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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2024.4
Data decisione, Autorità: 29.02.2024, IICCA
Titolo: Sfratto
Incarto n. 12.2024.4
Lugano 29 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
segretario di Camera:
Bettoni
visto l'appello 5 gennaio 2024 presentato da
AP 1
contro
la Decisione 22 dicembre 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2023.5814 promossa con istanza di sfratto 6 dicembre 2023 nei suoi confronti da
AO 1 rappr. da: RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con Decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha accolto l’istanza 6 dicembre 2023 di AO 1 chiedente lo sfratto di AP 1 e fatto ordine a quest’ultimo di liberare entro il 15 gennaio 2024 l’appartamento occupato nello stabile sito in via G__________ a C__________;
che contro la predetta decisione AP 1 ha presentato un atto di appello in data 5 gennaio 2024 chiedendo unicamente che lo sfratto venisse posticipato al 31 gennaio 2024;
che l’appellante è stato invitato l’8 gennaio 2024 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- entro il 24 gennaio 2024 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 6 febbraio 2024 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente al 21 febbraio 2024 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che sia l’invito 8 gennaio 2024 sia la diffida 6 febbraio 2024 sono stati spediti con invio raccomandato e nessun pagamento è intervenuto entro il 21 febbraio 2024;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che in ogni modo l’appello, anche volendo prescindere dalla sua ricevibilità, andrebbe dichiarato privo d’oggetto, il termine richiesto dall’appellante per liberare l’ente locato (31 gennaio 2024) essendo ormai trascorso;
che l’avvenuta liberazione dell’ente locato è stata peraltro confermata dalla locatrice con scritto 13 febbraio 2024;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire indennità alla controparte, la quale non è stata chiamata a presentare osservazioni.
Per questi motivi
decreta 1. L'appello 5 gennaio 2024 diAP 1, V__________ è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
Le spese processuali per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario di Camera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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