AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.56
Data decisione, Autorità: 16.05.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Aggiudicazione. Valutazione offerte
Incarto n. 52.2023.56
Lugano 16 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2023 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 1° febbraio 2023 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di un tratto stradale all'CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 gennaio 2022 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per gli interventi di risanamento delle infrastrutture pubbliche situate in Via __________ dall'imbocco sulla strada cantonale ai posteggi di __________ (FU 19/2022 pag. 6).
Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pos. 224.100):
Economicità 50%
Attendibilità dei prezzi d'offerta 15%
Attendibilità programma lavori 15%
Referenze per lavori eseguiti analoghi 12%
Formazione degli apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
B. Entro il termine utile sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 599'689.30 e fr. 869'951.75. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la commessa alla RI 1, giunta prima in graduatoria con l'offerta dal prezzo più basso e un punteggio di 5.80.
C. Contro la delibera, il 20 maggio 2022 l'CO 1, seconda classificata, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Con decisione del 14 ottobre 2022 la Corte ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione municipale e rinviando gli atti al committente per nuova decisione (STA 52.2022.161). Il Tribunale ha respinto le censure tendenti all'esclusione dell'offerta della RI 1 per carenze formali. In relazione alla valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione annunciati, esso ha rilevato che in merito a una referenza addotta dalla RI 1 (PGS lotto __________ , ) il committente non aveva raccolto le informazioni necessarie per determinarne la validità secondo le regole di gara. Inoltre, due dei tre dipendenti dichiarati in perfezionamento professionale dalla deliberataria non potevano essere conteggiati ai fini dell'attribuzione del punteggio. Dubbia appariva pure la posizione del terzo dipendente, A. Infine, il Tribunale ha seguito la tesi dell'insorgente secondo cui le tempistiche di lavoro indicate dalla terza ditta classificata, E, non corrispondevano al programma lavori allegato alla sua offerta. Tale incongruenza meritava di essere corretta dal committente. A quest'ultimo sono quindi stati rinviati gli atti per nuova decisione, previo esperimento delle verifiche del caso.
D. Ripreso possesso dell'incartamento, l'ente appaltante ha raccolto informazioni presso il Comune di __________ in relazione alle opere oggetto della referenza addotta dalla RI 1 e concluso per l'ammissibilità della stessa. Ha inoltre interpellato la predetta concorrente in merito alla posizione del dipendente A__________, giungendo alla conclusione che il collaboratore possa essere conteggiato tra il personale in perfezionamento professionale. Il committente ha infine analizzato il programma lavori della ditta E__________, da cui è emersa una tempistica di 120 giorni lavorativi, e verificato anche quello degli altri concorrenti. Rivalutato il relativo criterio di aggiudicazione la stazione appaltante ha stilato la seguente classifica finale.
CO 1 5.73
RI 1 5.63
E__________ 5.08
__________ B____________________ 4.87
C__________ 3.23
Con decisione del 1° febbraio 2023 il committente ha quindi deliberato la commessa alla CO 1.
E. Contro la predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, chiedendone l'annullamento e la conseguente delibera in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il committente avrebbe dovuto estromettere l'offerta della C__________ in quanto mancante del programma lavori. Inoltre, le tempistiche calcolate per la ditta E__________ non sarebbero corrette, dovendosi attestare a 125 giorni. Il programma lavori dell'impresa deliberataria, inoltre, mostra che la stessa ha previsto ben due periodi di fermo cantiere. Tali giorni di inattività dovrebbero essere comunque conteggiati. Anche le tempistiche indicate dalla __________ B__________ meritano di essere corrette con l'aggiunta di un giorno per lo sgombero dei macchinari, che la stessa non ha compreso nel totale.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la bontà del proprio operato, conforme alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale.
G. Pure CO 1 si oppone al gravame. Avversa le tesi della ricorrente e sostiene che andrebbero piuttosto riviste le tempistiche indicate da quest'ultima, a cui andrebbero aggiunti 9 giorni. In ogni caso, gli accertamenti esperiti dal committente avrebbero portato alla luce che la referenza attinente alle opere di __________ __________ non sarebbe ammissibile siccome l'importo di liquidazione non raggiunge i fr. 100'000.- IVA inclusa. Nemmeno potrebbe essere conteggiato il dipendente __________ tra il personale in perfezionamento professionale.
H. Con le successive comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive tesi, precisandole con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
I. Con decreto del 26 aprile 2023 la giudice delegata del Tribunale ha estromesso la duplica del committente in quanto tardiva.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Il capitolato d'appalto elencava i documenti da allegare all'offerta alle pos. 252 segg. distinguendo tra documenti legali - amministrativi (pos. 252.100) e documenti per la valutazione dell'offerta (pos. 252.200). Tra i primi, il committente ha enumerato le dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP e il rapporto sulla sicurezza del lavoro (pos. 252.110 e seg.) e ha previsto che in caso di mancanza di uno o più documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli, pena l'esclusione dell'offerta (pos. 252.100). In relazione alla seconda categoria di documenti, il capitolato prevedeva invece quanto segue:
252.200 Documenti per la valutazione dell'offerta
252.210 l documenti necessari per valutare l'offerta secondo i criteri di aggiudicazione enunciati devono essere allegati all'offerta. Conformemente all'art. 42 del RLCPubb, nel caso di assenza o palese allestimento incompleto di uno più documenti richiesti, l'offerta sarà direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
252.220 l documenti necessari sono:
elenco prezzi (EP)
autocertificazione dell'imprenditore (completare tabella pag. 7)
lista delle referenze di lavori analoghi (completare tabella cap. 224.510)
distinta apprendisti (completare tabella cap. 224.600)
distinta addetti in perfezionamento professionale (completare tabella cap. 224.700)
tempistiche esecutive previste (compilare tabella cap. 624.300)
la distinta degli eventuali subappaltatori, qualora ammesso. È compito dell'imprenditore verificare che ogni subappaltatore risulti in regola con le dichiarazioni al punto 252.110.
252.300 Da inoltrare successivamente su richiesta.
La sede appaltante può in ogni momento richiedere all'offerente ulteriori analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al presente appalto (per esempio: copie delle offerte di eventuali subappaltatori, analisi dei prezzi di singole posizioni) o di carattere più generale (per es. Certificato rilasciato dell'Ufficio Esecuzione e Fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6) del RLCPubb.
252.400 L'offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d'appalto il programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato dalla sede appaltante o da suoi rappresentanti.
Il capitolato d'appalto enunciava poi le seguenti prescrizioni in relazione al programma lavori (pag. 32, pos. 624 segg.):
L'offerente dovrà allestire con l'offerta un programma lavori dettagliato da allegare all'offerta. Il programma lavori deve essere presentato in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro. Il programma lavori deve indicare i macchinari previsti in funzione delle lavorazioni svolte.
Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati nel programma lavori.
Il documento conteneva poi una griglia che l'offerente era tenuto a compilare inserendo il totale dei giorni lavorativi per le diverse fasi (pos. 624.300).
2.3. L'attendibilità del programma lavori costituisce nella presente fattispecie un criterio di aggiudicazione, valutato con il metodo descritto alla pos. 224.400, ossia quello comunemente usato per giudicare l'attendibilità dei prezzi. Le tempistiche proposte dagli offerenti sono in sostanza valutate in base al loro scostamento rispetto a una durata media (durata di riferimento, Tr), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo valore dipende quindi dalla durata dei lavori media proposta dagli offerenti (To) e dalla durata dei lavori prevista dal committente (110, cfr. preventivo depositato dall'ente appaltante).
Secondo questo metodo, ricevono la nota 6 le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al massimo del 10% dal valore Tr, mentre ottengono la nota 1 quelle inferiori o superiori a questo valore di oltre il 30%. Per le altre tempistiche proposte, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione lineare, con formule precisamente indicate nel bando.
2.4. L'esigenza di allegare all'offerta un programma lavori dettagliato emerge chiaramente dalla pos. 624.100 del capitolato, nonché dall'indice degli allegati dell'offerente di cui alla pag. 110 del capitolato. Malgrado la pos. 252.220 non ne faccia esplicita menzione tra i documenti necessari, limitandosi a indicare tempistiche esecutive previste (compilare tabella cap. 624.300), l'importanza del programma lavori è data già dal fatto che la sua attendibilità è oggetto di un criterio di aggiudicazione. Se è vero che i concorrenti erano tenuti a indicare nella tabella alla pos. 624.300 il numero di giorni totali previsti per l'esecuzione delle opere, è pur vero che con il programma lavori dettagliato il concorrente dava prova della fattibilità delle tempistiche previste. La necessità di allegare all'offerta il programma lavori in forma grafica è stata pure confermata dal committente, con la risposta a una domanda di un concorrente su questo tema, inviata a tutti i partecipanti alla gara (doc. E prodotto dalla ricorrente). Inoltre, come rettamente sostiene la ricorrente, in concreto il programma lavori dei concorrenti si è dimostrato fondamentale per la verifica dei giorni indicati. Il documento è quindi da ritenere tra quelli che devono essere obbligatoriamente allegati all'offerta, pena l'esclusione della stessa. Non porta ad altra conclusione il fatto che la pos. 252.400 citava che prima della firma del contratto l'offerente deve presentare il programma dei lavori dettagliato, aggiornato e approvato dall'ente appaltante. L'obbligo di presentare un programma lavori aggiornato dopo l'aggiudicazione non dispensava il concorrente dall'inoltro di un programma lavori unitamente all'offerta. L'offerta della C__________ difettava pertanto di un documento necessario e andava esclusa dalla gara in quanto incompleta.
Secondo la ricorrente, il committente non avrebbe conteggiato correttamente i giorni di lavoro esposti dalla E__________ nel suo programma lavori. Sostiene che andrebbero presi in considerazione 125 giorni. A torto. Il committente ha illustrato nel doc. allegato I il computo dei giorni di lavoro per questa offerta, che corrisponde precisamente a quanto indicato nel programma lavori della ditta. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, questo conteggio non prevede alcun periodo di fermo cantiere. Il totale di 120 giorni preso in considerazione va quindi confermato.
4.1. L'insorgente contesta inoltre la valutazione del committente nella misura in cui non avrebbe conteggiato i periodi di fermo cantiere indicati nel programma lavori dell'impresa aggiudicataria. A ben vedere, soggiunge, pure il programma lavori della ricorrente prevedeva due momenti di interruzione dei lavori, che essa ha però ritenuto di conteggiare comunque, trattandosi di giorni utili alla direzione lavori per coordinare e organizzare i lavori di altri artigiani. I disagi causati dal cantiere permarrebbero in quei giorni di interruzione dei lavori: la strada resta inagibile, con tanto di macchinari depositati e aperture nel suolo. Il principio della parità di trattamento impone che questi periodi siano conteggiati allo stesso modo per tutti i concorrenti. L'aggiudicataria ribatte di aver previsto una pausa al termine delle fasi di intervento, durante la quale la strada sarà agibile e i macchinari parcheggiati nell'apposita area di cantiere prevista dal committente. Tali giorni non possono quindi essere conteggiati come lavorativi, non essendolo. Sostiene pure che le tempistiche offerte dalla ricorrente dovrebbero essere aumentate di 9 giorni, siccome essa prevedrebbe di lavorare il mese di agosto.
4.2. Il programma lavori della deliberataria prevede due periodi di chiusura del cantiere: quattro giorni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 e cinque giorni lavorativi dal 26 al 30 settembre 2022. Anche il programma lavori dell'insorgente include due momenti in cui non sono svolti lavori: dal 18 giugno al 30 giugno 2022, corrispondenti a otto giorni lavorativi, e dal 10 settembre al 2 ottobre 2022 per quindici giorni lavorativi. Emerge infatti dal grafico presentato con l'offerta che in queste date non sono contemplati interventi di alcun genere. La ricorrente ha infatti previsto di terminare il 17 giugno 2022 le opere di installazione della segnaletica, posa dadi e formazione plania grezza (specificate nel dettaglio con i numeri ID 4, 11 e 12) per poi riprendere con gli interventi solo il 1° luglio (segnaletica, delimitazione e scavo tracciato opere n. 15, 25, 27). La ditta ha quindi indicato di terminare il 9 settembre 2022 le prestazioni di segnaletica e formazione plania grezza (n. 15 e 22) e di ricominciare solo il 3 ottobre 2022 con l'installazione della segnaletica e delle delimitazioni (n. 36). La ricorrente ha trattato questi giorni di fermo cantiere al pari di quelli lavorativi. Essa ha infatti conteggiato i giorni lavorativi dall'11 aprile 2022 (inizio lavori) al 27 ottobre 2022 (fine cantiere), giungendo a un totale di 127 giorni, che il committente ha corretto in 128. La correzione minima applicata dimostra l'attendibilità dei giorni indicati dall'insorgente e il fatto che essa, contrariamente a quanto sostiene la deliberataria, non ha previsto di eseguire le opere di tracciamento canalizzazione e taglio pavimentazione stradale (n. 16) e scavo tracciato (n. 17) durante le ferie dell'edilizia le prime due settimane di agosto. Lo si evince dall'indicazione dei giorni dedicati a tali interventi: 9 giorni dal 4 luglio al 29 agosto 2022 per la fase n. 16, nonché 20 giorni dal 6 luglio 2022 al 29 agosto 2022 per la fase n. 17. Malgrado graficamente sul programma lavori sia stata tracciata una riga continua sulle prime due settimane di agosto, i giorni indicati a margine non lasciano dubbio sul fatto che gli stessi non sono stati conteggiati. A ragione, la ricorrente ritiene che occorre applicare alle offerte lo stesso metro di giudizio. Il committente ha scorto nel programma lavori della deliberataria le due settimane di inattività e ha deciso di non conteggiarle. Tale modo di procedere non è insostenibile e va pertanto applicato anche all'offerta dell'insorgente, che vedrà quindi ridursi i giorni di lavoro da 128 a 105.
5.2. La tesi della ricorrente non è priva di fondamento. Sebbene sia del tutto verosimile che la __________ B__________ possa organizzare lo sgombero dei macchinari e del materiale di cantiere entro le tempistiche annunciate, svolgendo tale operazione in concomitanza degli ultimi interventi, ciò non è quello che risulta dal suo programma lavori. Infatti, la concorrente ha indicato di utilizzare i macchinari fino al 9 settembre 2022, oltre la data di fine lavori prevista l'8 settembre 2022. Questo giorno supplementare, indicato nel programma lavori, merita pertanto di essere conteggiato. Tuttavia, dallo stesso emerge pure chiaramente che il venerdì santo (15 aprile 2022) è stato ritenuto festivo, come sostiene la deliberataria. Il totale dei giorni resta quindi invariato rispetto a quanto stabilito dal committente (93).
6.1. Le regole di gara definivano il metodo di valutazione del criterio di aggiudicazione referenze in funzione del numero di lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni. Erano ammesse opere simili a quella oggetto della commessa, con un importo di liquidazione (IVA compresa) di almeno fr. 100'000.- (pos. 224.510). L'oggetto della referenza consiste nelle opere di attuazione del piano generale di smaltimento (PGS) deliberate dal Comune di __________ alla RI 1 nel 2019. La ricorrente sostiene di aver svolto lavori di una certa importanza, che hanno interessato sia il Comune, sia altri enti pubblici e persone private. Con la sentenza del 14 ottobre 2022 il Tribunale ha rinviato gli atti al committente affinché accertasse il valore delle opere, che non risultava in maniera incontrovertibile dagli atti. Esaminando le censure avanzate da CO 1, ricorrente in quella sede, il Tribunale ha inoltre rilevato che la validità della referenza non poteva essere messa in dubbio soltanto per il fatto che la commessa aveva portato alla stipulazione di un contratto d'appalto con il Comune di __________) e altri contratti distinti con soggetti pubblici e privati. Determinante a questo scopo era il quesito di sapere se i lavori addotti a titolo di referenza potessero essere considerati quale opera unica, aggiudicata nell'ambito di un solo concorso e se il valore complessivo raggiungesse i fr. 100'000.- (STA 52.2022.161 citata consid. 5.3.).
6.2. Il committente ha ammesso la referenza addotta basandosi sulla documentazione richiamata dal Comune di __________ e in particolare sul consuntivo delle opere a carico degli enti pubblici, che attesta un importo totale di fr. 104'659.90 IVA inclusa. Dalle informazioni raccolte dall'ente appaltante emerge tuttavia che le opere di attuazione del PGS aggiudicate alla ricorrente a seguito del concorso indetto dal Comune di __________ sono state liquidate nel novembre 2019 dal committente per fr. 96'971.65 IVA inclusa. L'importo di fr. 104'659.50, preso in considerazione dal Municipio di CO 2, comprende anche un intervento di fr. 7'678.85 eseguito nel 2020. Come spiega l'ingegnere incaricato dal Comune di __________, in uno scritto del 23 marzo 2023 al legale della ricorrente, tali prestazioni, fatturate il 2 settembre 2020, concernono una lavorazione resasi ancora necessaria nell'ambito del completamento della separazione delle acque richiesta dal municipio. Il medesimo soggiunge che la realizzazione è avvenuta alle stesse condizioni dell'appalto del 2019 conformemente al contratto datato 4 settembre 2019. Sono state pertanto mantenute le tariffe senza l'aggiunta di rincari (cfr. doc. K prodotto dall'insorgente).
Da quanto precede, appare alquanto dubbio che nell'importo totale delle opere possa essere considerato anche questo intervento di fr. 7'678.85, che sembra costituire un'opera supplementare inizialmente non prevista, eseguita diversi mesi dopo la liquidazione finale. La questione non merita di essere ulteriormente approfondita siccome l'importo di fr. 100'000.- per l'ammissibilità della referenza risulta comunque raggiunto grazie agli interventi eseguiti sui fondi privati. Dagli atti acquisiti dal committente risulta infatti che il Comune di __________ ha coordinato le operazioni sui fondi privati interpellando gli interessati a cui incombevano gli oneri di separazione delle acque meteoriche all'interno del fondo, il ripristino di allacciamenti non idonei e la posa di eventuali nuovi allacciamenti. In quell'occasione è stato comunicato ai proprietari che tali lavori erano obbligatori ed è stato indicato che i costi sarebbero stati preventivati, laddove richiesto, direttamente dalla RI 1 in quanto deliberataria delle opere di attuazione del PGS 2019. Gli interventi eseguiti a carico dei privati dalla ditta RI 1 si inseriscono quindi in un insieme di prestazioni che costituisce un'unica opera. Questi vanno quindi presi in considerazione per calcolare l'importanza dei lavori realizzati dalla ditta e di conseguenza valutare la sua capacità di eseguirne di simili. La ricorrente ha prodotto fatture indirizzate ai privati per le opere predette, per un totale di fr. 47'826.25, che sommati ai fr. 96'971.65 permette di ritenere ampiamente superato il valore minimo di fr. 100'000.- fissato dagli atti di gara.
L'aggiudicataria contesta infine la nota assegnata alla ricorrente per il criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale. Sostiene che il dipendente A__________ non possa essere considerato ai fini del punteggio. Dalla documentazione che la ricorrente ha presentato all'ente appaltante nell'ambito del nuovo esame delle offerte risulta che A__________, classe 1980, è stato assunto dalla ricorrente come aiuto muratore dal 2 maggio 2016 con un contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile di fr. 4'824.-. Il dipendente ha quindi ottenuto l'AFC come muratore il 20 dicembre 2016 senza formazione professionale di base. Dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2018 lo stesso ha quindi lavorato come muratore AFC dalla RI 1, con uno stipendio iniziale di fr. 5'550.-. A__________ non ha quindi svolto alcun tirocinio per l'ottenimento del diploma, nemmeno presso la RI 1, che l'ha impiegato con un contratto di lavoro e non come apprendista. Lo stesso non può quindi essere considerato quale dipendente in perfezionamento professionale secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STA 52.2022.152 del 6 settembre 2022 consid. 3.3). Le motivazioni della ricorrente, secondo cui il dipendente è stato assunto con un contratto di lavoro anziché di tirocinio per aiutarlo in una situazione personale difficile non permettono di giungere ad altra conclusione. La ricorrente, senza personale in perfezionamento, ottiene quindi per il relativo criterio di aggiudicazione la nota 2.25, che ponderata al 3% corrisponde a 0.07.
La classifica va quindi rielaborata sulla base di quanto testé stabilito. A partire dai dati inclusi nella tabella sottostante, occorre calcolare il punteggio per i criteri di aggiudicazione attendibilità dei prezzi e attendibilità programma lavori.
prezzo
giorni PL
RI 1
599'689.30
105
CO 1
615'463.10
115
E__________
661'164.05
120
B__________
686'964.95
93
C__________
esclusa
esclusa
8.1. Criterio attendibilità dei prezzi (15%)
Po
640'820.35
Pp
746'558.45
F
0.30
Pr
665'221.45
Pmin
465'655.02
Pinf
598'699.31
Psup
731'743.60
Pmax
864'787.89
nota
punti
RI 1
6.00
0.90
CO 1
6.00
0.90
E__________
6.00
0.90
B__________
6.00
0.90
8.2. Criterio attendibilità programma lavori (15%)
To
108
Tp
110
F
0.30
Tr
109
Tmin
76
Tinf
98
Tsup
120
Tmax
141
nota
punti
RI 1
6.00
0.90
AA 1
6.00
0.90
E__________
6.00
0.90
B__________
4.90
0.73
8.3. Classifica finale
Economicità
Attendibilità
Referenze
Plausibilità PL
Apprendisti
Perf. professionale
TOT
RI 1
3.00
0.90
0.72
0.90
0.30
0.07
5.89
AA 1
2.87
0.90
0.72
0.90
0.30
0.12
5.81
E__________
2.49
0.90
0.72
0.90
0.30
0.18
5.49
B__________
2.27
0.90
0.72
0.73
0.30
0.18
5.11
La graduatoria vede in prima posizione la ricorrente, con 5.89 punti, davanti all'CO 1, giunta al secondo rango con il punteggio 5.81. Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Visto quanto precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La commessa è quindi aggiudicata alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).
Il presente giudizio rende priva di oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno alla ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 1° febbraio 2023 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato la commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di un tratto stradale alla CO 1 è annullata.
1.2. La commessa è aggiudicata alla RI 1.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico di CO 1 e del committente in ragione di un mezzo (fr. 2'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre alla ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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