AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.6
Data decisione, Autorità: 04.09.2023, CCR
Titolo: Contratto di vendita e di appalto: notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti
Incarto n. 16.2023.6
Lugano 4 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato da
RE 1 (rappresentata dall'ing. RA 1)
contro la decisione emessa il 30 dicembre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2022.3 (vendita/appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 2 maggio 2022 da
CO 1 (patrocinato dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 21 marzo e il 28 agosto 2018 CO 1 ha eseguito per RE 1 una serie di lavori, tra i quali la fornitura e la posa di una lavatrice, per i quali ha emesso, il 6 settembre 2018, una fattura di complessivi fr. 2981.60. Preso atto del mancato pagamento delle proprie prestazioni, il 7 gennaio 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n__________2 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 5 novembre 2021 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 7 febbraio 2022 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–, riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito (inc. CM.21-052).
C. Con petizione del 2 maggio 2022 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle osservazioni del 6 giugno 2022 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 28 giugno 2022 l'attore ha avversato le contestazioni della convenuta. In una duplica del 7 luglio 2022 la convenuta ha confermato la sua domanda. In memoriali spontanei del 16 agosto e 17 settembre 2022 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, la convenuta rivendicando inoltre dall'attore il pagamento di fr. 17 980.–.
D. All'udienza del 21 settembre 2022, indetta per le prime arringhe, non consta che le parti abbiano rilasciato dichiarazioni. Contestualmente è stata assunta una testimonianza offerta dall'attore. Così invitato dal Giudice di pace, in un memoriale del 3 novembre 2022 l'attore ha contestato la proponibilità della rivendicazione della convenuta. Alle arringhe finali del 16 dicembre 2022 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.
E. Statuendo con sentenza del 30 dicembre 2022 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 2981.60 più interessi al 5% dal 1° ottobre 2018 e ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 450.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023 in cui postula “l'abbandono del caso con rimborso di tutte le spese e ripetibili sostenute dalla parte convenuta”. L'atto non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace con la procedura semplificata in una controversia patrimoniale con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) mediante reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 3 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910450.0000327, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 2 febbraio 2023. Datato 30 gennaio 2023 ma impostato il giorno successivo, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato innanzitutto che la convenuta solo in causa aveva contestato la fattura dell'attore e in particolare il lavoro di posa della lavatrice poiché “non eseguito a norma e da personale non qualificato”. Posto che l'allegazione della convenuta, secondo cui si era rivolta all'attore per il tramite di un rappresentante poco dopo un mese dalla consegna dell'opera, non era stata provata, per il primo giudice la contestazione sui lavori formulata in corso di causa era perciò tardiva. Egli ha poi rilevato che se la perizia privata fatta allestire dalla convenuta in pendenza di causa confermava l'esistenza di un difetto all'impianto elettrico, “l'ispezione [dello specialista] è avvenuta tardivamente e pertanto non rilevante ai fini del giudizio”, anche perché, allestita dopo quattro anni dall'istallazione, “non si può escludere l'intervento di terzi più o meno qualificati”. Né, per il Giudice di pace, il fatto che l'attore fosse sprovvisto di un'autorizzazione per l'istallazione rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI era di rilievo giacché “per la fornitura e l'allacciamento di una prolunga non è imperativo rivolgersi a uno specialista, dato che può essere acquistata e allacciata da chiunque, in qualsiasi momento”. In definitiva, il primo giudice, dopo avere ritenuto “pretenziosa, pretestuosa per non dire assurda” la rivendicazione pecuniaria della convenuta, ha accolto la petizione.
La reclamante dichiara di non accettare la decisione impugnata poiché il Giudice di pace non ha tenuto conto della perizia eseguita da un esperto nel settore dei controlli elettrici. A suo parere, l'attore non è esperto nel “campo” e non ha quindi diritto di chiedere il pagamento del “collegamento eseguito in modo abusivo”. RE 1 fa valere inoltre che per la ricerca di uno specialista e l'ESTI, “il tempo volava trascorrendo alcuni anni”, di modo che dopo le informazioni ricevute dal suo rappresentante, si chiede “come [avrebbe potuto] evadere una simile richiesta di addebito”. Ricordato di avere subìto diversi disagi e danni di allagamento a seguito dell'intervento dell'attore, così come di avere versato all'attore € 980.00, la reclamante si dice “a disposizione anche in presenza” e disposta a recare ulteriore documentazione.
Da quest'ultima richiesta giova sgombrare subito il campo. Il reclamo, mezzo d'impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, consente un esame limitato del giudizio (art. 320 CPC) e, salvo eccezioni, non lascia spazio a fatti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In linea di principio la procedura di reclamo si svolge esclusivamente per scritto (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l'autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un'udienza può essere eccezionalmente ordinata se può risultare utile ai fini del giudizio. In concreto, per tacere del fatto che la reclamante non adduce motivi straordinari per cui il suo rappresentante dovrebbe essere sentito personalmente dalla Camera, come si vedrà in appresso, non è dato di vedere quale sia l'utilità di sentire le parti. Né, come si è accennato, in sede di reclamo sono ammesse nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova. Detto altrimenti, il giudizio di questa Camera si fonda sui fatti allegati e sulle prove amministrate davanti al Giudice di pace.
Relativamente al rimprovero mosso al Giudice di pace di non avere tenuto conto né della relazione di __________ C__________, consulente in sicurezza elettrica, né delle conclusioni dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, la reclamante non può essere seguita. Ora, in virtù delle norme sulla compravendita, la cui applicazione non è contesta dalla reclamante, il venditore è tenuto a rispondere in garanzia soltanto nel caso in cui il compratore abbia verificato tempestivamente lo stato della cosa venduta e gli abbia dato tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv. 1 CO), altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO). Nel caso in cui i difetti si scoprissero più tardi dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (art. 201 cpv. 3 CO). In sintesi, la legge istituisce una finzione di accettazione laddove non vi sia una tempestiva segnalazione dell'esistenza di difetti di modo che il venditore è liberato della sua responsabilità riguardo ai difetti notificati tardivamente, mentre i diritti del compratore derivanti dalla garanzia per difetti dell'opera sono perenti. Dal profilo processuale, dopo che il venditore ha allegato la mancanza di un avviso dei difetti, incombe al compratore la prova della tempestiva notifica dei difetti, pena la decadenza dei diritti di garanzia (risoluzione della vendita o riduzione del prezzo: art. 205 CO).
a) Nel caso in esame il Giudice di pace, pur tenendo conto del fatto che la convenuta non è “persona del mestiere”, ha accertato che solo in corso di procedura RE 1 aveva formalmente contestato la fornitura di una prolunga e i lavori di allacciamento della lavatrice. Con tale accertamento la reclamante non si confronta. Per sue stesse ammissioni la convenuta si era rivolta, un mese dopo la fine del lavoro, all'ing. RA 1, il quale, dopo essersi documentato, si era rivolto all'attore. Tale circostanza è stata tuttavia contestata da quest'ultimo di modo che, processualmente, la convenuta doveva dimostrarla (art. 8 CC). Se non che, come appurato dal Giudice di pace, nulla risulta agli atti. Certo, la convenuta ha prodotto una copia di una busta inviata il 30 agosto 2018 per raccomandata a CO 1 e poi ritornata al mittente. Sta di fatti che tutto si ignora del contenuto di quell'invio. E senza riscontri, l'asserzione della compratrice non basta a provare la tempestività della notifica del difetto.
b) La reclamante sembra poi sostenere che la ricerca di specialisti per i necessari controlli abbia comportato del tempo, ma ai fini della notifica un difetto non è obbligatorio rivolgersi a un esperto, la segnalazione potendo avvenire sulla base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia constatato con certezza. Per di più, se una notifica deve essere sufficientemente sostanziata, indicando con una certa precisione i difetti, il compratore non deve indicare né le cause del difetto né usare termini tecnici o giuridici per descrivere i diritti di garanzia che invoca. Determinante è unicamente che il venditore possa comprendere senza esitazione che il compratore lo ritiene responsabile dei difetti. In concreto, dandosi un accertamento non arbitrario in merito alla tardività della notifica dei difetti, il fatto che successivamente uno specialista abbia effettivamente riscontrato dei difetti non è di rilievo ai fini del giudizio. Che tale conclusione possa apparire insoddisfacente e che la reclamante risenta la situazione come iniqua si può comprendere. Ciò non toglie che se un acquirente non vuole perdere i suoi diritti di garanzia deve rispettare gli obblighi relativi alla verifica della cosa venduta e alla tempestiva notifica dei difetti. In definitiva, la reclamante non riesce a confutare gli accertamenti del primo giudice sulla della notifica, avvenuta tardivamente solo in pendenza di causa.
c) Con la reclamante si conviene che l'esecuzione di lavori d'installazione che ricadono sotto l'egida dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione senza l'autorizzazione d'installazione o di controllo rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è inqualificabile. Resta il fatto che come ha accertato il Giudice di pace, senza che la reclamante muova contestazioni, l'attore si è per finire limitato a fornire una prolunga e ad allacciare la stessa alla corrente elettrica, prestazione che può essere svolta “da chiunque in qualsiasi momento”. Perché tale accertamento e la relativa conclusione sia manifestamente insostenibile la reclamante non spiega. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, per il quale non vi era spazio per una garanzia dei difetti non può ritenersi errata.
Relativamente al pagamento all'attore € 980.00, si può comprendere che la valutazione del primo giudice non aggradi alla reclamante. Sta di fatto che, una volta di più, a fronte della puntuale contestazione dell'attore, incombeva alla convenuta dimostrare di avere effettuato tale versamento (art. 8 CC). In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere, né l'interessata ha offerto prove al riguardo. In una procedura retta dal principio dispositivo e di quello attitatorio, come il caso in rassegna, incombe prioritariamente alle parti illustrare la fattispecie e recare le prove. Il giudice non si limita a sindacare la credibilità di una parte ma applica la legge alla fattispecie così com'è stata allegata e accertata. La verità processuale, accertata sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove da loro offerte nei modi e nelle forme prescritte dalla procedura, non corrisponde necessariamente alla verità materiale. Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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