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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.27
Data decisione, Autorità: 08.03.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine alla reclamante di versare all’Ufficio d’esecuzione i fondi depositati presso i suoi patrocinatori
Incarto n. 14.2024.27
Lugano 8 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1006 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 19 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'632.40 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 31 gennaio 2024 la convenuta ha dichiarato di essere in grado di pagare il debito verso l’istante “nelle prossime settimane” e il Pretore aggiunto le ha assegnato al riguardo un termine fino al 1° febbraio 2024 alle ore 12:00.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. 4) relativa al versamento di fr. 3'933.85 alle ore 14:33 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha allegato in merito alla propria solvibilità che la socia di maggioranza, la PI 1 (80 quota di fr. 1'000.– su 100), è disposta a versare "quanto prima" sul conto cliente dei patrocinatori l’importo necessario a "proporre credibili e concreti piani di rientro nei debiti che, ad oggi, non è ancora riuscita ad estinguere”. Ci si poteva invero interrogare sulla reale volontà e capacità della PI 1 di adempiere a tale impegno, specie perché la Camera aveva accertato in sede di concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante erano pendenti nove ese-cuzioni per poco più di fr. 30'000.– complessivi e a suo carico erano stati rilasciati ben dieci attestati di carenza di beni per più di fr. 22'000.– in tutto. Fatto sta però che la socia di maggioranza ha poi effettivamente versato fr. 55'000.– sul conto dei patrocinatori per far fronte ai debiti iscritti nell’estratto delle esecuzioni a carico della reclamante.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve e che malgrado la decisione di liquidazione del 2022 la reclamante sia seriamente intenzionata a procedere al proprio risanamento. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa provvederà a consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione la somma di fr. 55'000.– depositata presso i propri patrocinatori a garanzia delle esecuzioni indicate nel conteggio accluso allo scritto 15 febbraio 2024 dell’avv. PA 1 (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 per analogia).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° febbraio 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
La RE 1 provvederà a consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza odierna la somma di fr. 55'000.– depositata presso i propri patrocinatori a garanzia degli attestati di carenza beni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ come pure delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio (con speciale riferimento al considerando I/4); – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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