Alle conclusioni del medico SMR, specialista in psichiatria, formulate dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle certificazioni dei curanti, questo giudice ritiene di poter aderire, non essendovi motivo di scostarsi.
Del resto le certificazioni degli psichiatri che hanno in cura l’assicurata dal giugno 2021, ossia dal momento del suo peggioramento avvenuto a dipendenza di una “situazione acuta e ingestibile al domicilio” (doc. XIII/1), si limitano a descrivere le condizioni dell’assicurata al momento del ricovero e le cure dispensate, ma rispetto alla situazione precedente e alle valutazioni del dr. __________ non aggiungono alcun elemento nuovo rilevante e nemmeno adducono ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione potrebbero essere considerate errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di distanziarsi dalle conclusioni tratte dal SMR sulla base delle certificazioni acquisite agli atti (fino alla data determinante della resa della decisione contestata), non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e vanno quindi tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima situazione della ricorrente.
Nè del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Le motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR, appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le certificazioni del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa __________ e della psicoterapeuta __________ non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni del dr. __________ e del dr. __________ del SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Occorre quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: 28 giugno 2021) data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 18 maggio, 1. settembre e 7 ottobre 2021 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal febbraio 2020 l’interessata aveva presentato un’inabilità lavorativa a motivo di problematiche psichiche, tale incapacità era tuttavia riferita soltanto all’ultima attività lavorativa di collaboratrice bar/mensa presso l’allora datore di lavoro (con il quale ha poi interrotto il rapporto di lavoro con effetto dal 30 giugno 2021), mentre che i altri ambienti di lavoro, sia nell’attività abituale che in altre adeguate, non vi era alcuna inabilità lavorativa.
La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Per quanto infine riguarda al peggioramento segnalato dal 30 giugno 2021, con un ricovero presso l’Ospedale __________ protrattosi sino all’11 settembre 2021 e relativa certificazione di inabilità lavorativa (doc. I, VII/1), detto peggioramento è successivo alla decisione contestata e non può quindi trovare considerazione in questa sede, ma dovrà se del caso, come giustamente osservato dall’Ufficio AI nella sua risposta di causa (doc. IX), essere valutato nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni che l’assicurata ha la facoltà di presentare.
2.9. In assenza quindi di un’inabilità lavorativa e di una conseguente incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a ragione con la decisione censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto alla ricorrente alcuna prestazione AI.
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Come già anticipato, all’assicurata va comunque fatto nuovamente presente che il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa facendo pervenire il 28 settembre 2021 l’apposito certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale.
Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria risulta che la ricorrente vive sola, è senza attività lucrativa, non possiede alcuna sostanza e ha presentato richiesta di prestazioni assistenziali nel settembre 2021 (doc. VI/1 e XI/1). Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione, l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003; U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.
Le spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico della ricorrente. Conformemente al consid. 2.10., esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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