AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2024.14
Data decisione, Autorità:
15.03.2024, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2024.14
Lugano
15 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2024 del
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei
fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la decisione relativa al
credito insinuato dal ricorrente contenuta nella graduatoria depositata il 19
gennaio 2024 nella procedura di fallimento n. 2230289 aperta nei confronti
dell’
Eredità giacente fu Antonini Francesco, Bellinzona
preso atto che con decisione del 20 febbraio
2024 l’Ufficio dei fallimenti ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel
senso richiesto dal ricorrente, ossia iscrivendo il credito da esso insinuato
nell’elenco oneri riferito all’unità PPP n. __________ del fondo n. __________
RFD __________ a titolo definitivo, ovvero senza la menzione “pro memoria”
giusta l’art. 63 RUF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione al RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster