AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.3
Data decisione, Autorità: 24.11.2023, CCR
Titolo: Azione creditoria - accordo conciliativo
Incarto n. 16.2023.3
Lugano 24 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 gennaio 2023 presentato dall'
RE 1
contro la decisione emessa il 29 novembre 2022 dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2021 (creditoria) promossa nei suoi confronti con petizione del 27 novembre 2021 da
e CO 2 (ora patrocinati dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________7 RFD di __________ sorge, dal 1983, una proprietà per piani composta di cinque unità (dalla n. __________49 alla n. __________52). Il 12 gennaio 2012 la proprietà per piani n. __________50 è stata venduta da RE 1 ai coniugi CO 1 e CO 1. Constatato che l'abitazione presentava dei difetti, il 2 aprile 2013 gli acquirenti si sono rivolti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dal venditore il pagamento di fr. 40 716.– oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2012 quale minor valore dell'opera. All'udienza di conciliazione del 22 maggio 2013 le parti hanno raggiunto il seguente accordo (inc. CM.2013.213):
“1.1 A saldo di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente procedura e più in genere alla compravendita del Fol. PPP n. __________59 [recte __________50] quota di 200/1000 del fondo base part. __________7 RFD __________, la parte convenuta – RE 1, __________ – si impegna a corrispondere alle parti attrici – CO 1 e CO 2, __________ – l'importo omnicomprensivo di fr. 32 000.– e ciò entro il 31 luglio 2013.
1.2 Con il pagamento di cui sopra le parti attrici dichiarano di rinunciare a fare valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta, con le riserve che seguono:
qualora in futuro si rivelasse necessario effettuare una notifica o persino una domanda di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza effettuato a suo tempo dal convenuto, quest'ultimo si assumerà i costi relativi;
qualora in futuro, con riferimento al prolungamento della gronda del tetto citato, si rivelasse necessario effettuare delle notifiche all'Ufficio registri di Lugano per un adeguamento dei piani o dei millesimi, i costi relativi saranno assunti dal convenuto.
1.3 Il convenuto, a sua volta, dichiara di non vantare più pretese di alcun genere nei confronti degli attori.”
B. L'8 ottobre 2019 il Municipio di __________ ha ordinato a CO 1 e CO 2 di presentare una notifica lavori a posteriori per i seguenti interventi, eseguiti dal precedente proprietario senza la necessaria autorizzazione:
posa isolazione termina sull'esterno delle facciate;
modifica aperture finestre cucina al piano terreno e camera al primo piano;
chiusura con elemento vetrato del vano entrata al piano terreno;
ampliamento falda tetto versante sud;
modifica struttura parapetto terrazza al primo piano;
ampliamento locale soggiorno al piano terreno.
Il 24 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 hanno informato RE 1 della richiesta municipale, avvertendolo che i costi da loro sopportati gli sarebbero stati addebitati. La notifica richiesta è stata allestita dall'arch. O__________, che ha trasmesso ai committenti il 20 febbraio 2020 una parcella di complessivi fr. 1540.– (onorario architetto: 6 ore x fr. 150.–/h = fr. 900.–, onorario disegnatore: 6 ore x fr. 90.–/h = fr. 540.– e spese documentazione e copie: fr. 100.–). L'8 giugno 2020 il Municipio di __________ ha rilasciato l'autorizzazione per i lavori notificati ponendo a carico dei proprietari una tassa di fr. 100.–. Il 29 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno invitato RE 1 a versare loro complessivi fr. 1640.– entro il 10 febbraio 2021. Preso atto che nulla era stato versato, il 25 marzo 2021 essi hanno fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 3__________ dall'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1640.– oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021, indicando quale motivo del credito “Rechnung O__________, Comune di __________”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 1° aprile 2021 CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo della Magliasina, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di complessivi fr. 1713.30 oltre interessi del 5% dal 10 febbraio 2021 (fr. 1540.– parcella arch. O__________, fr. 100.– tassa comunale e fr. 73.30 costi esecutivi), così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 2 giugno 2021, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti. Rifiutata dalle parti una proposta di giudizio, il 23 luglio 2021 il Giudice di pace ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 150.– (inc. 13-2021).
D. Con petizione del 27 settembre 2021 CO 1 e CO 2 hanno adito il medesimo Giudice di pace sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2021 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 2 febbraio 2022 gli attori hanno mantenuto le loro domande mentre il convenuto ha dichiarato la sua disponibilità ad assumersi fr. 500.– oltre alla tassa comunale di fr. 100.–. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Gli attori hanno tuttavia rinunciato a presentare memoriali, mentre nel suo allegato dell'11 maggio 2022 il convenuto ha offerto di pagare la metà della “fattura” fatta valere dalla controparte.
E. Statuendo con decisione del 29 novembre 2022 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto a versare agli attori fr. 1640.– oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 e rigettando in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 150.–, così come le spese della procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli attori fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2023 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione o quanto meno di accoglierla limitatamente a fr. 820.– senza interessi. Nelle loro osservazioni del 21 marzo 2023 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 30 novembre 2022 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1 CPC), il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto domenica 15 gennaio 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 13 gennaio 2023 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che la pretesa degli attori si basa sull'accordo del 22 maggio 2013 con cui essi hanno sì rinunciato a formulare ulteriori pretese per difetti dell'immobile acquistato ma non per i costi, che il convenuto si era obbligato ad assumersi, per “effettuare una notifica o persino una domanda di costruzione concernente l'intervento di prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”. Il primo giudice ha poi constatato che il convenuto pur riconoscendo nel merito la pretesa avversaria, ritiene la parcella dell'arch. O__________ “troppo elevata per il lavoro che egli era stato chiamato a svolgere”. Egli non ha disconosciuto che secondo l'arch. F__________, sentito come teste, per l'allestimento della notifica di costruzione a posteriori relativa al prolungamento della gronda del tetto si giustificava una mercede di fr. 840.– (8 ore alla tariffa di fr. 105.– l'una), ma ha stabilito che non vi fosse “nessun concreto elemento che porti a concludere per la correttezza della sua stima e quindi a ritenere che la pretesa degli attori sia ingiustificata”. Ammessa quindi la pretesa di fr. 1540.–, il Giudice di pace ha ritenuto altresì fondata la richiesta di rimborso della tassa comunale mentre ha respinto quella relativa alla rifusione delle spese esecutive.
Ripercorsi gli antefatti che lo hanno portato a versare agli acquirenti fr. 32 000.– nonostante i difetti da loro fatti valere non gli fossero “imputabili neppure in minima parte”, RE 1 ammette il carattere vincolante dell'accordo in merito al pagamento da parte sua dei costi per “effettuare una notifica o persino una domanda di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”. Egli rimprovera tuttavia al primo giudice di non avere considerato che la pretesa degli attori riferita alla parcella dell'altro architetto, oltre ai costi per il rilascio dell'autorizzazione a posteriori del “prolungamento del tetto per copertura balcone”, comprende anche quelli per l'autorizzazione di altri lavori soggetti a notifica. Il reclamante, rilevato che per allestire una notifica di costruzione a posteriori relativa all'estensione del tetto due ore di lavoro sarebbero bastate, onde un costo di fr. 300.–, ricorda che la sua offerta formulata in prima sede di pagare la metà della parcella era stata rifiutata dagli attori “pur di tentare di recuperare (in mala fede) quanto a loro non spettava”.
Nella fattispecie nemmeno il reclamante contesta di doversi assumere i costi connessi alla procedura di notifica relativa al prolungamento della gronda del tetto. Per il resto, il noto accordo prevede che con il pagamento di fr. 32 000.– da parte di RE 1, CO 1 e CO 2 rinunciavano “a fare valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta”, fatta eccezione in particolare per i costi riferiti “al prolungamento della gronda del tetto” (doc. C). Premesso che la mancanza di un'autorizzazione comunale per alcuni lavori di carattere edile possa configurare un difetto, così come formulato l'accordo prevedeva tuttavia la rinuncia degli acquirenti ad avvalersi, salvo per i costi relativi al prolungamento della gronda, di “ulteriori” difetti ovvero di quelli, secondo l'accezione comune del termine, successivi alla conclusione dell'intesa. Né gli attori hanno specificato in che misura l'accordo in questione, sul quale essi hanno fondato la loro pretesa, contemplasse la possibilità di valersi dei difetti evocati in causa. Ne segue che in base all'accordo il convenuto era tenuto ad assumersi i costi causati dalla notifica a posteriori in relazione al “prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza” ma non di altri costi relativi alla notifica lavori a posteriori di altre opere. Ciò posto, nella misura in cui la parcella dell'arch. O__________ si riferisce alla notifica di tutte le opere sprovviste di autorizzazione, la conclusione del Giudice di pace di obbligare il convenuto a rifondere agli attori fr. 1540.–, così come la tassa comunale di fr. 100.–, si rivela errata. Su questo punto il reclamo si rivela pertanto fondato di modo che la decisione impugnata deve essere annullata
Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa, riformando il giudizio. Ora, nella misura in cui il reclamante riconosce il carattere vincolante dell'accordo e quindi l'obbligo di assumersi i costi della notifica a posteriori relativa al prolungamento della gronda, non vi sono ragioni per respingere la petizione come da lui richiesto in via principale. Quanto all'ammontare dei costi relativi alla prestazione riconosciuta, l'arch. F__________, sentito come teste, ha riferito che l'allestimento di un'istanza di notifica di costruzione limitata a questo intervento edilizio avrebbe richiesto una giornata di lavoro a fr. 105.– l'ora (deposizione del 23 marzo 2022, verbale, pag. 2). Trattandosi nondimeno della valutazione di un teste, che non è stato però sentito come perito, questa non può essere posta a base del giudizio (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 9 ad art. 169). In circostanze siffatte non resta che tenere conto dell'offerta formulata dal reclamante in via subordinata e obbligarlo quindi a versare agli attori fr. 820.–. Quanto agli interessi di mora, il reclamante non spiega perché a fronte di una valida interpellazione (cfr. doc. I), quegli non sarebbero dovuti. In definitiva, la petizione va parzialmente accolta nel senso che __________ è condannato a versare agli attori fr. 820.– oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021. Entro tali limiti, dev'essere altresì rigettata in maniera definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Le spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del reclamo le spese processuali vanno suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno. Quanto alle ripetibili, il reclamante rivendica un'indennità ma, non avendo fatto capo a un patrocinatore, egli avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessato non ha reso verosimile di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo, di modo che non soccorrono i presupposti per assegnargli un simile indennizzo. Relativamente all'indennità per ripetibili spettante agli attori, che hanno presentato osservazioni al reclamo tramite un patrocinatore, dandosi una ripartizione delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità d'inconvenienza, non risultano importi da compensare. In circostanze del genere la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa sopportate (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 giugno 2021 consid. 8 con riferimenti).
L'esito dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima sorte. Non entra in linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, le parti non essendosi avvalse del patrocinio di un legale. Né ricorrono gli estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza, nessuna di loro avendo formulato una richiesta motivata in tal senso.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto parzialmente nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 e CO 2 fr. 820.– oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021.
È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 820.– con interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 l'opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Le spese processuali di fr. 150.–, così come quelle della procedura di conciliazione di fr. 150.–, sono poste carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
II. Le spese del reclamo di fr. 250.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a carico del reclamante stesso e per l'altra metà in solido a carico di CO 1 e RE 1, ai quali RE 1 rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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