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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.31
Data decisione, Autorità: 10.07.2023, CCR
Titolo: Gratuito patrocinio - liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili)
Incarto n. 16.2022.31
Lugano 10 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 7 settembre 2022 presentato da
RE 1 (già patrocinata dall'avv. R__________ )
contro la decisione emessa l'11 luglio 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.32 (locazione) da lei promossa con petizione del 24 giugno 2020 nei confronti di
e CO 2 (patrocinati dall'PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 febbraio 2019 CO 1 e CO 2, quali locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento al primo piano di uno stabile di loro proprietà a Bellinzona per una pigione di fr. 1100.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le spese accessorie con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il contratto prevedeva inoltre un deposito di garanzia di fr. 2600.–.
B. In seguito agli effetti molesti generati dagli odori emanati da un esercizio pubblico situato al pianterreno dello stabile e dell'insufficienza delle misure adottate dai locatori per porre fine alle esalazioni, la conduttrice ha depositato la pigione e le spese accessorie dei mesi da gennaio a marzo 2020 per poi lasciare l'ente locato il 1° aprile 2020.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 giugno 2020 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti alla Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo, previa concessione del gratuito patrocinio, la riduzione della pigione del 70% dal 1° marzo 2019 fino all'eliminazione del difetto, rispettivamente fino alla scadenza del contratto e la liberazione a suo favore di quanto depositato, pari a fr. 3900.–, così come del deposito di garanzia. Nelle loro osservazioni del 18 agosto 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Il 16 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha concesso il gratuito patrocinio a RE 1, ponendo però a carico di quest'ultima un obbligo di partecipazione ai costi legali da assolvere versando allo Stato rate mensili di fr. 50.– cadauna.
D. Statuendo l'11 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione riducendo la pigione del 20% dal 15 giugno al 15 dicembre 2019 per complessivi fr. 1378.05 e ordinando all'Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare le pigioni depositate da RE 1 per complessivi fr. 3900.– interamente a favore dei convenuti. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste per 9/10 a carico dell'attrice e per 1/10 a carico di convenuti, ai quali l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di porre le spese giudiziarie a carico dello Stato. L'atto non è stato notificato ai convenuti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico delle parti, fermo restando che dandosi soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Relativamente alla liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili), anche in un processo che vede coinvolta una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, il giudice deve statuire sulle stesse nella decisione finale secondo i principi di ripartizione testé indicati. Di conseguenza se la parte al beneficio del gratuito patrocinio risulta soccombente, in parte o interamente, le spese giudiziarie, o la relativa quota, devono comunque essere poste a suo carico (Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 122).
L'art. 122 cpv. 1 lett. b CPC prevede tuttavia che in tal caso le spese processuali sono a carico dello Stato. Si tratta nondimeno di un'assunzione solo provvisoria da parte del Cantone poiché la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione “appena sia in grado di farlo” in applicazione dell'art. 123 cpv. 1 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 25 ad art. 122 e n. 1 ad art. 123). Detto altrimenti, lo Stato anticipa i costi posti a carico della parte al beneficio del gratuito patrocinio e una volta terminato il processo quest'ultima può essere tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati, quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.
Nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha considerato l'attrice in parte soccombente, ciò che nemmeno la reclamante contesta, e ha quindi posto a carico di lei una quota di spese processuali in applicazione dei principi di ripartizione previsti dall'art. 106 CPC. Vista l'ammissione al gratuito patrocinio, tali oneri sono quindi “per il momento” provvisoriamente assunti dallo Stato in virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. b CPC indipendentemente dal fatto che il primo giudice li abbia o meno posti a carico del Cantone. L'attrice, poi, sarà soggetta all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC). Certo, per ragioni di chiarezza, potrebbe fors'anche essere opportuno integrare il dispositivo della decisione impugnata nel senso indicato dalla reclamante. Resta il fatto che in sede di reclamo, la parte può far valere solo un'errata applicazione del diritto, ciò che non si riscontra tuttavia nel caso in esame.
Relativamente al pagamento ai convenuti dell'indennità di fr. 1800.– per ripetibili ridotte, contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, l'ammissione del gratuito patrocinio non la esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC). In tali circostanze, lo Stato non si assume pertanto questa prestazione che resta così a carico dell'attrice. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.
In ultima analisi il reclamo, nella misura in cui è ricevibile è destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato ai convenuti per osservazioni. La mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto (art. 118 lett. b CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
La domanda di gratuito patrocinio è senza oggetto.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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