AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.129
Data decisione, Autorità: 16.02.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.129
Lugano 16 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.867 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 30 agosto 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 30 agosto 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 38'972.20 oltre a interessi e spese.
B. Alle udienze di discussione del 27 settembre e 18 ottobre 2023 è comparsa la sola convenuta. In occasione della seconda, essa ha riconosciuto di essere debitrice dell’istante per oltre fr. 16'000.–. Entro il termine di dieci giorni fissato dal primo giudice, la convenuta non ha prodotto la prova del pagamento del saldo.
C. Statuendo con decisione del 7 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 7 dicembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
E. Con decisione del 12 gennaio 2024, il Pretore aggiunto ha nuovamente dichiarato il fallimento della RE 1 dal 15 gennaio 2024 a richiesta della PI 1. Al nuovo reclamo interposto dalla fallita il 15 gennaio 2024, il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo il 17 gennaio (inc. SO.2023.978 e 14.2024.6).
F. Il 18 gennaio e il 6 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla Camera due incarti relativi a cause di fallimento senza preventiva esecuzione inoltrate nei confronti della RE 1 il 31 luglio 2023 dalla Cassa di compensazione cantonale (CCC) AVS/AI/IPG (inc. SO.2023.789) e il 15 gennaio 2024 da PI 2 per il mancato pagamento di stipendi arretrati (inc. SO.2024.63).
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 18 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La reclamante chiede alla Camera d’indire un’“udienza di conciliazione” senza però addurre alcuna motivazione. Ora, la procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giurisdizionale superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). In assenza di una motivazione particolare, la domanda della reclamante va quindi respinta (v. sentenza della CEF 14.2023.74 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3).
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame, la Camera ha verificato, non senza difficoltà, che il pagamento di fr. 24'343.75 eseguito dalla reclamante a favore dell’istante dopo la pronuncia del fallimento, o meglio il 17 novembre 2023 (doc. E accluso al reclamo), a dispetto di quanto risulta dal conteggio delle esecuzioni del 9 novembre 2023 agli atti (doc. F), ha estinto il credito vantato dall’istante, secondo la conferma di quest’ultima trasmessa via e-mail il 6 dicembre 2023 (in adempimento della richiesta contenuta nell’ordinanza 20 novembre 2022), per cui il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il fallimento è adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante espone di essere oggetto di esecuzioni per complessivi fr. 1'169'126.25 relative a debiti verso fornitori, piccolissime multe per ritardo e un precetto esecutivo di fr. 693'654.70 appena fatto notificare dalla PI 3, cui ha interposto opposizione, sicché, “prima di 2-3 anni, non sarà esigibile”. La reclamante allega di aver avuto un momento di difficoltà nella sua amministrazione, ma di aver versato tutti i salari fino a ottobre del 2023 compreso ed estinto “alcuni” attestati di carenza di beni (ACB). Sostiene che le esecuzioni relative all’IVA, fondate su tassazioni d’ufficio e sfociate in quattro ACB per fr. 91'957.– in totale, non devono essere conteggiati nella valutazione della sua solvibilità poiché è intenzionata a inoltrare rendiconti correttivi. Chiarisce di aver già liquidato le procedure della CCC AVS/AI/IPG, in particolare l’esecuzione n. __________, di aver trovato un accordo con la SUVA per la n. __________, di aver saldato la n. __________ della PI 1, di aver ridotto la n. __________ di PI 4 di fr. 20'136.30 e di aver ottenuto dall’PI 5 il 21 novembre 2022 e dalla AA 1 l’8 novembre 2023 il ritiro delle loro domande di fallimento. Produce poi gli accordi conclusi con sei escutenti relativi alla sospensione delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dietro il pagamento di acconti, concludendo a una riduzione di ulteriori fr. 113'362.05 dell’importo del suo carico esecutivo, che a suo parere ammonta in definitiva a fr. 114'267.65, dai quali deduce i fr. 2'049.35 versati all’Ufficio d’esecuzione il 17 novembre 2023 a saldo di undici “piccolissime” esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) aventi superato lo stadio dell’opposizione.
Tenuto conto della sua situazione debitoria effettiva appena esposta e della sua volontà di perfezionare a breve un piano di pagamento rateato per i debiti escussi ancora aperti, la reclamante considera che la sua solvibilità sia più probabile della sua insolvibilità a fronte del fatto che ha anche fatture da incassare nelle prossime settimane di fr. 138'360.48 ed è proprietaria di attivi quali veicoli o betoniera per un valore stimato di fr. 100'000.–.
2.3.1 Come già anticipato nella decisione sull’effetto sospensivo, la reclamante ha fornito spiegazioni soltanto su alcune delle quaranta esecuzioni per oltre fr. 1'000'000.– figuranti nel registro delle esecuzioni (doc. F ed estratto acquisito d’ufficio dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC), in particolare su alcune delle sedici procedure giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (ammontanti in totale a oltre fr. 150'000.–), per cui ha ottenuto il ritiro della domanda di fallimento in tre casi (doc. I, K e L) e/o un accordo per pagamenti a rate in altri tre casi, ancorché solo dopo la pronuncia del fallimento (doc. L e M), mentre la __________ non ha controfirmato la proposta di rateazione (doc. M). Neppure risulta dagli atti che la PI 4 abbia dilazionato la propria pretesa, seppure ridimensionata rispetto a quanto figura nell’estratto (v. doc. J). D’altronde i cinque attestati di carenza di beni emessi a suo carico per oltre fr. 100'000.– complessivi accertano ufficialmente la sua insolvibilità, a prescindere dal fatto che l’importo di tre di essi, rilasciati per crediti IVA, potrebbe forse essere ridotto con l’inoltro di un rendiconto correttivo. E la reclamante non si è determinata sulle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ o __________, che vertono su somme superiori a fr. 48'000.– in tutto. Inoltre l’importo totale delle fatture ancora da incassare (fr. 138'360.48) non pare sufficiente a estinguere tutti i debiti della reclamante, specie perché dovrà anche servire a pagare le spese correnti (salari, fornitori, ecc.), sulle quali essa non fornisce informazioni quantificate, mentre non si può tenere conto del valore del suo inventario (veicoli, betoniera, ecc.), in quanto indispensabile alla sua attività.
2.3.2 Nel frattempo, la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 15 gennaio 2024 e ha nuovamente impugnato la decisione (inc. 14.2024.6) dimostrando di aver pagato il credito dell’i-stante (la PI 1 il 12 gennaio 2024, più di due mesi dopo l’udienza fallimentare in cui aveva prodotto copia dell’ordine di pagamento, sicché quel fallimento, sospeso con ordinanza del 17 gennaio 2024, andrebbe annullato se non si confermasse quello ora in esame. Questo nuovo fallimento, ad ogni modo, schivato all’ultimissimo momento, come i precedenti ritiri di tre domande di fallimento in zona Cesarini (doc. I, K e L) e le due procedure in corso di fallimento senza preventiva esecuzione avviate dalla CCC AVS/ AI/IPG e da un suo ex dipendente (sopra ad F), costituiscono gravi indizi d’insolvibilità (Giroud/Theus Simoni, op. cit. n. 26e ad art. 174). Lo sono pure i già citati ACB e gli accordi di rateazione, di cui non si ha la conferma se sono rispettati, le opposizioni sistematiche, anche a esecuzioni d’importo “piccolissimo” (sopra consid. 2.1), come le undici citate nel reclamo, ma anche d’importo rilevante, come la già menzionata esecuzione della PI 3 (__________ di oltre fr. 700'000.–) oppure quelle della Confederazione Svizzera per l’IVA (n. __________ di oltre fr. 25'000.–) o della CCC __________ di più di fr. 80'000.–), per le quali la reclamante non ha indicato il motivo per cui sarebbero ingiustificate né l’esistenza di riserve atte a garantirne il pagamento.
2.3.3 Nel reclamo contro il secondo fallimento, la RE 1 afferma di stare risanando la propria situazione debitoria e di aver saldato l’AVS fino ad agosto del 2023 così come "diverse esecuzioni". Segnala di aver chiesto invano più volte il conguaglio 2022 per l’AVS e di versare "spontaneamente" fr. 1'000.– per settimana, ma come unica risposta ha ricevuto un precetto esecutivo (il n. __________ già citato), il cui capitale è a suo dire errato. Annette al reclamo diversi contratti firmati per mercedi di oltre fr. 520'000.– complessive da incassare "entro il presente trimestre". Allega di aver pagato i salari di dicembre 2023 e valuta il costo della manodopera (sei operai) per il primo trimestre del 2024 in fr. 110'000.– e del materiale in fr. 220'000.–, che pretende di poter ottenere visti gli accordi di dilazione conclusi con i fornitori. Tenuto conto di ulteriori costi di gestione di fr. 15'000.– e di rientro dei debiti pregressi di altri fr. 15'000.–, stima in fr. 100'000.– il ricavo netto per il primo trimestre. Preannuncia a giorni la produzione del conto economico e del bilancio 2023 per confermare la propria solvibilità. Secondo la reclamante, "ad oggi, la valanga si è fermata ed è in fase di riduzione".
Orbene, oltre che tardive per quanto attiene al primo reclamo, in quanto successive alla scadenza del (primo) termine d’impugnazione (DTF 136 III 294 consid. 3.2), le allegazioni della reclamante non sono per lo più state rese verosimili con riscontri oggettivi (sopra consid. 2.1), giacché ha prodotto solo l’estratto delle sue ese-cuzioni al 15 gennaio 2024 e alcuni contratti con committenti (peraltro in parte incompleti, privi di firme e d’indicazione di date di esecuzione o con una data di consegna – dicembre 2024 per il committente __________ – che esclude l’incasso della mercede durante il primo trimestre in corso). In ogni caso, l’affermazione secondo cui l’importo posto in esecuzione dalla CCC AVS/AI/IPG sarebbe errato non è motivata ed è quindi irricevibile. È stato peraltro puntualmente contestato dalla CCC nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2024 nella causa di fallimento senza preventiva esecuzione (inc. SO.2023.789). Le allegazioni aggiuntive della reclamante non modificano pertanto sostanzialmente il quadro debitorio esposto nei considerandi 2.3.1 e 2.3.2. Del resto, il suo carico esecutivo totale risulta a tutt’oggi ancora superiore a fr. 1'100'000.–, come risulta dall’estratto trasmesso dalla stessa reclamante, con il rilievo che spettava semmai a lei comunicare all’ufficio d’esecuzione i pagamenti effettuati nel frattempo.
2.3.4 A un esame d’insieme (Giroud/Theus Simoni, op. cit. n. 26b ad art. 174), si può concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali, e ciò da tempo, ovvero già dal 2021 (i due attestati di carenza beni più datati riguardano infatti i premi AVS e l’IVA del 2021). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 ripronunciato, essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 09.00.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster