AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.137
Data decisione, Autorità: 05.03.2024, ICCA
Titolo: Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Incarto n. 11.2022.137
Lugano 5 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2021.1798 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 aprile 2021 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 22 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2022;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
fr. 1035.– mensili da settembre a dicembre 2022, di fr. 1020.– mensili da gennaio a marzo 2023 e di fr. 1320.– mensili in poi fino al termine di una formazione appropriata, oltre alla metà degli assegni familiari. Le spese processuali di fr. 9000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la custodia esclusiva del figlio (riservato il diritto di visita paterno), così come l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 5712.– mensili da giugno a dicembre 2021 e a fr. 5000.– mensili dopo di allora, così come quello per il figlio a fr. 1917.– mensili da settembre 2022. Con decreto del 4 ottobre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Il 29 gennaio 2024 AO 1 ha trasmesso alla Camera una decisione di modifica delle misure protettrici del 18 gennaio precedente con cui il Pretore ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio al padre (riservato il diritto di visita materno) e la soppressione del contributo di mantenimento per il figlio, mentre il marito si è impegnato a versare per la moglie un contributo alimentare di fr. 3765.– mensili. Preso atto del passaggio in giudicato di tale decisione, il vicepresidente di questa Camera ha scritto così il 7 febbraio 2024 alle parti informandole che, nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse, la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AP 1 ha comunicato il 22 febbraio 2024 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto 2024 AO 1 il 4 marzo 2024.
Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo
Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster