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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.26
Data decisione, Autorità: 01.03.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Contestazione di alcuni crediti posti in esecuzione
Incarto n. 14.2024.26
Lugano 1 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1570 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 dicembre 2023 dalla
CO 1 (rappresentata dal socio e gerente, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 13 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 309.15 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2024 il Pretore ha dichiara-to il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito e delle altre due sue esecuzioni in corso.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’ultimo giorno di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), ossia il 14 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 12 febbraio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È pure tempestiva la comunicazione sostitutiva datata 13 febbraio 2024, ma spedita il 16.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Ufficio d’esecuzione relativa al pagamento di fr. 323.40, da cui risulta ch’egli pagato il credito posto in esecuzione dall’istante il 6 febbraio 2024, cinque ore e undici minuti dopo la pronuncia del fallimento, per cui il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n.
2.3 La reclamante non si è invece determinata in modo diretto e chiaro sul requisito della solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Si limita a far valere di aver pagato anche il precetto esecutivo n. __________ della PI 1 il 6 febbraio 2024 e ad affermare che i precetti esecutivi (non indicati per numero) della Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG e dell’istante "non sono dovuti" perché la massa salariale utilizzata quale base di calcolo degli acconti per il 2023 non corrisponde a quella effettiva, come già segnalato più volte, sicché ritiene che a breve verrà emesso un conguaglio con un saldo a suo favore. All’atto sostitutivo del 13 febbraio 2024, la reclamante ha allegato, senza commento, due ricevute dell’Ufficio d’esecuzione relative al versamento di fr. 6'090.75 e fr. 195.10 il 16 febbraio 2024 e due stati di ripartizione di stessa data, da cui si evince che con le somme versate sono state estinte undici esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tra le quali quella che ha portato al fallimento e due altre dell’istante e una della Cassa cantonale di compensazione.
2.3.1 In sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a carico della reclamante erano pendenti 17 esecuzioni per oltre fr. 15'000.– complessivi, di cui dieci avevano raggiunto lo stadio della prosecuzione (per poco più di fr. 5'900.–), ma nessun attestato di carenza di beni. Con i versamenti del 16 febbraio, la reclamante ha però tempestivamente estinto tutte e dieci esecuzioni in questione e nei suoi confronti rimangono solo sette esecuzioni per meno di complessivi fr. 3'500.–, di cui per due è stato emesso il 19 febbraio l’avviso di pignoramento per importi modesti (poco più di fr. 350.– in tutto).
2.3.2 Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve, ancorché il fatto che paghi importi modesti all’ultimissimo momento costituisce piuttosto un indizio d’insolvibilità (sopra consid. 2.1). Ricordato però che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare tutto sommato più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.3.3 Stante quanto precede, non è necessario determinarsi sulle censure della reclamante relative all’esecuzione della PI 1Sagittario (comunque sia ritirata nel frattempo), dell’istante (ora tutte pagate) e della Cassa cantonale di compensazione. Va però ricordato alla reclamante che in sede di fallimento non si possono più contestare le esecuzioni alle quali essa non ha interposto opposizione o la cui opposizione è stata rigettata. Le conviene anche non pagare le esecuzioni all’ultimo momento, non solo per evitare l’aggiunta di spese esecutive e interessi di mora, ma anche per-ché è il segno di un problema di solvibilità, che in un’ipotetica futura procedura di fallimento potrebbe condurre alla reiezione del reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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