AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.22
Data decisione, Autorità: 21.02.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2024.22
Lugano 21 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1195 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1RE 1 (titolare dell’impresa individuale __________ di RE 1, patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 28 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'273.10 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con ordinanza del 7 febbraio 2024, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impugnazione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). RE 1 è stato avvisato dalla posta il 24 gennaio 2024 dell’arrivo della raccomandata contenente la decisione di fallimento, ma non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale, pur dovendoselo aspettare, giacché la citazione all’udienza fallimentare gli era stata consegnata dalla polizia, tramite la compagna, il 20 dicembre 2023. Egli asserisce nel reclamo di aver appreso del fallimento solo il 26 gennaio 2024 quando è “casualmente” comparso presso l’Ufficio d’esecuzione. Il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 febbraio 2024. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 gennaio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'480.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante afferma di aver concordato con l’Ufficio d’esecuzione il pagamento rateale di non meglio definite esecuzioni nei suoi confronti, che stava "tranquillamente" onorando, senza tuttavia produrre né l’accordo, né la prova del suo rispetto e nemmeno l’estratto delle sue esecuzioni. Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già in sede di trattazione della domanda di effetto sospensivo, che nei confronti del reclamante sono stati rilasciati cinque attestati di carenza di beni (ACB) per complessivi fr. 5'271.10, che già di per sé ne certificano ufficialmente l’insolvibilità, e sono pendenti 72 esecuzioni per oltre fr. 270'000.– in totale, di cui 47 si trovano già allo stadio della continuazione. Nel frattempo la situazione è rimasta immutata, se non per l’aumento degl’interessi di mora. Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali e i premi della cassa malati (in parte già oggetto di ACB). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato, senza necessità di ripronunciarlo, siccome non stato concesso effetto sospensivo al gravame.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster