AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.140
Data decisione, Autorità: 27.03.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Richiamo documenti. Onere d’allegazione. Torto morale
__________RE 1
Incarto n. 14.2023.140
Lugano 27 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.4021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre 2023 dall’
CO 1 (rappr. dalla RA 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–. Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.– mensili. Dal 1° novembre 2020, in concomitanza con la scadenza definitiva dei sussidi, la pigione è stata ridotta a fr. 1'300.– mensili. Dal 17 marzo 2022 l’CO 1 è subentrata al contratto quale nuova proprietaria dell’oggetto locato in luogo della PI 1. Il rapporto di locazione è terminato il 30 giugno 2022.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 aprile 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'518.55 oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 2023, indicando quale causa del credito: “Solidale con __________ Pigioni marzo a giugno 2022 (4x CHF 1480.00), ripristino danni CHF 1548.55 e spese processuali CHF 50.00. Concerne un appartamento di 3 locali, immobile in Via __________ a __________”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente alle pigioni e spese accessorie di fr. 5'920.– ([1'300 + 180] * 4) e alle spese processuali di fr. 50.–, oltre agl’interessi del 5% sul totale di fr. 5'970.– dal 21 aprile 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 settembre 2023 chiedendo una proroga del termine per presentare un complemento di osservazioni. Nel nuovo termine di venti giorni assegnato con ordinanza del 22 settembre 2023 il convenuto è rimasto silente.
D. Statuendo con decisione del 21 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 5'920.– (anziché fr. 5'970.–), oltre agl’interessi del 5% dal 21 aprile 2023, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Ha altresì chiesto d’“inviare e riunire tutte le procedure che nel merito si riferiscono alla stessa situazione debitoria alla Sezione 4 della Pretura di Lugano” e la rifusione di spese e ripetibili, oltre a “un corretto importo per torto morale e per un adeguato risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 22 dicembre 2023 RE 1 ha inoltrato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, munita della vidimazione del Comune di __________.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 22 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 2 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce titolo di rigetto per le pigioni arretrate e le spese accessorie da marzo a giugno 2022 per fr. 5'920.– ([fr. 1'300.–
RE 1 conclude chiedendo alla Camera di farsi trasmettere da parte delle autorità che elenca (Pretura di Lugano, Sezione 4 e 5, Ufficio di esecuzione, Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest) “tutti gli scritti e tutti i documenti” da lui esibiti in merito all’importo ora da aggiornare, dovuto solo e unicamente alla PI 1.
4.1 La procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF). Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio infirmano il riconoscimento di debito prodotto dall’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF) e produrre le prove, in linea di massima solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati.
4.2 Contrariamente a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i documenti prodotti alla rinfusa dall’escusso quanto potrebbe servire a motivare un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all’escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione dell’istanza. Erra pertanto il reclamante laddove sostiene che la produzione di documenti sarebbe da parificare a osserva-zioni all’istanza. Non solleva poi obiezioni riguardo alla constatazione del Pretore secondo cui non ha inviato ulteriori osservazioni entro il termine prorogato.
Per il resto nelle osservazioni all’istanza egli si era limitato a richiamare in modo copioso e confuso altri incarti relativi a procedimenti, ove aveva a suo dire ottenuto ragione e ad allegare diversi documenti senza spiegarne la rilevanza per la questione del rigetto dell’opposizione. In mancanza di eccezioni chiaramente espresse dall’escusso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il Pretore ha correttamente accolto l’istanza.
Non si può del resto non rilevare come nel verbale d’udienza del 12 maggio 2022 da lui prodotto (doc. 3), egli si era riconosciuto debitore di fr. 16'692.40 verso la Cassa pensioni di Lugano, cui è subentrata dal 17 marzo 2022 l’CO 1 quale nuova proprietaria dell’ente locato (doc. B dell’inc. 14.2024.5) in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO (decisione impugnata, pag. 3 a metà). Ora, l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione per le pigioni e per gli acconti per le spese accessorie da quando il fondo è di sua proprietà, ossia da marzo a giugno 2022, per fr. 5'920.–, mentre la precedente proprietaria l’ha escusso per il saldo, di fr. 10'772.40 (fr. 16'692.40 ./. 5'920.–), con l’esecuzione n. __________, oggetto della decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il 4 gennaio 2024 (inc. 14.2024.5). In nessuna delle due cause egli ha allegato né reso verosimile di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte.
4.3 Ancora meno spettava al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi rinvii) e spiegarne il motivo.
In sede di reclamo è poi esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 e, a contrario 316 cpv. 3 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.3.4). I documenti acclusi al reclamo sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2), come pure la richiesta rivolta alla Camera di farsi trasmettere gl’incarti dalle autorità elencate dal reclamante.
4.4 La legge non prevede eccezioni alle esigenze legali degli art. 82 cpv. 2 LEF e 55 cpv. 1 CPC a favore delle persone a beneficio di una rendita d’invalidità. Se l’escusso non è in grado di agire per-sonalmente – ciò che non pare essere il caso di RE 1, dal momento che ha inoltrato egli stesso il reclamo – deve far capo a un rappresentante cognito di diritto o chiedere la designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Sono però queste domande che esulano dal tema del rigetto dell’opposizione e come tali sono pertanto irricevibili (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissione all’assistenza giudiziaria. L’esenzione richiesta (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone poi problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'920.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; –__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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