AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.137
Data decisione, Autorità: 20.03.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di servizio di pubblicità su internet. Parametri di calcolo della remunerazione del mandante (“leads” e costo unitario) comunicati a posteriori dalla stessa escussa
Incarto n. 14.2023.137
Lugano 20 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.6001 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre 2022 dall’
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° gennaio 2021 la PI 1 e la CO 1 hanno sottoscritto un accordo relativo a servizi di pubblicità e generazione di contatti su internet (“Agreement no. 64/2021 for advertising services and generation of leads”. Il 30 dicembre 2021 la PI 1 ha ceduto alla RE 1 le pretese fondate sul contratto.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 novembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 110'595.– oltre a interessi e spese per il “Credito da contratto PI 1 (CZ) n. 64/2021 (…) per complessivi USD 131'521.00 dedotto il pagamento parziale effettuato dalla debitrice il 13.12.2021 di USD 20'000.00 sulla fattura n. R21-406. Il debito complessivo scoperto ammonta a USD 111'521.00 e viene posto in esecuzione al controvalore in CHF alla data dell’inoltro della domanda di esecuzione (1 USD = 0.9919 CHF)”.
C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 dicembre 2022 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 gennaio 2023. Con replica spontanea del 2 febbraio 2023 e duplica spontanea del 16 febbraio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 1'400.– a favore della convenuta.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 20 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 30 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto poneva a carico della CO 1 un determinato costo per ciascun potenziale cliente od opportunità di vendita (“lead”) ottenuto grazie alle campagne di marketing condotte e gestite dalla mandataria originaria, la PI 1. Il primo giudice ha constatato che non è chiaro come avvenisse la selezione delle campagne marketing da parte della convenuta. Per quanto è dato di capire, ciò non avveniva su un portale certificato con firma elettronica, ma l’atto di selezione dei parametri risulta dai rapporti riepilogativi, che non si comprende se siano stati allestiti dalla creditrice originaria (la PI 1) oppure, come sostiene l’istante cessionaria (l’RE 1), da tale “R__________”, il cui ruolo in seno alla società convenuta (la CO 1) è sconosciuto. Ad ogni modo, per il Pretore quei rapporti, al pari di tutta la corrispondenza e-mail, non costituiscono, in assenza di firma (autografa o elettronica certificata) di un legittimo rappresentante in seno alla convenuta, un riconoscimento delle prestazioni fornite e ancora meno dei prezzi unitari applicati. Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle richieste elettroniche di pagamento è senza rilievo ai fini della decisione, perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto di firma dell’escussa, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione, anche nell’ipotesi di un pagamento parziale.
D’altronde, ha aggiunto il primo giudice, il contratto non precisa la remunerazione puntuale e unitaria per ciascuna campagna pubblicitaria gestita dalla PI 1. Non è di alcun ausilio per l’istante il fatto che la convenuta non abbia contestato che la fatturazione avvenisse sulla base dei dati dalla medesima fornita. Essenziale è infatti che il giudice del rigetto sia in grado, sulla base del (solo) titolo di rigetto, di accertare l’esistenza e l’esigibilità della pretesa vantata dall’escutente. Ora, il Pretore ha considerato che i presupposti per determinarsi in tal senso non ricorrevano in concreto, onde la reiezione dell’istanza.
Nel reclamo l’RE 1 rammenta che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti e che è sufficiente che il credito riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi prestabiliti e sottratti alla possibilità di successive modifiche unilaterali. A mente sua il Pretore, sebbene abbia esposto quel principio, non l’ha correttamente applicato, respingendo a torto l’istanza. Come riconoscimento di debito la reclamante si avvale dell’insieme dei documenti prodotti, quali il contratto sottoscritto dall’escussa in relazione alle ricapitolazioni inviate da quest’ultima a fine periodo contabile mensile, aventi per oggetto ciò ch’essa doveva pagare in base a parametri contrattuali oggettivi e prestabiliti, così come le fatture, che rispecchiano perfettamente i dati comunicati.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e 5.4; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 48 ad art. 82 LEF).
Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82, sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno 2021, consid. 5).
5.1 La reclamante evidenzia che secondo il contratto i prezzi e le tariffe saranno stabiliti dalle parti nella richiesta di servizio a seconda dei parametri di generazione dei “leads” e delle condizioni selezionate dal cliente (“Prices and rates (…) shall be set by the Parties in the service Request depending on the Lead generation parameters and conditions selected by the Costumer”) (doc. D, n. 4.1), ossia da parametri prestabiliti, cioè i “prezzi unitari applicati” (“Lead generation parameters”) indicati “in modo non interpretabile” nella casella “payout” delle ricapitolazioni inviate dalla debitrice medesima e dalla stessa determinati, dalle quali si evince il numero di “leads”, sicché l’ammontare del debito (“spent”) risulta dal “payout” moltiplicato per il numero di “leads”. A detta della reclamante, il debito è pertanto riconosciuto dalla convenuta sulla base dei soli parametri contrattuali da essa scelti e comunicati a posteriori alla creditrice per la remunerazione dei suoi servizi, senza che quest’ultima abbia dal canto suo modificato il debito successivamente né potuto influire sui prezzi unitari. Difatti le fatture corrispondono esattamente alle ricapitolazioni, da assimilare a un’autorizzazione della convenuta in favore della creditrice a porle a carico il debito stabilito sulla base dei parametri accettati contrattualmente.
5.1.1 Orbene, è pacifico che il contratto firmato dalla convenuta (doc. D) non permette di quantificare il debito. Nel capitolo relativo al costo dei servizi (ad 4.1), esso si riferisce infatti ai prezzi e alle tariffe che sarebbero stati stabiliti dalle parti nella richiesta di servizio (sopra ad 5.1), la quale non è però stata prodotta dalla reclamante. Quanto alle ricapitolazioni spedite dall’escussa per e-mail non firmate (plico doc. E), potrebbero essere considerate parte del riconoscimento di debito soltanto se il contratto firmato vi rinviasse espressamente, ciò che non è il caso e neppure è materialmente possibile, siccome la reclamante stessa afferma che tali rapporti sono stati allestiti successivamente alla firma del contratto, dopo che la PI 1 aveva fornito i suoi servizi. Quelle ricapitolazioni non possono quindi essere considerate un riconoscimento di debito in relazione al contratto sottoscritto dall’escussa (nello stesso senso sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 febbraio 2021 consid. 5.1, per il caso di un bollettino firmato che non rinvia alla fattura in cui è indicato l’ammontare del debito, emessa per di più successivamente alla sottoscrizione del bollettino).
5.1.2 Non si disconosce che secondo il contratto i prezzi e le tariffe sarebbero dovuti essere fissati dalle parti nella richiesta di servizi a seconda dei parametri di generazione dei “leads” e delle condizioni selezionate dal cliente (“payout” e “leads”), ma gli stessi non sono precisati nel contratto, bensì solo nelle successive comunicazioni mensili della convenuta, cui il contratto, per gli ovvii motivi già citati, non rinvia e non poteva rinviare, come peraltro ammesso dalla stessa reclamante (“e da essa comunicati a posteriori alla creditrice con il plico doc. E” e questo “dopo aver essa fatto capo ai servizi PI 1”). A ben vedere, il contratto sottoscritto dalla debitrice contiene un’offerta di servizio, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al momento della sottoscrizione, neppure determinabili (nello stesso senso la già citata 14.2020.191 consid. 5.1), giacché lo avrebbero dovuto essere nella richiesta di servizi, che l’istante ha omesso di produrre.
5.1.3 Nulla cambia al riguardo la pretesa autorizzazione – contenuta nel contratto firmato della convenuta in favore della creditrice di porle “a carico un debito sulla base di parametri accettati contrattualmente”. Infatti, non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’impegno preso di pagare un ipotetico o generico importo non determinato né determinabile (nello stesso senso: sentenze della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.3, nel caso di chi ha riconosciuto la propria colpa per un danno a quel momento non ancora quantificato, e 14.2021.95 del 16 novembre 2021 consid. 4.3, nel caso di chi s’impegna a pagare la franchigia prima del verificarsi del danno).
5.2 Per i motivi appena esposti è ininfluente ai fini dell’odierno giudizio la questione di sapere chi conducesse e gestisse le campagne di marketing. Se non è scritto, ovvero firmato, il riconoscimento dell’importo posto in esecuzione – nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non vale titolo di rigetto dell’opposizione nella procedura sommaria dell’art. 84 LEF. Ciò vale a fortiori per un debito che a detta della reclamante sarebbe stato quantificato esclusivamente dall’escussa secondo criteri da essa stabiliti successivamente in modo unilaterale, cioè non secondo criteri oggettivi decisi già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (sopra consid. 5 a contrario).
5.3 Che l’indirizzo e-mail da cui sono state inviate le ricapitolazioni mensili (doc. E) sia quello previsto dal contratto e che gl’indirizzi indicati in copia per conoscenza fossero quelli personali del precedente e dell’attuale amministratori unici della convenuta non permette, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, di considerare tali e-mail come firmate ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Per “scrittura privata” s’intende infatti lo scritto che reca la firma manoscritta o la firma elettronica qualificata dell’escusso nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO, ossia una “firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82; Staehelin op. cit., n. 12 ad art. 82). Non ne figura alcuna sulle e-mail in discussione e neppure la reclamante lo allega e lo dimostra come le sarebbe spettato (sentenza della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023 consid. 5.1). Le parti stesse hanno del resto convenuto nel contratto (ad n. 9.3) che i documenti trasmessi mediante comunicazioni e-mail hanno scopo solo informativo e sono vincolanti solo se viene successivamente fornita una copia scritta del documento firmata dalla persona autorizzata. La censura è quindi finanche pretestuosa.
5.4 La reclamante allega che l’e-mail (“affiliate@CO 1.com”) e il nome (“PI 2”) presenti sulle comunicazioni mensili sono gli stessi che figurano anche su un documento prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5) e ne deduce che con quel documento PI 2 avrebbe riconosciuto la titolarità dell’indirizzo e il contenuto delle e-mail relative alle comunicazioni di pagamento (plico doc. E; vedi anche intestazione doc. 12). Sennonché l’allegazione è nuova e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per tacere del fatto che, ancora una volta, il documentato citato è una semplice e-mail priva di firma manoscritta o elettronica qualificata e non può quindi costituire un valido riconoscimento di debito neppure in congiunzione con il contratto, che non vi rinvia.
5.5 A detta della reclamante il Pretore non poteva fondare la sua decisione sull’assenza di firma sulle comunicazioni mensili, poiché è notorio che nel mondo dei servizi online le comunicazioni avvengono per e-mail. Ora, se non è in possesso né di una decisione esecutiva né di un riconoscimento di debito, a prescindere dall’ambito in cui è sorta la sua pretesa l’escutente non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF), ma per legge deve seguire la via della procedura ordinaria per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid. 5.2 e il rinvio).
5.6 È infine inammissibile l’argomentazione con cui la reclamante ripete che il sistema di pagamento, così previsto dal contratto, è sempre stato accettato e utilizzato dalla debitrice, che non lo ha mai messo in discussione né contestato le fatture, tanto che la CO 1 ha addirittura pagato parte di una delle fatture oggi ancora scoperte. La reclamante non si confronta infatti con quanto già spiegatole dal Pretore nella decisione impugnata, ossia che la mancata contestazione di fatture o di richieste elettroniche di pagamento, come pure pagamenti parziali, sono senza rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione, perché un ipotetico riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto di firma dell’escusso, non dà in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione. Comunque sia, la motivazione del primo giudice è assolutamente corretta (tra altre: sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/b e i rinvii).
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. Come già rilevato, il giudizio odierno non preclude alla reclamante la possibilità di riproporre la causa in procedura ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), dimostrando l’esistenza della sua pretesa con altri mezzi di prova che non un riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'595.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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