AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.131
Data decisione, Autorità: 08.03.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi paritetici della Cassa di compensazione. Esigibilità dei contributi in caso di revoca della rateazione autorizzata dalla Cassa. Interessi di mora
Incarto n. 14.2023.131
Lugano 8 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.4224 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 agosto 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con riguardo ai contributi per le assicurazioni sociali relativi al 2020, mediante decisione del 1° settembre 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha posto a carico della RE 1 gli interessi di mora del 5% dovuti dal 1° giugno 2021 al 31 agosto 2022 su fr. 20'741.85, pari a fr. 816.95.
B. Con decisione 21 febbraio 2023, la Cassa ha stabilito in fr. 202.45 gl’interessi moratori del 5% dovuti dalla RE 1 dal 1° gennaio al 21 febbraio 2023 su fr. 28'583.60, precisando che “l’importo [sarebbe stato] addebitato unitamente al conteggio di chiusura”.
C. Sempre il 21 febbraio 2023, la Cassa ha emesso la “fattura di chiusura”, che quantifica in complessivi fr. 29'603.– i contributi relativi al 2022, compresi gl’interessi di mora di fr. 1'019.40, stabiliti con le due precedenti decisioni (fr. 816.95
D. Mediante decisione del 26 aprile 2023, la Cassa ha autorizzato la RE 1 a pagare i contributi fatturati il 23 febbraio 2023 in ventitré rate di fr. 1'240.– l’una oltre all’ultima di fr. 1'083.–. Alla voce “indicazioni importanti”, essa ha precisato che “oltre a queste rate, la preghiamo di pagare entro i termini fissati anche i contributi correnti. Se non rispetta i termini, la dilazione di pagamento è annullata e si inizia subito la procedura d’incasso. La dilazione di pagamento vale come diffida. Include solo il credito sopra indicato”.
E. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'583.60 oltre agli interessi del 5% dal 27 maggio 2023 (indicando quale causa del credito i “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, Fattura di chiusura del 21.02.2023, Decisione interessi di mora del 01.09.2022 e 21.02.2023”) e fr. 1'396.55 (per “Interessi”).
F. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. L’istante ha precisato di chiedere il rigetto per la somma del “capitale iniziale” di fr. 29'603.–, degl’interessi di mora di fr. 377.15 e delle spese del precetto di fr. 103.30, dedotti gli accrediti di fr. 3'720.–. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 29 settembre 2023 la convenuta ha confermato il proprio accordo al mantenimento dell’esecuzione finché avesse continuato a pagare le rate convenute e chiesto al Pretore di “bloccare eventuali altre azioni nei [suoi] confronti”. All’udienza di discussione tenutasi l’8 novembre 2023, in cui è comparsa soltanto la convenuta, questa si è opposta all’istanza, ha chiesto di non tenere conto delle osservazioni e ha prodotto cinque conferme di pagamento delle prime sei (recte: cinque) rate a favore della Cassa.
G. Statuendo con decisione dello stesso 8 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 23'403.– (anziché fr. 26'260.15) oltre agl’interessi del 5% dal 1° giugno al 28 luglio 2023 su fr. 29'603.–, dal 29 luglio all’8 settembre 2023 su fr. 27'123.–, dal 9 settembre al 30 ottobre 2023 su fr. 25'883.– e dal 31 ottobre 2023 su fr. 23'403.–. Non ha assegnato spese processuali e ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso della reiezione dell’istanza e, in via subordinata, la riforma “nel senso dei considerandi”, in entrambi casi, protestate tasse, spese e ripetibili. La Cassa non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 10 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 20 novembre. Presentato quello stesso giorno (data dell’impostazione secondo l’applicativo di tracciamento della Posta), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Sono dunque inammissibili i due documenti bancari allegati al reclamo, ossia la conferma del pagamento alla Cassa della prima rata, il 1° giugno 2023 (doc. IV), e l’estratto dei pagamenti avvenuti a favore della Cassa tra il 1° giugno e il 30 ottobre 2023 (doc. V), che pertanto la Camera non prenderà in considerazione ai fini del giudizio.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella sentenza impugnata, il Pretore ha statuito che le decisioni della Cassa del 1° settembre 2022, del 21 febbraio e del 26 aprile 2023, come pure la “fattura di chiusura” del 21 febbraio 2023, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha rilevato che la decisione del 26 aprile 2023 fissa l’esigibilità delle prime due rate al 31 maggio e al 30 giugno 2023, ch’essa prevede l’annullamento della dilazione di pagamento in caso di mancato rispetto dei termini e infine ch’essa vale come diffida. Ha accertato inoltre che, stando agli atti, il pagamento delle prime due rate era stato effettuato soltanto il 28 luglio 2023, ossia dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 12 giugno 2023. Ne ha dedotto che l’autorizzazione di dilazione è decaduta, come prevede peraltro anche l’art. 34b cpv. 3 OAVS, sicché l’intero importo di fr. 29'603.– era esigibile al momento dell’avvio dell’esecuzione. Ha però osservato che tale somma comprende anche gl’interessi di cui alle decisioni della Cassa del 1° settembre 2022 e del 21 febbraio 2023, e che ne vanno dedotti i pagamenti avvenuti nel frattempo, pari a fr. 6'200.–. Ha precisato che “gli interessi decorrono invece dal 1° giugno 2023”. In conclusione, il magistrato ha rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 23'403.– (fr. 29'603.– ./. fr. 6'200.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° giugno 2023 alle diverse date di pagamento sui relativi saldi man mano decrescenti.
Nel reclamo, la RE 1 ricorda che il credito posto in esecuzione dev’essere esigibile (al più tardi) il giorno della notifica del precetto esecutivo e rileva che la notifica di quello in parola è avvenuta il 12 giugno 2023, come risulta dal precetto stesso. Afferma di aver pagato la prima rata già il 1° giugno 2023, come risulta sia dalla conferma del pagamento acclusa al reclamo (doc. IV), sia dall’istanza di rigetto dell’opposizione del 25 agosto 2023, in cui la Cassa ha dedotto accrediti per fr. 3'720.–, che secondo la reclamante corrispondono alle prime tre rate. Ne conclude che l’intero importo dilazionato non è diventato esigibile. Aggiunge di aver già pagato le sei rate finora esigibili, di complessivi fr. 7'440.–, come emerge dall’estratto dei pagamenti pure annesso al reclamo (doc. V). In via principale, chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata, nel senso della reiezione dell’istanza.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.
5.1 Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che le decisioni della Cassa del 26 aprile 2023 (doc. F) e del 1° settembre 2022 (doc. B e C) costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo (ridotto) fatto valere nell’istanza per capitale e interessi. La reclamante ne contesta solo l’esigibilità al momento della notifica del precetto esecutivo. Si tratta però di un’ eccezione nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, siccome l’esigibilità è stata sospesa, a scaglioni, dopo l’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi in base alla decisione del 26 aprile 2023 (doc. F). Spettava pertanto alla reclamante dimostrare con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi) di aver rispettato le condizioni della dilazione pagando tempestivamente le rate pattuite.
5.2 Ora, che la RE 1 abbia pagato la prima rata già il 1° giugno 2023 è un’affermazione non provata, poiché si fonda su un documento (IV) prodotto soltanto in seconda sede e dunque inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Lo stesso discorso vale per le rate successive, attestate dall’altro documento (V) accluso al reclamo. Nella misura in cui il Pretore ha accertato che la convenuta aveva pagato le prime due rate solo il 28 luglio 2023, dopo le prime due scadenze e la notifica del precetto esecutivo, sicché l’intero importo risultava a quel momento esigibile, la decisione impugnata resiste alla critica.
5.3 Che nell’istanza la Cassa abbia dedotto dal “capitale iniziale” accrediti per fr. 3'720.– non è poi d’aiuto alla RE 1, poiché essa non ha precisato che i pagamenti, e in particolare quello della pri-ma rata, sono avvenuti puntualmente. Anche su questo punto il reclamo si avvera infondato.
6.1 Vero è che l’anatocismo, ovvero l’impossibilità di chiedere interessi di mora calcolati su interessi di mora insoluti, è vietato (art. 105 cpv. 3 CO; citata 14.2023.95 consid. 5.5), e che il precetto esecutivo indica gl’interessi moratori di fr. 1'396.55 separatamente dal capitale e senza menzione di una pretesa per interessi di mora. La reclamante omette però di considerare che l’istante ha modificato la sua pretesa, riducendola, in sede di rigetto, chiedendo nell’istanza di rigettare l’opposizione per il “capitale iniziale” di fr. 29'603.–, gl’interessi di mora di fr. 377.15 e le spese del precetto di fr. 103.30, dedotti gli accrediti di fr. 3'720.–, ovvero per fr. 26'260.15 (anziché fr. 28'583.60 e fr. 1'396.55 indicati nel precetto esecutivo). La Cassa non ha invero precisato come dovessero essere imputati gli accrediti di fr. 3'720.–. In mancanza d’indicazioni delle parti, e in particolare di prova da parte dell’escussa (giusta l’art. 81 LEF) di un accordo divergente, i pagamenti dell’escussa vanno a ridurre dapprima gl’interessi e le spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.2 e 14.2022.95 del 18 gennaio 2023 consid. 5), sicché il Pretore ha considerato a ragione il saldo, composto solo da premi insoluti, come integralmente fruttifero.
6.2 A ben vedere, pare invero che il primo pagamento (di fr. 2'480.–), del 28 luglio 2023 (doc. 1) sia successivo alla data – il 1° giugno 2023 – stabilita dal primo giudice, senza contestazione delle parti, come data di decorrenza degl’interessi di mora, sicché si potrebbe porre un problema di anatocismo per il primo periodo d’interessi fissato nella decisione impugnata. Non va però perso di vista che già in precedenza la Cassa aveva incassato dall’escussa versamenti di fr. 6'835.05 (fattura di chiusura del 21 febbraio 2023, doc. D), che già avevano estinto interessi di mora e spese secondo la presunzione dell’art. 85 cpv. 1 CO. Ne segue che il reclamo è infondato anche su questo punto, sicché in definitiva dev’essere integralmente respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d’indennità d’inconvenienza siccome la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'403.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________, __________; – Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster