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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.143
Data decisione, Autorità: 05.04.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa fiscale. Censure dirette contro tale decisione formulate solo con il reclamo
RE 1
Incarto n. 14.2023.143
Lugano 5 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.99 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 11 ottobre 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.– (indicando quale causa del credito: “Decreto 16/10/2020 n. 25557 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”) e fr. 50.– (per “Tassa diffida di pagamento 22-03-23”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 ottobre 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca. Entro il termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni al reclamo.
C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2023, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 2'700.– (ad esclusione quindi della tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2023 chiedendone implicitamente l’annullamento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 16 ottobre 2020 prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF per la multa di fr. 2'700.– inflitta all’escusso (per non aver consegnato la dichiarazione relativa alle imposte cantonale e federale diretta del 2019 nonostante un richiamo e una diffida) – ma, implicitamente, non per la tassa di diffida di fr. 50.– del 22 marzo 2023 – e ha pertanto rigettato l’opposizione di RE 1 limitatamente a fr. 2'700.– dopo aver constatato ch’egli non aveva presentato osservazioni all’istanza.
Nel reclamo RE 1 si dice “costretto ad inoltrare ricorso riguardo alla decisione commiatami di una multa disciplinare di CHF. 2700,00”. Malgrado le sue contestazioni riguardino esclusivamente la decisione di multa e il reclamo sia indirizzato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, l’impugnativa è stata considerata diretta in realtà contro la decisione di rigetto dell’opposizione, alla quale era allegata, pur dando al ricorrente la possibilità, menzionata nell’invito per anticipo del 7 dicembre 2023, di comunicare la sua intenzione di ricorrere contro la decisione di multa anziché versare l’anticipo. Ora, non solo egli l’ha versato, ma non ha chiesto di considerare il suo ricorso come diretto contro la decisione di multa. Da questo punto di vista il reclamo appare ricevibile.
Il reclamante contesta la multa affermando di aver inviato all'Ufficio di tassazione "la documentazione necessaria (biglietti traghetti)” per dimostrare la sua presenza all'estero al momento dell'intimazione della diffida e che non riuscire a recuperare il tracciamento della sua richiesta di proroga del termine per produrre la dichiarazione di tassazione del 2020, inviata per posta A. Ritiene però che tale prova non può essergli imposta, non vigendo l'onere di corrispondere per raccomandata. A suo dire, il termine per presentare la dichiarazione non è ancora scaduto stante la sua domanda di proroga.
5.1 Ora, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono inammissibili in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Fondato interamente su fatti che non possono essere presi in considerazione nella presente procedura, il reclamo è irricevibile.
5.2 Ad ogni modo, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF il convenuto non può far valere in sede di rigetto dell’opposizione eccezioni che si sono verificate prima della decisione invocata dall’istante come titolo di rigetto (sopra consid. 2; DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Orbene, RE 1 avrebbe apparentemente potuto – e dovuto – sollevare le sue critiche, che riguardano unicamente la decisione di multa (e non quella di rigetto dell’opposizione) per fatti (diffida, domanda di proroga) a prima vista avvenuti prima della sua emanazione, impugnando la decisione di multa entro il termine di ricorso di trenta giorni indicato in quell’atto alla cifra 4. Anche se egli avesse presentato le sue censure già in prima sede, il Giudice di pace avrebbe comunque sia dovuto accertarne la tardività e di conseguenza l’irricevibilità.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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