AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.114
Data decisione, Autorità: 08.03.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione dell’autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito
CO 1
Incarto n. 14.2023.114
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.287 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 dicembre 2022 da
RE 1RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 10% dal 29 luglio 2020, indicando quale causa del credito un “Prestito a contanti”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con risposta scritta del 29 marzo 2023. Con replica spontanea del 31 marzo 2022 (recte: 2023), l’istante ha ribadito la propria conclusione. Entro il termine impartitogli, quest’ultimo ha prodotto l’originale del riconoscimento di debito (doc. B) e una copia a colori del contratto di locazione (doc. E).
C. Statuendo con decisione del 22 settembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 450.– a favore del convenuto.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate “congrue e ripetibili”. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 27 ottobre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
I documenti allegati al reclamo, nella misura in cui non sono stati prodotti già in prima sede, ciò che è il caso dell’atto pubblico no-tarile (doc. C), del retro del precetto esecutivo n. __________ (doc. D) e del contratto/atto del 30 aprile 2019 (doc. F), sono inammissibili e non verranno pertanto presi in considerazione ai fini del giudizio.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto convincente la contestazione dell’escusso, secondo cui non è sua la firma apposta sul riconoscimento di debito del 29 luglio 2020 prodotto dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio (doc. B e in originale B1), sulla scorta di un confronto con la firma figurante sul contratto di locazione (doc. E e a colori E1), riconosciuta autentica dall’escusso, e con la firma apposta sullo scritto del 30 aprile 2021 (doc. H) prodotto dall’istante a scopo di confronto, giungendo alla conclusione della maggior corrispondenza e similarità delle firme presenti sui doc. E e H rispetto a quella vergata sul riconoscimento di debito. Ha considerato in conclusione “impraticabile” considerare l’ipotesi dell’autenticità della firma più verosimile di quella della sua falsità, questione da approfondire semmai in altra sede.
Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che non si comprende dalla decisione impugnata se l’escusso ha dichiarato di non aver firmato il riconoscimento di debito o se sostiene che la firma da lui apposta è stata alterata.
4.1 In realtà, il Pretore ha accertato senza ambiguità che “il convenuto contesta di aver mai sottoscritto il citato documento” (sentenza impugnata, pag. 4, inizio del secondo paragrafo). A prescindere dall’uso improprio del verbo alterare (“il tratto della sua firma sarebbe stato alterato”), risulta del resto inequivocabilmente dalla risposta del convenuto ch’egli contesta la paternità della firma apposta sul riconoscimento di debito (ad esempio: “Contestato che il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto dal signor CO 1”, act. V ad 3 a.i.), ciò che era anche perfettamente chiaro all’istante (“In merito alla firma del signor CO 1 non si capisce come si possa dire non sua”, replica act. VI ad 1). La censura è pertanto infondata.
4.2 Per il resto, il reclamante non critica né si confronta con gli accertamenti del Pretore relativi alle tre firme prese in considerazione. Sotto questo profilo il reclamo si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3).
5.1 I documenti nuovi prodotti con il reclamo sono irricevibili (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo il reclamante non spiega in che misura permetterebbero di considerare l’accertamento del Pretore manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Anche su questo punto il reclamo si appalesa inammissibile.
5.2 Nella misura in cui dovesse pretendere l’esperimento di una perizia calligrafica, il reclamante misconosce che l’assunzione di nuovi mezzi di prova è vietata in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) e, comunque sia, nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è ammissibile di principio solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più l’assunzione di prove immediatamente disponibili giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento di una perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.3), tenuto conto anche del contraddittorio da garantire alle parti in merito al suo esito. Come rilevato dal Pretore, questo tipo di prova va semmai chiesto con una causa giudiziaria di merito volta all’accertamento del credito vantato dal reclamante (art. 79 LEF e sopra consid. 2). Ne segue in conclusione che il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster