AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.73
Data decisione, Autorità: 22.11.2023, CDP
Titolo: Superamento del limite delle ore stabilite per la mercede della curatrice
Incarto n. 9.2023.73
Lugano 22 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la mercede e il rimborso spese della curatela relativa a PI 1
giudicando sul reclamo del 25 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è stata posta a beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con decisione 25 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, a quel momento competente, che aveva nominato quale curatrice __________. Con ulteriore decisione del 17 ottobre 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________, in seguito divenuta competente, è stata pure istituita una curatela di cooperazione. Durante l’udienza del 19 maggio 2020 la suddetta Autorità ha sostituito la curatrice con RE 1, alla quale sono stati confermati i compiti della precedente ed è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 60.– per un dispendio mensile di 6 ore, corrispondenti a un importo complessivo annuale di fr. 4'320.–.
B. Con decisione 8 ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha assunto le misure di protezione a favore di PI 1 a decorrere dal 1 agosto 2020, confermando il mandato assegnato alla curatrice RE 1.
C. Il 12 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha adeguato le misure di protezione a favore di PI 1, revocando la curatela di cooperazione e modificando la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con una limitazione dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata. Per il mandato alla curatrice RE 1 è stato riconosciuto un compenso di fr. 60.– l’ora per un massimo di fr. 2'400.– annui, riservati eventuali futuri adeguamenti necessari.
D. Tramite decisione 13 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha respinto una richiesta formulata l’11 gennaio 2023 da RE 1, tendente all’adeguamento dell’indennità quale curatrice di PI 1, riconoscendole tuttavia 20 ore supplementari richieste. L’Autorità di protezione ha precisato che tale decisione non era da considerare vincolante ai fini del calcolo dell’indennità definitiva che sarebbe stata riconosciuta con la successiva decisione di merito, sulla base del dettaglio delle prestazioni presentato con il rapporto morale e il rendiconto finanziario.
E. Con decisione 26 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario, il rapporto morale e l’indennità di rimborso per l’anno 2022 presentati dalla curatrice RE 1, eseguendo alcune correzioni. Ha quindi respinto parzialmente la richiesta per la mercede e il rimborso spese, giudicando eccessive le prestazioni fornite.
F. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 25/30 maggio 2023. Essa ritiene dovuta anche la quota delle ore svolte e fatturate che non le è stata riconosciuta, pari a fr. 1'020.–. Chiede a questa Camera che la decisione 12 aprile 2022 sia modificata in modo da riconoscerle un “numero massimo di ore pari a 72”, come pure l’autorizzazione a indicare le spese telefoniche in modo forfettario. Infine chiede la modifica della decisione 26 aprile 2023 nel senso di accettare di retribuirle l’intero importo richiesto di 85 ore per un compenso orario di fr. 60.–, pari a un totale di fr. 5'100.–.
G. Nelle osservazioni 28 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto a questa Camera di respingere il reclamo di RE 1. Ripercorrendo l’evoluzione delle misure di protezione adottate a favore di PI 1 dal 2013, l’Autorità di prime cure chiarisce di ritenere indispensabile limitare le prestazioni allo stretto necessario e compatibilmente con una ragionevole conduzione del mandato, in considerazione pure della situazione sociale ed economica della curatelata. L’Autorità di prima istanza evidenzia che la decisione del 14 aprile 2022 è ampiamente cresciuta in giudicato e osserva che la richiesta della reclamante di superare il limite di 20 ore riconosciutele per il 2022 è giunta tardivamente e in ogni caso è stata in parte riconosciuta. Precisa inoltre che l’importo massimo indicato nella medesima decisione è stato calcolato erroneamente e va corretto da fr. 2'400.– a 2'880.–, come già segnalato alla curatrice in uno scritto del
H. RE 1 ha presentato la propria replica il 27 luglio 2023, ribadendo le richieste formulate nel reclamo. Essa chiarisce di aver chiesto il riconoscimento di prestazioni supplementari soltanto all’inizio del mese di gennaio 2023 in quanto il superamento delle ore si è verificato improvvisamente e inaspettatamente quando PI 1 è stata dimessa dalla Clinica psichiatrica cantonale e si sono resi necessari interventi urgenti nel mese di dicembre 2022. La reclamante ammette di non essersi accorta che nella decisione del 14 aprile 2022 era stato modificato il limite massimo delle ore riconosciutele, ragione per la quale pensava di disporre ancora di 72 ore e non di 48 annue. Sostiene che una simile correzione sarebbe semmai dovuta essere discussa, ritenendo peraltro che la complessità del mandato non era diminuita e affermando di aver svolto in ogni caso prestazioni proporzionate, congrue e commisurate all’ampiezza del mandato. Quanto al forfait per telefonate e fax ribadisce di non poter registrare ogni singola chiamata per ciascuna delle quasi 40 persone di cui è curatrice. Quanto alle prestazioni eseguite, ritiene che le 85 ore esposte coincidano ad un lieve superamento delle 72 ore che pensava di poter impiegare. Avendone l’Autorità di protezione riconosciute 68, mancherebbero invece 17 ore, per un totale, non trascurabile, di fr. 1'020.–.
I. Con duplica 7 agosto 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria posizione e la richiesta di respingere il reclamo. Essa precisa che nella decisione 14 aprile 2022 la misura di protezione a favore di PI 1 è stata modificata, ragione per la quale è stato adeguato anche il monte-ore massimo riconosciuto alla curatrice. Malgrado RE 1 riconosca di non aver notato tale modifica e di essere convinta di disporre di un limite superiore di ore, l’Autorità di protezione osserva di averle riconosciuto in ogni caso un superamento di 20 ore, che reputa conforme all’estensione e alla complessità del mandato. L’Autorità di primo grado specifica pure di aver chiaramente indicato nella decisione 14 aprile 2022 che non sarebbero state riconosciute in alcun modo richieste di indennità o di rimborsi spese forfettari.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
2.1. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
2.2. In virtù dell'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
2.3. Le spese (ad esempio per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente, dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).
La curatrice rimprovera all’Autorità di protezione di aver cambiato il limite massimo di ore riconosciutele per lo svolgimento del suo mandato senza previa discussione. Ammettendo di non aver prestato sufficiente attenzione alla decisione 14 aprile 2022 nella quale la curatela è stata modificata e la sua retribuzione annua ridotta da 72 a 48, chiede a questa Camera di assumere nuovamente tale limite, come pure di autorizzarla a indicare le spese telefoniche in modo forfettario.
Come correttamente sostenuto dall’Autorità di protezione, la decisione 14 aprile 2022 è ampiamente cresciuta in giudicato, essendo rimasta incontestata. Una sua impugnazione, e di conseguenza la richiesta a questa Camera di riportare a 72 il limite massimo di ore retribuite, risulta pertanto irricevibile in quanto tardiva. Nemmeno può entrare in linea di conto una decisione di questa Camera su un’istanza di RE 1 tendente alla modifica della retribuzione, che spetta invece all’Autorità di primo grado, competente per la valutazione della situazione e il grado di difficoltà del mandato che ha attribuito. Per i medesimi motivi risulta irricevibile anche la richiesta formulata nel reclamo di autorizzare genericamente la curatrice a indicare le spese telefoniche in modo forfettario, in quanto tale modalità è stata esclusa esplicitamente dall’Autorità di protezione al dispositivo n. 8 della decisione 14 aprile 2022, che, come detto, è cresciuta in giudicato. Si rammenta peraltro alla reclamante che esprimendosi sulle predette richieste, questo giudice violerebbe il principio del doppio grado di giudizio. Detto altrimenti, le richieste formulate nel reclamo dovranno semmai essere valutate con l’Autorità di primo grado, competente per ogni adeguamento necessario e giustificato del mandato e della sua retribuzione.
Per quanto riguarda la decisione del 26 aprile 2023, impugnata tempestivamente, RE 1 ne chiede la modifica nel senso di accogliere la retribuzione di tutte le ore richieste, per un totale di 85 ore invece delle 68 ammesse dall’Autorità di protezione. Essa, facendo riferimento al fatto di aver ignorato il limite massimo di 48 ore annue e di aver quindi pensato a torto di poterne fatturare 72, specifica di aver registrato una perdita di fr. 1'020.– (fr. 60.– x 17 ore), mentre non le era possibile prevedere un impegno supplementare, generato dall’improvvisa dimissione dalla clinica e dalla conseguente esigenza di reperire un alloggio alla curatelata, in dicembre 2022. La reclamante insiste peraltro sulla difficoltà del mandato, che ritiene non essere diversa dal momento della sua assunzione (se non addirittura accresciuta). Dagli atti e dalle osservazioni dell’Autorità di protezione risulta che la valutazione dell’onere di lavoro richiesto sia stata svolta al momento dell’adeguamento della misura di protezione e della conseguente fissazione del limite della retribuzione, di cui si è già detto in precedenza. Inoltre, emerge che l’Autorità di prime cure abbia tenuto conto delle circostanze specifiche e quindi del superamento delle ore impiegate accogliendo un supplemento di 20 ore, per un totale di 68. Come correttamente rilevato dall’Autorità, in gennaio 2023, al momento della richiesta, il risultato del superamento era stato stimato dalla curatrice in 92 ore (ritenuto che essa immaginava di disporne di 72), mentre nella presentazione del rendiconto la pretesa effettiva è stata di 85. Malgrado abbia giudicato “eccessivo in rapporto alla situazione dell’interessata” il sorpasso del tempo impiegato, l’Autorità ha comunque accolto la remunerazione di 20 ore supplementari rispetto a quanto stabilito nella decisione 14 aprile 2022, riconoscendo alla curatrice “gli sforzi notevoli nel condurre il mandato”. Va peraltro rilevato che la nota dettagliata presentata dalla reclamante in sede di replica non permette a questa Camera di seguire le sue tesi, quando sostiene di aver superato il tempo definito soprattutto a causa degli imprevisti di fine
Si rileva infatti che dalla stessa emerge un dispendio totale di 60 ore da inizio anno fino a fine novembre 2022 (42 ore per lavori amministrativi, 18 per contatti personali, con terzi e trasferte), fr. 317.30 per spese di telefono e fax e fr. 252.– per trasferte, per un totale di fr. 4'169.30. Riconoscerne 85 a fine anno significherebbe pertanto accettare che la curatrice nel mese di dicembre abbia investito a favore di PI 1 25 ore, ciò che anche questo giudice ritiene sproporzionato e non consono alla situazione. Il calcolo eseguito dall’Autorità di protezione, che ha comunque accolto 68 ore a fr. 60.– per fr. 4'080.– e spese per fr 766.20 (invece di fr. 5'866.20, pari a fr. 5'100.– di onorario e fr. 766.20 di spese) appare quindi concretamente adeguato. Abbondanzialmente si osserva che alcune richieste della suddetta nota che non risultano contestate dall’Autorità di prime cure appaiono a questo giudice piuttosto esagerate (a titolo di esempio, in una situazione come quella della curatelata che dispone esclusivamente di una rendita di invalidità, l’impiego di 120 minuti al mese per “registrazioni contabili e classificazione”). L’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni ha pure evidenziato che sebbene nei compiti della curatrice risultasse anche il “vegliare al benessere anche sociale”, essa non poteva sostituirsi ad un assistente sociale o psicologo e in tal senso ha quindi invitato RE 1 a contenere le prestazioni allo stretto necessario. Anche in duplica, l’Autorità, pur riconoscendo l’attività e gli sforzi della curatrice, ha evidenziato l’esigenza di stabilire un limite remunerativo, in considerazione della situazione economica dell’interessata. Ciò che, visto quanto precede, può essere condiviso anche da questo giudice. Di conseguenza, la decisione 26 aprile 2023 va integralmente confermata e il reclamo respinto.
Visto quanto precede, il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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