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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.110
Data decisione, Autorità: 01.03.2024, ICCA
Titolo: Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Incarto n. 11.2023.110 11.2023.121
Lugano 1° marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani vicepresidente
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.713 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 5 luglio 2023 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 () (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 6 settembre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 agosto 2023 (inc. 11.2023.110)
e sull'“appello incidentale” del 25 settembre 2023 presentato da AO 1contro la medesima sentenza (inc. 11.2023.121);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 agosto 2023, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accertato che AP 1 (1967) e AO 1 (1976) vivono separati dal gennaio del 2023, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 3258.50 mensili dal 1° gennaio 2023 in poi. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 settembre 2023 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza a tutela dell'unione coniugale o, subordinatamente, di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “affinché assegni al marito un termine di 10 giorni per sanare le carenze linguistiche delle osservazioni presentate in inglese e portoghese, rispettivamente per presentare nuove osservazioni e citi poi le parti per la discussione”. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2023 AO 1 propone di respingere l'appello e con “appello incidentale” chiede, nel caso di accoglimento del rimedio giuridico del marito, di rinviare agli atti al Pretore “anche per la decisione cautelare”. Non sono state chieste osservazioni per l'appello “incidentale”.
C. Il 29 febbraio 2024 AP 1 e AO 1 hanno comunicato a questa Camera che a seguito dell'omologazione da parte del Pretore di un'intesa totale sulle conseguenze del divorzio, la procedura a tutela dell'unione coniugale è ormai superata. Essi chiedono pertanto di stralciare la lite per transazione, di prescindere dal riscuotere spese processuale e di compensare le ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. AP 1 e AO 1 chiedono di stralciare la procedura d'appello per transazione, ma essi non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale (art. 241 CC). Di conseguenza la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In tal caso sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso esso assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello e l'appello incidentale sono dichiarati senza oggetto. Le cause sono stralciate dal ruolo.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, sono poste solidalmente a carico di AP 1 e AO 1, compensate le ripetibili.
Notificazione a:
– ;
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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