AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.35
Data decisione, Autorità: 03.08.2023, CCR
Titolo: Contratto di locazione: sorte della garanzia d'affitto versata dal conduttore ma non depositata presso una banca dal locatore - restituzione della garanzia - compensazione
Incarto n. 16.2022.35
Lugano 3 agosto 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 21 settembre 2022 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 22 agosto 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2021.31 (locazione) promossa con petizione del 30 marzo 2021 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 giugno 2020 CO 1, quale locatore, e la RE 1, in qualità di conduttrice, hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto degli spazi commerciali, da destinare a officina meccanica, ricavati in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 1500.– mensili. Il contratto prevedeva una data d'inizio variante dal 1° luglio al 1° ottobre 2020 a dipendenza del cambio di destinazione, l'immobile essendo adibito a carrozzeria. Il deposito di garanzia è stato fissato in fr. 4500.– ed è stato versato dalla RE 1 su un conto bancario del locatore. Il contratto è stato sciolto consensualmente per il 30 novembre 2020.
B. Il 4 dicembre 2020 la RE 1 ha chiesto a CO 1 di restituirle il deposito di garanzia di fr. 4500.–. Invano. Il 14 dicembre 2020 la società ha così fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________71 dell'Ufficio di esecuzioni di Bellinzona per ottenere l'incasso di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020, indicando quale titolo di credito la “mancata restituzione del deposito di garanzia”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
C. Nel frattempo, con istanza del 10 dicembre 2020 la RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, chiedendo la convocazione di CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere la restituzione di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2020. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, l'Ufficio di conciliazione ha rilasciato il 19 gennaio 2021 all'istante l'autorizzazione ad agire con l'avvertenza che la causa “deve essere inoltrata alla Pretura di Bellinzona entro il termine di 30 giorni” (inc. 98/2020).
D. Una petizione presentata il 26 gennaio 2021 dalla RE 1 è stata accolta con sentenza del 22 febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino che ha condannato CO 1 a versare all'attrice fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al citato precetto esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 250.– a carico del convenuto.
Adita dal convenuto, con decisione del 26 marzo 2021 questa Camera ha dichiarato irricevibile la petizione introdotta dalla RE 1 (inc. 16.2021.12).
E. Il 30 marzo 2021 la RE 1 ha riproposto la medesima petizione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2021 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione invocando la compensazione con un proprio credito di pari importo per le pigioni non pagate dei mesi da luglio a settembre 2020. Alle prime arringhe del 1° dicembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 4 aprile 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 30 e 31 maggio 2022 esse hanno riaffermato le rispettive domande. Statuendo con decisione del 22 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2022 in cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 23 agosto 2022. Introdotto il 21 settembre 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41 consid. 5.1 con rinvii).
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertato che la pigione è stata versata dal 1° ottobre 2020, ha preso atto che sul momento dell'inizio effettivo della locazione le parti si contendevano, l'attrice sostenendo il 1° ottobre 2020 mentre per il convenuto già il 1° luglio precedente. Il primo giudice, constatato che il contratto indicava una data d'inizio variante dal 1° luglio al 1° ottobre 2020 a dipendenza del cambio di destinazione d'uso della Carrozzeria P__________, ha però accertato che per l'inerzia sia della conduttrice che non ha fornito i documenti necessari sia del locatore che non ha notificato il cambio di destinazione, questo non è avvenuto ragione per cui le condizioni per determinare l'inizio formale della locazione non si sono mai concretizzate. Egli ha tuttavia appurato che l'attrice aveva di fatto preso possesso dei locali dal mese di luglio 2020 ragione per cui, a suo parere, il contratto di locazione ha avuto inizio per atti concludenti già a partire da questo mese. Ciò posto, il primo giudice ha stabilito che, non avendo l'attrice versato le pigioni dovute dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, la compensazione operata dal convenuto “risulta essere del tutto legittima, atteso che il mancato pagamento della pigione permette al locatore di chiedere alla fine della locazione l'incasso della garanzia in suo favore, pur dando atto che il convenuto non ha ossequiato l'obbligo prescritto dall'art. 257e cpv. 1 CO”. Donde la reiezione della petizione.
La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere erroneamente ammesso la compensazione sollevata dal convenuto, facendo valere che il locatore non può compensare i suoi asseriti crediti per pigioni non pagate con l'importo prestato dal conduttore a titolo di garanzia e ciò anche qualora – come avvenuto nella fattispecie – il locatore non deposita, contravvenendo agli obblighi imposti dall'art. 257e cpv. 1 CO, il denaro versato a titolo di garanzia su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. A suo dire, quand'anche la compensazione sarebbe proponibile, contrariamente agli accertamenti del primo giudice la locazione è iniziata il 1° settembre 2020. Ciò implica che al suo credito di fr. 4500.– il convenuto potrebbe al massimo opporre in compensazione un credito di 1500.– riferito alla pigione di settembre 2020. In definitiva la petizione andrebbe accolta almeno per fr. 3000.–.
Litigiosa è la liberazione della garanzia di fr. 4500.– versata dall'attrice su un conto bancario del locatore ma da questi non depositata presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. Ora, le garanzie prestate dal conduttore mirano a una protezione del locatore per il rischio che corre nel concedere in uso il bene locato. La garanzia può essere richiesta soltanto se è prevista nel contratto di locazione o in un accordo separato e deve essere quantificata. Nel caso in cui viene chiesto al conduttore di prestare una garanzia in denaro o cartevalori, il locatore deve attenersi alle disposizioni legali che regolano la materia (II CCA sentenza inc. 12.2021.79 del 15 novembre 2021 consid. 4.1 con riferimenti).
a) Per l'art. 257e cpv. 1 CO se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. L'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (RL 222.100) dispone poi che il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Il locatore che omette di effettuare un tale deposito è suscettibile di incorrere in sanzioni previste dal Codice penale (appropriazione indebita, art. 138 CP) o da disposizioni penali cantonali (art. 11 della citata legge cantonale; cfr. CCR 16.2020.41 del 16 dicembre 2021 consid. 6a con rinvii; v. anche Bohnet/Lachat in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 7 e 12 ad art. 257e). Al termine della locazione, il locatore che non ha ancora adempiuto al proprio obbligo di depositare su un conto intestato al conduttore la garanzia da questi erogatagli è tenuto a restituirla e non può più pretendere di depositarla, il suo obbligo di deposito si trasforma in un obbligo di restituzione (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Losanna 2019, pag. 443, n. 2.3.7).
b) Relativamente alla liberazione della garanzia, la banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato (art. 257e cpv. 3 prima frase CO; v. anche art. 6 cpv. 2 e 8 della legge cantonale). Premesso ciò, il locatore non può compensare un proprio credito nei confronti del conduttore con la garanzia e ciò non soltanto nel caso in cui l'abbia depositata conformemente all'art. 257e cpv. 1 CO (cfr. CCC sentenza inc. 16.2004.55 del 5 aprile 2005), ma anche nel caso in cui, contravvenendo ai suoi obblighi, abbia omesso di farlo (Lachat/ Stastny, op. cit., pag. 440, n. 2.3.1; Lachat/ Wyttenbach, Mietrecht für die Praxis, 8ª edizione, pag. 266, n. 15/2.3; Reudt in: SVIT, Das Schweizerische Mietrecht Kommentar, 4ª edizione, n. 14 ad art. 257e CO). Così, dandosi un mancato pagamento della pigione, il locatore non può compensare il suo credito nei confronti del conduttore con la garanzia prestata da quest'ultimo poiché la liberazione del deposito a suo favore può unicamente avvenire nei modi previsti dall'art. 257e cpv. 3 CO (Marchand in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme – Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 40 ad art. 257e CO e n. 13 ad art. 265 CO). Per di più, in una fattispecie come quella in esame ove il locatore non ha versato la garanzia su un conto deposito vincolato, egli è considerato quale depositario ai sensi dell'art. 481 CO, ciò che gli preclude la possibilità di estinguere l'obbligazione di restituire la somma depositata tramite compensazione (art. 125 n. 1 CO; RtiD II-2018 pag. 771; v. anche Lachat/Stastny, op. cit., pag. 443 n. 2.3.7; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a edizione, pag. 257 n. 1894). Tutt'al più, nel procedimento di restituzione della garanzia intentato dal conduttore, il locatore può fare valere la sua pretesa tramite domanda riconvenzionale (Lachat/Stastny, loc. cit.).
c) Visto quanto precede, quand'anche si ammettesse che il contratto di locazione è iniziato il 1° luglio 2020, ciò che è comunque contestato dalla reclamante, il convenuto non poteva compensare il suo credito di fr. 4500.– con l'importo versatogli dall'attrice a titolo di garanzia. Ne segue che la conclusione del Pretore aggiunto si rivela errata. In accoglimento del reclamo, fondato su questo punto, la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire direttamente sulla lite. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel senso che il convenuto è condannato a versare all'attrice fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2020, ovvero dalla data dell'inoltro dell'istanza di conciliazione, prima valida messa in mora (art. 102 cpv. 2 CO). In pari misura, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________71 dell'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona deve essere rigettata in via definitiva. La richiesta dell'attrice di rigettare l'opposizione anche per le spese esecutive non può invece essere accolta. La determinazione e l'attribuzione delle spese esecutive sono infatti decise dall'ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; CEF sentenza inc. 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e così riformata:
1.1 CO 1 è condannato a pagare alla RE 1 fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2020.
1.2 L'opposizione al precetto esecutivo n. __________71 dell'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona è rigettata in via definitiva per fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2020.
II. Le spese processuali del reclamo di fr. 200.– da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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