AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.33
Data decisione, Autorità: 20.12.2023, CCR
Titolo: Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 16.2023.33
Lugano 20 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 19 ottobre 2023 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 9 ottobre 2023 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una domanda di restituzione del termine nella causa SO.2023.675 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 23 settembre 2023 da
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 e CO 5 (rappresentati dall'RA 1),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 e alla L__________ Sagl – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente un locale commerciale situato a __________ appartenente a CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 350.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.
B. Il 9 ottobre 2023 il medesimo Pretore ha respinto una domanda di restituzione del termine per presenziare all'udienza di discussione presentata il 23 settembre 2023 da RE 1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle controparti fr. 250.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2023 nel quale chiede di annullarla e di accogliere la sua domanda di restituzione.
D. Il presidente della Camera ha invitato il 3 novembre 2023 il reclamante a depositare entro il 20 novembre 2023 un anticipo di fr. 250.– sul conto postale del Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presunte. Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli ha fissato a RE 1 il 7 dicembre 2023 un termine suppletorio fino al 18 dicembre 2023, con l'avvertenza che il mancato versamento avrebbe comportato l'irricevibilità del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice può esigere che un reclamante anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se l'anticipo non è prestato nemmeno entro il termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).
La prassi citata è applicata senza eccezioni, dalla Camera civile dei reclami, a tutti i rimedi giuridici diretti contro le sentenze dei Giudici di pace o dei Pretori, a meno che si tratti di procedure gratuite o che il reclamante postuli il beneficio del gratuito patrocinio. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie.
In concreto il reclamante non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza reagire, ha lasciato scadere inefficacemente anche il secondo. Il reclamo va dunque dichiarato irricevibile, come prevede la legge.
Nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno. Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri processuali, anche perché la procedura si è esaurita nella notifica di due semplici ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alle controparti per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster