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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.10
Data decisione, Autorità: 04.01.2024, CCR
Titolo: Rapporti di vicinato (diritto di riposizione): provvedimenti cautelari
Incarto n. 16.2023.10
Lugano 4 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato da
RE 1 e RE 2 (patrocinate dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 26 gennaio 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa CA.2018.468 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 5 dicembre 2018 nei confronti di
CO 1 e CO 2 (patrocinati dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 e la figlia RE 2 sono comproprietarie, un mezzo ciascuna, della particella n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge, tra l'altro, una stalla in disuso situata a confine con la particella n. __________ appartenente, per metà ciascuno, a CO 1 ed CO 2. Nei primi mesi del 2018 i coniugi F____ e la Divisione edilizia privata della Città di , constatato il parziale crollo del fabbricato agricolo delle vicine, hanno sollecitato queste ultime a mettere in sicurezza la struttura. Così incaricato da RE 1 e RE 2 in un rapporto del 15 novembre 2018 l'ing. __________ M ha indicato gli interventi necessari per securizzare la situazione, ciò che è poi stato autorizzato dall'autorità comunale. Per l'esecuzione dei lavori, RE 1 e RE 2 hanno installato delle impalcature lungo tutto il perimetro dell'immobile, salvo il lato a confine con la particella n. __________, i coniugi CO 1 avendo negato il consenso alla posa.
B. Il 5 dicembre 2018 RE 1 e RE 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché obbligasse – già in via supercautelare e cautelare – CO 1 ed CO 1 a accordare loro un diritto di riposizione su una striscia di terreno larga 60 cm e lunga 8 m a confine con la loro proprietà al fine di posare un ponteggio attorno al loro immobile per circa cinque settimane. Esse hanno offerto altresì un'indennità di fr. 60.– mensili. All'udienza del 6 dicembre 2018, indetta per la discussione cautelare (inc. CA.2018.469 e inc. CA.2018.468), i convenuti hanno avversato le richieste cautelari, postulando, in caso di accoglimento, una garanzia di almeno fr. 30 000.–. Le parti si sono poi accordate sull'esecuzione di un sopralluogo alla presenza di specialisti da loro incaricati al fine di verificare la necessità del risanamento nelle modalità prospettate dalle istanti.
La procedura cautelare è poi rimasta sospesa fino all'11 gennaio 2019, quando i convenuti hanno comunicato al Pretore di avere presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la licenza edilizia rilasciata alle vicine per eseguire i lavori di riparazione. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio 2019 le istanti hanno confermato di avere potuto eseguire i lavori al tetto senza la posa di un ponteggio sul fondo dei convenuti ma di necessitare di un'impalcatura sul fondo contiguo, per una durata di cinque giorni lavorativi, per risanare la facciata. La procedura è rimasta una volta di più sospesa fino al 22 marzo 2022 quando il Pretore ha interpellato le parti sul proseguo della lite. L'8 aprile 2022 le istanti hanno ribadito la richiesta cautelare mentre i convenuti hanno nuovamente chiesto, il 20 aprile 2022, di respingere l'istanza o, quanto meno di sospendere la procedura cautelare in attesa della decisione del Tribunale amministrativo sul ricorso interposto dalle istanti.
C. Statuendo con decisione del 26 gennaio 2023 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste in solido a carico delle istanti, tenute a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2023 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Nelle loro osservazione dell'8 marzo 2023 CO 1 ed CO 2 chiedono di dichiarare il reclamo irricevibile.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione, sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore litigioso in “inferiore a fr. 10 000.–”, stima che non le parti non discutono e che non appare inverosimile, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto entro il termine d'impugnazione, il reclamo in esame è quindi ricevibile.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano il diritto di riposizione previsto dall'art. 119 LAC e i presupposti dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC, ha accertato che in corso di procedura le istanti hanno potuto riparare il tetto senza la necessità di posare un ponteggio sul fondo dei convenuti. A suo parere, pertanto, il diritto di riposizione richiesto dalle istanti permetterebbe loro soltanto di eseguire il risanamento dell'intonaco della parete occidentale dell'immobile, intervento per il quale tuttavia non sussiste né l'urgenza né il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in attesa dell'esito della causa di merito tanto più che esse non dispongono di una valida licenza edilizia. Inoltre, egli ha soggiunto, le istanti medesime hanno ammesso che non vi fosse “più alcuna urgenza dal punto di vista della statica dell'edificio e che il diritto di riposizione sarà da esercitarsi al momento in cui si vorranno e potranno ultimare le sistemazioni delle facciate”. Per il primo giudice, infine, l'assenza del requisito dell'urgenza è palese vista “la passività tenuta nella procedura dalle istanti nel periodo gennaio 2019/aprile 2022, in cui sono rimaste silenti” salvo poi sollecitare l'emanazione del provvedimento cautelare soltanto dopo essere state interpellate in merito all'interesse attuale e pratico della procedura. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.
Le reclamanti sostengono che la decisione impugnata è “macroscopicamente sbagliata …costituisce un diniego di giustizia” e va annullata con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Esse rimproverano al primo giudice di avere respinto “un'istanza di diritto di riposizione palesemente giustificata sul piano dei fatti” avendo stabilito che “non sarebbe dato il requisito dell'urgenza e che quindi la domanda di provvedimenti cautelari e supercautelari sarebbe superata dato che vi sarebbe stato il tempo di introdurre una causa di merito, senza accorgersi che l'istanza […] già contiene anche il petitum di merito e che quindi andava esaminata (e inevitabilmente accolta) nel merito”.
a) Una tale domanda non è di facile comprensione ove appena si pensi che non è dato di capire in che cosa consista il diniego di giustizia né perché il decreto impugnato andrebbe annullato con rinvio degli atti per una nuova decisione. Ad ogni modo, è pacifico che il Pretore, quantunque abbia denominato la decisione quale “sentenza”, abbia statuito in via cautelare, così come avevano chiesto RE 1 e RE 2 nella loro istanza del 5 dicembre 2018 (domanda n. 2). E con un reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). In concreto, sui motivi che hanno indotto il Pretore a respingere la richiesta cautelare, sostanzialmente per l'assenza del presupposto dell'urgenza, le reclamanti non si confrontano minimamente. Sotto questo profilo il reclamo si rivela irricevibile.
b) Non si disconosce che l'istanza del 5 dicembre 2018 contiene altresì una richiesta di merito (domanda n. 3). Nel caso in esame, tuttavia, come si è visto il Pretore ha manifestamente statuito solo in via cautelare. Non ricorrono dunque gli estremi per un diniego di giustizia, il quale si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). Il tutto senza dimenticare che la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione (art. 197 CPC) e che l'azione promossa dalle istanti non rientra nelle eccezioni dell'art. 198 CPC. È vero che una parte può chiedere provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa, ma è altrettanto vero che una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), ciò che permetterà di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC; RtiD II 2023 pag. 707 n. 33c). Ad ogni modo, per tacere del fatto che in concreto, l'istanza cautelare è stata respinta, il Pretore non si è ancora determinato sul destino dell'azione di merito. Una contestazione al riguardo si rivela pertanto prematura. In definitiva, il reclamo si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste in solido a carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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