AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2021.78
Data decisione, Autorità: 20.12.2021, TCA
Titolo: Richiesta di prestazioni respinta in assenza di invalidità rilevante. Accertamenti medici ed economici sono ok. Decisione confermata malgrado la produzione con il ricorso di nuovi atti medici
Incarto n. 32.2021.78
FC
Lugano 20 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1960, di professione ausiliaria di pulizie, nel maggio 2020, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli atti dall’assicurazione disoccupazione, con decisione del 27 aprile 2021, confermativa di un progetto del 25 febbraio 2021, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa unicamente per il periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, e, quindi, l’assenza di un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (doc. IV/1).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata, dapprima personalmente e quindi rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo nuova documentazione medica e chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti (doc. I, VII).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. IX). Con osservazioni del 25 agosto 2021 la ricorrente, tramite il suo legale, si è dal canto suo riconfermata nelle sue domande e allegazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta la domanda di prestazioni del maggio 2020, l’Ufficio AI ha interpellato la curante dr.ssa __________, internista, la quale, nel rapporto del 10 aprile 2020, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Ectropion della mucosa emorroidale in: -st. da emorroidectomia see. Milligan Morgan (1984), - st. da diversi interventi di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st. da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali, Sindrome del colon irritabile, Disturbi depressivi reattivi a disadattamento sociale”, ha dichiarato di non aver attestato inabilità lavorative, salvo poi specificare il 16 aprile 2020 che la paziente era inabile in misura completa nell’ultimo lavoro svolto di ausiliaria di pulizie (doc. AI pag. 22 e 45). La curante ha allegato documentazione relativa a consulti nel reparto di proctologia dell’Ospedale __________, in relazione all’accertamento e alla cura dell’ Ectropion della mucosa emorroidale (doc. AI pag. 25 – 31), un rapporto medico del 2 dicembre 2015 del dr. __________, psichiatra (attestante una sindrome da disadattamento con reazione ansioso depressiva ICD-10 F43.22; doc. AI pag. 34) e rapporti radiologici della clinica __________ (MRI alla coscia e alla gamba destra il 9 aprile 2014 e alla colonna lombare il 30 settembre 2013, RM al rachide lombare sacrale il 9 ottobre 2013, TAC addominale il 28 giugno 2012; doc. AI pag. 35-40). Il 18 maggio 2020 la curante ha confermato le medesime diagnosi invalidanti precisando di aver attestato un’inabilità lavorativa quale donna delle pulizie dal 6 febbraio al 31 maggio 2020 (doc. AI pag. 71).
Con rapporto del 3 agosto 2020 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le diagnosi poste dalla curante, ha descritto come segue la situazione dell’assicurata:
" 60 enne, dipendente 100 %, ha sempre lavorato nel ramo delle pulizie. Disoccupazione annunciata dal 25.03.2017 per ricerca lavoro al 100%. In assistenza da 01.2020.
L'A. è stata operata diverse volte per malattia emorroidale come anche delle ragadi recidivanti su spasmi sfinteriali. Visto l'ipertono sfinteriale con una grave dissinergia sono state prescritte delle sedute di fisioterapia pelvica, ha eseguito solo due sedute viste le feste natalizie. Presa in carico psichiatrica nel 2015 con il Dr. __________ a seguito di sindrome da disadattamento con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out.
L'A paziente riferisce che da novembre 2019 a oggi ha avuto un solo evento di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha più avuto dolori alla defecazione assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa di essere convocata dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su probabile colon irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al lattosio e al glutine. Dal 6.02.2020 si è rivolta alla curante di base dr.ssa __________ per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, inoltre dolori addominali, depressa, perché senza lavoro fisso. Psicoterapia delegata a psicoterapeuta __________.”
Ha quindi giudicato l’assicurata inabile in misura completa dal 6 febbraio 2020 (doc. AI pag. 110).
Nel febbraio 2021 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la dr.ssa , la quale, il 6 febbraio 2021, ha confermato le medesime diagnosi, attestando un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, precisando che la situazione era invariata e di aver visitato la paziente solo una volta in dicembre 2020 per i medesimi disturbi addominali e perineali (doc. AI pag. 123). La dr.ssa __________ dell’, chirurga, il 18 febbraio 2021 ha riferito di aver visitato la paziente per i problemi proctologici, l’ultima volta il 13 gennaio 2020, non attestando alcuna inabilità lavorativa per la patologia proctologica (doc. AI pag. 133).
Con nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le medesime diagnosi, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa unicamente nel periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141).
Contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione del 25 febbraio 2021 (con il quale veniva prospettata la reiezione della domanda di prestazioni, doc. AI pag. 143), l’assicurata ha prodotto una certificazione del 7 aprile 2021 della curante, la quale ha affermato quanto segue:
" Certifico che a causa delle sue condizioni psicofisiche stabilizzate ormai dal mese di maggio 2020 senza cambiamenti significativi la signora RI 1 non è in grado di lavorare al 100%, come donna di pulizie. Il mio ultimo certificato medico rilasciato per l’assicurazione disoccupazione certifica una inabilità lavorativa del 100% fino al 30.08.2020. Valuto che la signora RI 1 dal 01.09.2020 può svolgere lavori di pulizia leggeri per circa 4 ore lavorative al giorno.
Sarebbe auspicabile una ulteriore valutazione medica della sua capacità lavorativa.” (doc. AI pag. 154)
Nelle Annotazioni del 26 aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR, ha affermato quanto segue:
" (…)
Considerazioni:
Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale in:
st.da emorroidectomia sec. Milligan Morgan (1984)
st.da diversi interdenti di emorroidectomia ( almeno 3 volte)
st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfonteriali.
Colon spastico su stress emotivo.
Fino all'attualità non è posta alcuna indicazione chirurgica.
Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________, senza ricorso a psicofarmacoterapia.
Inoltre dalla documentazione allegata in sede di audizione (unicamente una relazione della curante di base Dr.ssa __________ del 07.04.2021), si evince:
non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun oggettivo peggioramento dello stato di salute;
non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al PS;
non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento
aggettivo del suo stato di salute;
non esiste un piano di terapia fisica, farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una blanda terapia per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio di paraffina usato per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti, lenitive, protettive, isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale regolarità intestinale; Proctosynalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli eczemi anali, nelle infiammazioni del retta, nel prurito all'ano; Kamillosan -fitopreparato a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale antinfiammatorio, lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero disinfettante con proprietà calmante e deodorante) riabilitativa ed anche l'ipotesi di presa in carico psicoterapica ventilata dalI'A. in sede di audizione non si è concretizzata a tutt'oggi;
non esiste alcun blocco articolare;
esiste una generica attestazione di incapacità lavorativa.
Pertanto quanto emerso in sede di audizione non impedisce lo svolgimento dell’attività di ausiliaria di pulizie, come già richiesto all'ufficio disoccupazione e come certificato dalla Dr.ssa __________ allo stesso ufficio di disoccupazione.” (doc. AI pag. 159)
Con la decisione del 27 aprile 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, con le seguenti motivazioni:
" (…)
Esito degli accertamenti:
La documentazione acquisita all'incarto oggettiva l'incapacità lavorativa per il periodo dal 06.02.2020 al 30.06.2020, in seguito viene ritenuta nuovamente abile al lavoro. Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe rassegnazione di provvedimenti professionali.
Osservazioni
In merito alle osservazioni presentate con raccomandata 16.04.2021 precisiamo che la documentazione medica inoltrata è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha concluso la sua valutazione ritenendo che non vi sono le premesse per giungere ad una differente valutazione rispetto a quella riportata sul progetto di decisione.” (doc. AI pag. 43)
Con la sua “richiesta di rivalutazione della decisione del 27 aprile 2021”, da considerarsi alla stregua di un ricorso avverso la decisione di diniego, l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova documentazione medica, sulla quale si è pronunciato il SMR il 15 luglio 2021 (doc. IX/1; cfr. al consid. 2.7).
2.7. Nel caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti e i rapporti radiologici relativi agli accertamenti eseguiti, che se l’assicurata aveva avuto un periodo di inabilità lavorativa completa a far tempo dal mese di febbraio 2020, a dipendenza delle affezioni proctologiche, tuttavia dalla fine del mese di maggio 2020 aveva riacquistato la piena capacità lavorativa.
In particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica valutata dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti relativi agli accertamenti effettuati, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.
Non vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della dr.ssa __________ del SMR, la quale, nei rapporti del 3 agosto 2020, 24 febbraio e 26 aprile 2021, dopo accurata valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, ammesse le diagnosi poste dalla curante di “Ectropion della mucosa emorroidale in: -st.da emorroidectomia sec. Milligan Morgan (1984), -st.da diversi interventi di emorroidectomia ( almeno 3 volte), -st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriati”, ha ben descritto la situazione dell’assicurata, la quale era stata operata diverse volte per malattia emorroidale e ragadi recidivanti su spasmi sfinteriali ed era in cura presso la dr.ssa __________ dal febbraio 2020 per emmorroidi con perdite ematiche, dolori addominali spasmiformi e fastidio rettale importante. Era inoltre depressa, perché senza lavoro fisso, essendo stata in cura presso il dr. __________ nel 2015 per sindrome da disadattamento con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out, e in seguito seguita dallo psicoterapeuta __________ (doc. AI pag. 110, rapporto del 3 agosto 2020).
Preso atto delle ulteriori certificazioni della curante del febbraio 2021 (la quale ha attestato un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 e precisato che la situazione era invariata; doc. AI pag. 123) e della dr.ssa __________ dell’__________, chirurga (che non attestato inabilità, ma ha riferito di aver visitato l’assicurata per i problemi proctologici; doc. AI pag. 133), con il nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________ del SMR ha confermato le medesime diagnosi e riferito della problematica emorroidale, osservato peraltro come la prescritta fisioterapia pelvica era stata eseguita solo in due sedute. Quanto alla sfera psichica, ha rilevato che l’assicurata era stata presa a carico nel 2015 dal dr. __________, psichiatra, a seguito di sindrome da disadattamento con reazione ansiosa-depressiva (ICD10 F43.22) secondaria a burn-out e la psicoterapia era quindi stata delegata allo psicoterapeuta __________, venendo tuttavia poi “interrotta dall'assicurata che non desidera assumere antidepressivi”. Ha pure ricordato che la paziente aveva riferito “che da novembre 2019 a oggi ha avuto un solo evento di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha più avuto dolori alla defecazione, assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa di essere convocata dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su probabile colon irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al lattosio e al glutine”. Ella si era rivolta inoltre il 6 febbraio 2020 alla curante di base dr.ssa __________ “per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, inoltre dolori addominali, depressa, perché senza lavoro fisso. Ha quindi concluso attestando un’inabilità lavorativa completa unicamente nel periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141). Queste conclusioni sono state confermate dalla dr.ssa __________ anche dopo aver esaminato la certificazione del 7 aprile 2021 della curante (per al quale le condizioni psicofisiche erano invariate e stabilizzate dal mese di maggio 2020 con un’inabilità lavorativa come donna di pulizie completa fino al 30 agosto 2020 e in seguito potendo lavorare in lavori leggeri per circa 4 ore lavorative al giorno; doc. AI pag. 154), nelle Annotazioni del 26 aprile 2021, con le quali ha fatto con pertinenza notare che dalla certificazione della curante non emergevano nuove diagnosi e non era oggettivato alcun peggioramento, in assenza peraltro di ricoveri o consultazioni d’urgenza e non essendoci, oltre all’attuale “blanda terapia per le emorroidi”, alcun piano di terapia fisica, farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora, o riabilitativa, e l’attestazione di inabilità lavorativa fosse formulata in modo generico. Per quanto riferito alla sfera psichiatrica, il medico SMR ha con pertinenza fatto notare che non emergeva dagli atti l’esistenza di una presa a carico psichiatrica, ma unicamente psicoterapeutica con lo psicologo __________, senza ricorso a psicofarmacoterapia. Alla luce di queste riscontri, la dr.ssa __________ ha con pertinenza concluso che l’assicurata non era impedita nello svolgimento dell’attività di ausiliaria di pulizie, come del resto era stato certificato dalla dr.ssa __________ all’attenzione dell’ufficio di disoccupazione (doc. AI pag. 159; cfr. al consid. 2.6 in esteso).
A detta valutazione, che appare ben motivata ed approfondita, formulata sulla base di un attento esame del caso, a ragione l’Ufficio AI ha fatto riferimento, laddove ha concluso che dal 1. luglio 2020 andava ammessa di nuovo una capacità lavorativa totale. A queste conclusioni questo giudice ritiene di doversi conformare, la scarna attestazione di inabilità lavorativa della curante (totale dal febbraio all’agosto 2020 e in seguito del 50%; doc. AI pag. 154), appare formulata assai genericamente e sprovvista della necessaria motivazione e non fornisce in tutta evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine di giugno 2020, ricordato peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).
2.8. La ricorrente ha contestato tali conclusioni di fronte a questo giudice, producendo nuove certificazioni mediche. Ha avantutto prodotto uno scritto del 12 maggio 2021 del dr. __________, chirurgo della mano, che ha affermato:
" (…)
Diagnosi
Artrosi trapezio-metacarpaie bilaterale sintomatica.
Anamnesi
Da anni la paziente soffre di dolori ai pollici con progressiva limitazione in alcune attività manuali.
Esame obiettivo
Lieve tumefazione trapezio-metacarpale bilaterale, prevalente a sinistra. Dolore e scroscio articolare alla mobilizzazione trapezio-metacarpale. Deficit stenico alle pinze coi pollici,
Esami radiologici
Alle radiografie eseguite oggi si constata l'artrosi trapezio-metacarpale, più avanzata a sinistra,
Valutazione e procedere
In considerazione della sintomatologia, potrebbe già essere indicato un intervento chirurgico di trapeziectomia ed artroplastica trapezio-metacarpale. La paziente al momento vorrebbe soprassedere su tale trattamento e consiglio pertanto dì recarsi in ergoterapia per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie strumentali, per le istruzioni di ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.” (doc. A1)
Ha inoltre prodotto un certificato del 15 febbraio 2019 della dr.ssa __________, internista, attestante che “la paziente da ora è abile al lavoro ma non può alzare pesi al di sopra dei 5 kg” (doc. A2). Inoltre varie certificazioni, rese sempre dalla dr.ssa __________ (e dalla dr.ssa __________) all’attenzione dell’assicurazione disoccupazione, certificanti inabilità lavorative totali in alcuni giorni dal giugno al settembre 2017, dal 23 febbraio al 2 marzo, dal 12 marzo al 13 marzo, dal 2 luglio all’11 settembre 2018, il 15 novembre 2018, il 13 febbraio 2019 (doc. A/3-19), oltre ad uno scritto del 25 febbraio 2019 dell’assistente sociale signora __________, dell’Organizzazione __________, che ha attestato alla cassa di disoccupazione che l'assicurata era seguita, anche se non in modo regolare, sia da lei che dalla psicologa __________ (doc. A/21), oltre ad un’attestazione dello psicologo __________ del 19 aprile 2021 del seguente tenore:
" La paziente in oggetto viene inviata in consultazione dalla Dr.ssa __________, suo medico curante, nel mese di febbraio 2020. I nostri incontri avvengono con cadenza regolare in studio e a distanza a causa della pandemia. La signora RI 1 presenta sintomi depressivi e d'ansia riconducibili alla sua storia di vita personale. Malgrado le problematiche di salute certificate dal suo medico curante, esprime il desiderio di potere riprendere un ruolo professionale attivo. Nonostante questa volontà, le sue difficoltà non le permettono-di investire le energie necessarie a riposizionarsi sul mercato del lavoro. Questa situazione esacerba la sua sintomatologia influendo negativamente sul suo percorso terapeutico.
Il suo desiderio di uscire da questa situazione è confermato dalla costanza dei nostri incontri, interrotti solo a causa di un mio congedo (da agosto 2020) e ripresi in concomitanza con il mio ritorno durante il mese di marzo 2021.” (doc. A/20)
La documentazione è stata sottoposta alla dr.ssa __________del SMR, la quale il 15 luglio 2021 si è espressa come segue:
" Giunge agli atti la seguente documentazione:
Osservazioni dell'A del 27.05.2021 che per la prima volta sottolinea di essere affetta da artrosi trapezio-metacarpale bilaterale sintomatica;
Rapporto medico del Dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano, del 12.05.2021 che attesta: (…)
"Trattasi di nuovo riscontro di cui non avevamo alcuna nozione in precedenza circa una patologia degenerativa interessante le mani, verosimilmente reperto congrua con l'età dell'A che determina progressiva limitazione in alcune attività manuali con lieve tumefazione trapezio-metacarpale bilaterale ... per la quale potrebbe già essere indicato un intervento chirurgico di trapeziectomia ed artroplastica trapeziometacarpale.
II Dr. __________ certifica potrebbe già essere indicato un intervento chirurgico ponendo l'accento sull'indicazione relativa all'intervento suggerito, per il quale la paziente al momento vorrebbe soprassedere ... e per il quale l'A ancora a tutt'oggi, nonostante la prescrizione dello specialista in chirurgia della mano non si è rivolta ad un ergoterapista per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie strumentali, per le istruzioni di ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.
Tutto ciò denota la scarsità dell'affezione e i modesti limiti funzionali a questa correlati tanto da non indurre l'A a sottoporsi neanche a banali applicazioni strumentali né tanto meno ad effettuare un incontro con un ergoterapista per ricevere istruzioni per un corretto atteggiamento ergoterapico ed eventuale uso di tutori;
•• Nel fascicolo disoccupazione ai nostri atti non compare mai una certificazione
riportante un limite di sollevamento; qualora ne fosse stata fatta menzione non avrei esitato a riportarlo nel rapporto finale SMR del 24.02.2021 e non modifica nella sostanza le conclusioni del rapporto SMR del 24.02.2021;
IL 100% dal 26.06.2017 al 27.06.2017, compreso
IL 100% dal 28.06.2017 al 30.06.2017
IL 100% dal 20.07.2017 al 25.07.2017
IL 100% 28.07.2017 al 05.09.2017
IL 100% 25.09.2017
IL 100% dal 23.02.2018 al 02.03.2018
IL 100% dal 12.03.2018 al 13.03.2018
IL 100% dal 02.07.2018 al 13.07.2018 e dal 14.07.2018 al 04.09.2018 nuovamente e completamente abile dal 05.09.2018
IL 100% dal 17.08.2018 al 11.09.2018,
IL 100% 15.11.2018; nuovamente e completamente abile dal 16.11.2018
IL 100% 13.02.2019; nuovamente e completamente abile dal 14.02.2019. Non può sollevare pesi
5 Kg.
•• Si tratta di brevi periodi di incapacità lavorativa anche solo di un giorno, ad eccezione dei periodi dal 28.07.2017 al 05.09.2017 e dal 02.07.2018 al 11.09.2018 che esulano quindi dall'inizio di malattia di lunga durata e di conseguenza dal periodo di incapacità lavorativa indicato dall'A nel formulario ufficiale Al e certificato dalla Dr.ssa __________;
(…)
Lo psicoterapeuta signor __________ evidenzia pertanto la complessità dell'A a riposizionarsi sul mercato del lavoro, le difficoltà personali dell'A nel riprendere un ruolo attivo legate verosimilmente anche all'età dell'A stessa; tali elementi non possono essere assunti a carattere di patologia psichica.
Infatti per il pregresso ed ancora attualmente non esiste una presa in carico psichiatrica né la prescrizione di psicofarmaci; la Dr.ssa __________ nel suo rapporto medico per Assicurazioni Invalidità del 10.04.2020 non menziona alcuna patologia psichiatrica ed attesta; Prognosi sulla capacità lavorativa: Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta __________, ev. Farmacoterapia antidepressiva; non certifica alcuna incapacità lavorativa e puntualizza inoltre: Attualmente quale attività può svolgere la paziente? Tutte le attività precedentemente svolte.
Sempre la Dr.ssa __________ nel successivo rapporto medico per Assicurazioni Invalidità del 18.05.2020 elenca in diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: Disturbi depressivi reattivi a disadattamento sociale e conferma: prognosi sulla capacità lavorativa: Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta __________, ev. Farmacoterapia antidepressiva. Attesta un'inabilità lavorativa dal 06.02.2020 al 31.05.2020.
Nel rapporto medico per Al del 06.02.2021 la curante di base Dr.ssa __________ attesta: IL 100% 06.02.2020-30.06.2020. Come anticipato nel rapporto del 18.05.2020, si è rivolta a me dal 06.2020 per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, dolori addominali. Depressa perché senza lavoro fisso, la situazione non è cambiata in modo significativo nel corso dell'ultimo anno. Situazione, sintomatologia medica attuale: invariata rispetto al precedente rapporto del 18.05.2020: sanguinamento e fastidio da emorroidi, dolori addominali, a volte scariche diarroiche, umore depresso, preoccupata perché senza lavoro. Prescrizione medica attuale: Daflon 500 mg 1-0-1, olio di paraffina, Proctosynalar, Kamillosan. lo non ho richiesto consulti specialistici.
Prognosi sulla capacità lavorativa sfavorevole (età, congiuntura, Pandemia Covid,
mancata formazione). La psicoterapia delegata è stata interrotta dalla paziente; non desidera assumere antidepressivi.
Attualmente quale attività può svolgere la paziente? Tutte le attività precedentemente svolte.
Nessun cambiamento sostanziale dal maggio 2020 (rapporto precedente), visitata
so/o una volta in dicembre 2020 per medesimi disturbi addominali perineali: mi ha
informato che in febbraio 2021 ci sarebbe stata la revisione Al. Per il resto mi richiede solo ricette, ultima il 30. 12.2020.
Pertanto la Dr.ssa __________, a riprova dell'esiguità dei disturbi patiti dall'A, oltre alla sua presa in carico del 02.2020 visita solo una volta nel 12.2020 l'A stessa, riscontrando i consueti disturbi dell'apparto gastrointestinale/proctologico, non invia l'A a consultazioni specialistiche, non prescrive psicofarmaci, non formula una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 necessitante di una presa a carico specialistica psichiatrica e non evidenzia patologie con influsso anche solo parziale e duraturo sulla capacità lavorativa;
•• Tale attestazione non riveste alcun elemento clinica.
Considerazioni:
Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale in: st.da emorroidectomia sec. Milligan Morgan (1984), -st.da diversi interventi di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali. Colon spastico su stress emotivo.
Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________ a cui l'A si è nuovamente annunciata da marzo 2021, senza ricorso a psicofarmacoterapia. Tutti questi elementi depongono per una scarsità dei disturbi psichici patiti dall'A tanto da indurmi a non annoverare alcuna patologia psichiatrica nel rapporto finale SMR del 24.02.2021. Ribadisco che non sono mai segnalati segni e sintomi di un episodio depressivo come descritto ai sensi ICD-10 o in altre classificazioni interazionali bensì è posto esclusivamente l'accento su situazioni congiunturali e sociali (difficoltà a reperire un posto di lavoro fisso) umanamente comprensibili ma che di per sé non costituiscono uno stato di malattia ne possono essere curati con misure mediche.
Inoltre dalla documentazione allegata in sede di audizione e di ricorso al TCA si evince:
a) Ad eccezione dell'artrosi alle mani di recente riscontro (vedi punto 2) non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun aggettivo peggioramento dello stato di salute. Infatti riguardo le affezioni di carattere somatico la specialista in chirurgia viscerale EBSQ Coloproctology Dr.ssa __________, specialista nel campo dei disturbi lamentati dall'A che ha avuto in cura la stessa dal 2016 al 2020, per un totale di solo 5 consultazioni elenca le diagnosi patite dall'A così come integralmente riportate nel rapporto finale SMR sia del 03.08.2020 che del 24.02.2021.
La Dr.ssa __________ certifica: Visto l'ipertono sfinteriale ... prescrivevo delle sedute di fisioterapia pelvica, ... ha eseguito a solo due sedute viste le feste natalizie. ...La paziente è in attesa di essere convocata dalla dietista, visti dolori addominali spasmiformi su probabile colon irritabile con meteorismo.
È importante continuare con la fisioterapia pelvica, eventualmente anche dei lavaggi con delle perette. Rivedrò la paziente al termine delle sedute di fisioterapia pelvica, per decidere se eseguire ... una manometria presso il Dr med. __________ ... eventualmente una defeco-RM per escludere una progressione visto il disturbo defecatorio della paziente.
L'A non ha mai dato seguito alle indicazioni prescritte dalla Dr.ssa __________ per le affezioni di sua competenza, patologie senza dubbio fastidiose, ma non classificabili come invalidanti.
Da ultimo la Dr.ssa __________ attesta: per la patologia proctologica diagnosticata nel 2020 non sussiste incapacità.
Inoltre dal rapporto medico redatto in data 06.02.2021 dalla Dr.ssa __________ si apprende che l'A si è rivolta a me dal 06.2020 per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, dolori addominali, ma di entità tale da non indurre la curante di base ad inviare nuovamente in consultazione l'A con la specialista Dr.ssa __________ (io non ho richiesto consulti specialistici) e di non dar seguito agli approfondimenti prescritti dalla specialista stessa nel gennaio 2020;
b) non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al PS; anche le consultazioni specialistiche di chirurgia proctologica sono state estremamente esigue nel corso degli anni e l'A non ha dato mai seguito alle indicazioni poste dalla specialista in chirurgia viscerale EBSQ Coloproctology Dr.ssa __________; ciò ad ulteriore riprova della scarsità dei disturbi somatici patiti dall'A che soffre di una patologia sicuramente fastidiosa ma non invalidante;
c) non esiste un'attuale indicazione assoluta ad un intervento chirurgico proctologico né tanto meno di chirurgia della mano;
d) non esiste un piano di terapia fisica, farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una blanda terapia per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio di paraffina usato per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti, lenitive, protettive, isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale regolarità intestinale; Procto-synalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli eczemi anali, nelle infiammazioni del retto, nel prurito all'ano; Kamillosan-fitopreparato a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale antinfiammatorio, lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero disinfettante con proprietà calmante e deodorante) riabilitativa ed anche la presa in carico psicofarmacoterapica ventilata dalla Dr.ssa __________ dal 04.2020 non si è concretizzata a tutt'oggi;
e) esiste unicamente una successiva attestazione di incapacità lavorativa per la disoccupazione redatta dalla Dr.ssa __________ con il 100% fino al 30.08.2020 e IL 50% dal 01.09.2020 con indicazione che l'A può svolgere lavori di pulizia leggeri per circa 4 ore giorno.
Conclusioni
Tutta la documentazione presentata dall'assicurata sia in sede di audizione che ricorsuale non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a quanto valutato nel rapporto finale SMR del 24.02.2021.” (doc. IX/1)
A tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame dell’incarto, che prende approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dall’assicurato, sulle allegazioni del dr. __________, della dr.ssa __________, dello psicologo __________ e dell’assistente sociale, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.
Alle conclusioni del medico SMR occorre aderire, ove peraltro si osservi che l’assicurata non ha prodotto alcuna nuova certificazione della curante dr.ssa __________, e questo a conferma della stabilità della situazione, peraltro confermata anche dalla dr.ssa __________, la quale ha indicato un’abilità lavorativa completa (con limite di sollevamento di 5 kg), salvo l’attestazione di sporadiche e brevi inabilità lavorative. Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza quelle allegate al ricorso non aggiungono insomma, ad eccezione dell’artrosi alle mani di recente riscontro e che in ogni modo non giustifica (per il momento) alcuna inabilità lavorativa (doc. A/1), alcun elemento nuovo rilevante. L’assicurata nemmeno adduce e sostanzia le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione sarebbero errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di distanziarsi dalle conclusioni del SMR, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e vanno tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima situazione della ricorrente.
Le motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR dr.ssa __________, appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come la ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni della dr.ssa __________e dello psicoterapeuta __________ non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________ del SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Nè del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: 27 aprile 2021) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 3 agosto 2020, 24 febbraio e 26 aprile 2021 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal febbraio 2020 l’interessata aveva presentato un’inabilità lavorativa a motivo delle affezioni gastroenterologiche, dal mese di luglio 2020 tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata.
La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale dell’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.
2.9. In simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità lavorativa dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa a partire dal 1° luglio 2020, l’assicurata non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.3), ragione per cui non gli può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La decisione contestata dell’Ufficio AI va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurata va comunque fatto nuovamente presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica (segnatamente in relazione agli addotti problemi alle mani e a quello proctologici), ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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