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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.38
Data decisione, Autorità: 29.03.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione dopo la pronuncia di ambedue due i crediti fatti valere dall’istante con due istanze separate congiunte, ma il secondo dopo la scadenza del termine di reclamo
RE 1
Incarto n. 14.2024.38
Lugano 29 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2024.49/50 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 10 gennaio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare dell’impresa individuale __________ )
giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 gennaio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'279.75, rispettivamente fr. 1'858.30, oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 4 marzo 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 29 febbraio 2024 (data dell’autoadesivo postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________ relativa al versamento di fr. 3'760.95 a favore dell’Ufficio d’esecuzione. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che ciò è bastato a estinguere l’esecuzione (n. __________) cui si riferisce la prima istanza. Non ha invece dimostrato di aver estinto la seconda esecuzione (n. __________) entro la scadenza del termine di reclamo, l’11 marzo 2024 (sopra consid. 1), nemmeno dopo che tale mancanza le fosse stata segnalata nell’ordinanza del 4 marzo 2024 relativa alla domanda di effetto sospensivo. Siccome il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF non è adempiuto, il reclamo va respinto.
2.3 La Camera ha accertato, sempre d’ufficio, che la reclamante ha pagato la seconda esecuzione, così come tutte le altre ancora in corso nei suoi confronti, il 21 marzo 2024. Siccome il pagamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo (l’11 marzo), la Camera non può purtroppo tenerne conto (DTF 136 III 295 consid. 3.2), come già risultava dall’ordinanza del 4 marzo 2024. Se nessun altro creditore insinuerà pretese nel fallimento o se la reclamante riuscirà a estinguere anche eventuali altre pretese insinuate nel fallimento o a ottenerne il ritiro, potrà sempre chiedere la revoca del fallimento (art. 195 LEF).
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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